REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE 10 dicembre 1998, n. 13027

Ditta Bolondi Pier Luigi e Arduini Fernanda - Concessione in sanatoria di derivazione acqua pubblica per uso irriguo dalle falde sotterranee in comune di Montecchio Emilia (RE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) di assentire in sanatoria ed in solido, salvi i diritti di terzi,            
alla ditta Bolondi Pier Luigi e Arduini Fernanda entrambi residenti             
in Strada Calerno n. 25 del comune di Montecchio Emilia e legalmente            
domiciliati presso la sede di tale Comune, la concessione di                    
derivazione di acqua pubblica dalle falde sotterranee in localita'              
Strada Calerno del comune di Montecchio Emilia (RE); (omissis) per la           
quantita' d'acqua, stabilita in medi moduli 0,09 (l/s 9) e fino ad un           
massimo uguale e non superiore a moduli 0,20 (l/s 20) per uso irriguo           
e piu' precisamente per irrigare un appezzamento di terreno di                  
complessivi ettari 13.79.88 coltivato a prato e seminativo; (omissis)           
b) di stabilire che la concessione sia praticata per trenta anni,               
consecutivi e continui, decorrenti dalla data del 4 marzo 1982, data            
di pubblicazione del II Elenco supplettivo delle acque pubbliche                
della provincia di Reggio Emilia in cui le acque derivate sono                  
inserite, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e degli              
obblighi contenuti nel disciplinare;                                            
c) di pubblicare per estratto la presente determinazione ed il                  
relativo disciplinare.                                                          
Estratto del disciplinare n. 3653 di repertorio del 13/11/1997                  
Art. 6 - Garanzie da osservarsi                                                 
Il concessionario e' obbligato a provvedere affinche' le opere di               
presa e restituzione si mantengano innocue al pubblico e privato                
interesse. E' tenuto altresi' ad adottare le misure di sicurezza                
previste dalla legge, atte ad evitare il verificarsi sia di eventi              
dannosi a carico di terzi, sia l'inquinamento delle falde acquifere             
sotterranee, nonche' di eventuali giacimenti minerari.                          

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina