CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO
Bando di concorso per n. 1 borsa di studio per laureato in Scienze ambientali finanziata da ARPA Sezione provinciale di Piacenza da conferire per la realizzazione di uno studio sul tema "Report provinciale sullo stato dell'ambiente"
Art. 1 - L'ARPA Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente
dell'Emilia- Romagna, Sezione di Piacenza, bandisce una borsa di
studio dell'importo di Lit. 1.700.000 mensili, della durata di 12
mesi a partire da non prima del quinto giorno lavorativo successivo
all'aggiudicazione della borsa di studio.
Art. 2 - La borsa di studio non e' cumulabile con altre conferite
dallo Stato o da altri Enti pubblici ed il suo godimento e'
incompatibile con qualsiasi rapporto di impiego pubblico.
L'importo della borsa di studio e' a carico dell'ARPA - Sezione
provinciale di Piacenza.
Art. 3 - La borsa di studio sara' assegnata tramite selezione
pubblica per titoli ed esami; possono parteciparvi i cittadini
italiani in possesso della laurea in Scienze ambientali.
Art. 4 - Gli esami consisteranno in un colloquio inerente il tema
della borsa di studio, da sostenersi in una data che verra'
comunicata con raccomandata a.r. ai candidati. Le prove oggetto
dell'esame avverranno presso la sede dell'ARPA - Sezione provinciale
di Piacenza e saranno mirate specificatamente alla verifica della
conoscenza di:
- ecologia
- ecosistemi
- sistemi informativi ambientali
- valutazione impatto ambientale (VIA)
- modellistica ambientale.
I titoli verranno valutati dalla Commissione in base ad un punteggio
preventivamente definito considerando:
- il voto finale dei titoli di studio richiesti;
- eventuali attestati di corsi di formazione attinenti l'argomento
della borsa di studio;
- eventuali pubblicazioni attinenti gli argomenti della borsa di
studio.
Art. 5 - La Commissione sara' composta da rappresentanti dell'ARPA
nominati su proposta del Direttore della Sezione ARPA provinciale di
Piacenza che presiedera' la selezione, da apposito atto deliberativo
del Direttore generale ARPA, contestualmente all'approvazione del
presente bando.
Art. 6 - La domanda di ammissione alla selezione dovra' essere
inviata per raccomandata a.r., indirizzata "ARPA - Agenzia regionale
per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione
provinciale di Piacenza - Via XXI Aprile n. 48 - 29100 Piacenza"
redatta in carta semplice e dovra' pervenire alla segreteria della
Sezione entro 15 giorni solari dalla data di pubblicazione del bando
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non saranno
prese in considerazione domande inoltrate oltre tale data (fara' fede
la data del timbro postale).
Nella domanda il candidato dovra' indicare:
1) nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza;
2) titolo di studio, data, voto e sede di conseguimento della laurea;
3) indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire
le comunicazioni relative alla selezione (completo di numero di
telefono);
4) di non aver riportato condanne penali;
5) quale sia la posizione dell'obbligo militare;
6) di essere cittadino italiano.
La firma del candidato in calce alla domanda dovra' essere
autenticata secondo le modalita' di legge e comunque l'autentica dei
documenti puo' essere effettuata a cura dell'Ufficio ricevente.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
1) copia autenticata del certificato di laurea in Scienze Ambientali
recante le singole votazioni degli esami e voto finale;
2) copia autenticata degli attestati di eventuali corsi di
perfezionamento su argomenti oggetto del bando;
3) curriculum formativo e professionale documentato;
4) eventuali pubblicazioni su argomenti attinenti le scienze
ambientali, documentate con la copia fotostatica del frontespizio
della rivista/volume unitamente alla copia dell'indice con
evidenziato il nome del partecipante ed il titolo della
pubblicazione.
Art. 7 - La Commissione formulera', con una relazione correlata di
adeguata motivazione, la graduatoria dei partecipanti risultati
idonei alla selezione.
Art. 8 - La borsa verra' conferita con deliberazione della Direzione
generale dell'ARPA formulata sulla base della decisione della
Commissione esaminatrice.
Art. 9 - Entro e non oltre 10 giorni solari dalla data di ricevimento
della lettera raccomandata con cui viene notificato il conferimento
della borsa di studio, l'assegnatario dovra' far pervenire alla
Sezione provinciale di Piacenza, a pena di decadenza, la
dichiarazione di accettazione senza riserve alle condizioni del bando
di concorso.
L'assegnatario della borsa di studio dovra' altresi' dare
assicurazione di non beneficiare in tutto il periodo della borsa di
studio, di altri analoghi assegni o sovvenzioni e che non ricopre
alcun impiego alle dipendenze dello Stato e di altri Enti pubblici.
Per tale comunicazione, per il termine fissato fara' fede il timbro
postale.
Art. 10 - Il borsista ha l'obbligo di frequentare la sede indicata
nel presente bando per lo svolgimento delle attivita' inerenti la
borsa di studio secondo le esigenze ritenute necessarie per la
realizzazione dello studio.
Il borsista sara' altresi' tenuto a firmare giornalmente un registro
delle presenze che verra' confermato dal Tutor che sara' nominato;
questo documento fara' fede per l'attestazione delle attivita' svolte
e per l'erogazione del contributo mensile.
Le assenze complessive nel corso della borsa di studio non dovranno
essere di durata superiore ai 20 giorni. Qualora per motivi di salute
il borsista sia impossibilitato alla frequenza per un periodo
complessivamente non superiore ai due mesi, lo stesso dovra'
prolungare la sua attivita' per il periodo pari all'assenza.
Art. 11 - L'assegnatario che non ottemperi a quanto previsto
dall'art. 10 o che si renda comunque responsabile di altre gravi
mancanze o non dia prova di possedere sufficiente attitudine, sara'
dichiarato decaduto dal godimento della borsa con deliberazione della
Direzione generale ARPA su indicazione del Tutor.
Art. 12 - In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa di
studio o la parte restante di essa sara' messa a disposizione dei
concorrenti idonei, secondo l'ordine della graduatoria.
Art. 13 - La borsa di studio non da' luogo a trattamenti
previdenziali. Il suo godimento non integra un rapporto di lavoro
essendo finalizzata alla sola formazione scientifico professionale. I
titolari della borsa di studio dovranno presentare una propria
assicurazione contro gli infortuni e per responsabilita' civile per
danni contro terzi.
IL DIRETTORE SEZIONE DI PIACENZA
Sandro Fabbri
Scadenza: 27 maggio 1999