REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 1998, n. 2789

Concessione di contributi attualizzati in conto interesse ai sensi dell'art. 11 della L.R. 15/2/1994, n. 9 e dell'art. 11 bis introdotto dall'art. 2 della L.R. 7/12/1994, n. 48. Annualita' 1998 in attuazione della delibera di Giunta 494/98 *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
1) di approvare l'elenco delle imprese non ammesse a contributo,                
inserito nell'Allegato A, parte integrante della presente                       
deliberazione, per le motivazioni a fianco di ciascuna domanda                  
indicate;                                                                       
2) di approvare la concessione dei contributi attualizzati in conto             
interesse, per gli importi a fianco indicati, alle nuove imprese                
innovative di cui al Titolo II nonche' alle imprese esistenti di cui            
al Titolo III, elencate nell'Allegato B, parte integrante della                 
presente deliberazione;                                                         
3) di concedere ai sensi dell'art. 11 della L.R. 9/94 e dell'art. 11            
bis introdotto dall'art. 2 della L.R. 48/94 citate in premessa, alle            
imprese elencate nell'Allegato B, un contributo attualizzato in conto           
interesse per complessive Lire 1.768.573.895;                                   
4) di imputare la spesa complessiva di Lire 1.768.573.895 registrata            
al n. 6826 di impegno sul Cap. 22202 "Contributi in c/interessi                 
concessi in un'unica soluzione scontando all'attualita' le rate                 
costanti posticipate sui finanziamenti ottenuti per spese                       
d'investimento coerenti con il carattere innovativo dell'impresa e              
del prodotto (art. 11, L.R. 15 febbraio 1994, n. 9 e successive                 
modifiche)", del Bilancio per l'esercizio finanziario 1998 che                  
presenta la necessaria disponibilita';                                          
5) di dare atto che le                                                          
imprese beneficiarie dei contributi di cui all'art. 11 della L.R.               
9/94 e art. 11 bis introdotto dall'art. 2 della L.R. 48/94 di cui               
all'Allegato B devono concludere i progetti entro i termini stabiliti           
ai punti 1.5 e 2.5 dell'Allegato A alla delibera 494/98 e, entro 60             
giorni dalla conclusione del progetto, a presentare al competente               
Assessorato la documentazione prevista dal punto 10) dell'Allegato A            
della deliberazione 494/98;                                                     
6) di dare atto che alla liquidazione dei contributi a favore delle             
imprese beneficiarie e alla emissione della richiesta dei titoli di             
pagamento provvedera', con propri atti formali, il Responsabile del             
Servizio competente, ai sensi degli artt. 61 e 62 della L.R. 31/77,             
cosi' come sostituiti dagli artt. 14 e 15 della L.R. 40/94, e dai               
punti 5.2 e 5.3 del dispositivo della citata deliberazione della                
Giunta regionale 2541/95, dietro presentazione della documentazione             
di cui al punto 10) dell'Allegato A della deliberazione 494/98;                 
7) di dare atto che i contributi in conto interessi sono erogati agli           
istituti di credito che concedono il mutuo in soluzione unica                   
anticipata, scontando all'attualita' le rate costanti posticipate di            
concorso regionale, sulla base di apposita convenzione da stipularsi            
con gli istituti stessi, cosi' come previsto dall'art. 11, comma 5,             
L.R. 9/94 o alla Societa' di leasing dietro apposita convenzione                
cosi' come previsto dall'art. 11 bis introdotto dall'art. 2 della               
L.R. 48/94 e che gli stessi verranno individuati dal Dirigente                  
competente per materia nel provvedimento di liquidazione;                       
8) di dare atto infine che per quanto non espressamente previsto nel            
presente provvedimento si rinvia alle disposizioni previste nella               
delibera 494/98 sopracitata;                                                    
9) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione            
Emilia-Romagna la presente deliberazione compresi gli allegati parte            
integrante A e B.                                                               
(segue Allegato)                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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