REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE 10 dicembre 1998, n. 13022

Ditta Bartolai Innocente e Stefano - Concessione in sanatoria di derivazione acqua pubblica per uso irriguo dalle falde sotterranee in comune di Scandiano (RE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) di assentire in sanatoria ed in solido, salvi i diritti di terzi,            
alla ditta Bartolai Innocente e Bartolai Stefano entrambi residenti             
in Via Noce n. 24 del comune di Scandiano e legalmente domiciliati              
presso la sede di tale Comune, la concessione di derivazione di acqua           
pubblica dalle falde sotterranee in localita' Pratissolo-Bosco del              
comune di Scandiano (RE); (omissis) per la quantita' d'acqua,                   
stabilita in medi moduli 0,0133 (l/s 1,33) e fino ad un massimo                 
uguale e non superiore a moduli 0,30 (l/s 30) per uso irriguo e piu'            
precisamente per irrigare un appezzamento di terreno di complessivi             
ettari 1.92.01 coltivato a prato; (omissis)                                     
b) di stabilire che la concessione sia praticata per trenta anni,               
consecutivi e continui, decorrenti dalla data del 4 marzo 1982, data            
di pubblicazione del II Elenco supplettivo delle acque pubbliche                
della provincia di Reggio Emilia in cui le acque derivate sono                  
inserite, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e degli              
obblighi contenuti nel disciplinare;                                            
c) di pubblicare per estratto la presente determinazione ed il                  
relativo disciplinare.                                                          
Estratto del disciplinare n. 3602 di repertorio del 16/7/1997                   
Art. 6 - Garanzie da osservarsi                                                 
Il concessionario e' obbligato a provvedere affinche' le opere di               
presa e restituzione si mantengano innocue al pubblico e privato                
interesse. E' tenuto altresi' ad adottare le misure di sicurezza                
previste dalla legge, atte ad evitare il verificarsi sia di eventi              
dannosi a carico di terzi, sia l'inquinamento delle falde acquifere             
sotterranee, nonche' di eventuali giacimenti minerari.                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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