REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 luglio 1999, n. 1223

Programma degli interventi relativi alla gestione, al potenziamento, al coordinamento dei servizi per l'infanzia e alla formazione permanente degli operatori - Anno 1999 (proposta della Giunta regionale in data 20 luglio 1999, n. 1239)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1239 del 20             
luglio 1999, recante in oggetto "Approvazione del Programma degli               
interventi relativi alla gestione, al potenziamento, al coordinamento           
dei servizi per l'infanzia e alla formazione permanente degli                   
operatori - Anno 1999 - Proposta al Consiglio" e che qui di seguito             
si trascrive integralmente:                                                     
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                         
Premesso:                                                                       
- che con Legge nazionale 6 dicembre 1971, n. 1044 "Piano                       
quinquennale per l'istituzione di asili nido comunali con il concorso           
dello Stato" e' stata assegnata alle Regioni la competenza di                   
definire con proprie norme i criteri generali per la costruzione, la            
gestione e il controllo degli asili nido, tenendo conto delle                   
esigenze sociali delle famiglie - in termini di modalita' di                    
funzionamento dei servizi - e dei bisogni educativi dei bambini per             
cio' che attiene alla loro organizzazione e qualita' pedagogica;                
- che con Legge nazionale 29 novembre 1977, n. 891 "Norme per il                
rifinanziamento del piano degli asili nido e modifica della Legge               
istitutiva 6 dicembre 1971, n. 1044" si e' provveduto ad istituire a            
favore delle Regioni uno speciale fondo integrativo per gli asili               
nido, affidando nel contempo alle Regioni medesime il compito di                
fissare l'entita' dei contributi da concedere annualmente ai Comuni             
per la costruzione, il riattamento, l'impianto e l'arredamento degli            
asili nido, nonche' per la gestione, il funzionamento e la                      
manutenzione degli stessi servizi;                                              
- che con la Legge nazionale 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per           
la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e                     
l'adolescenza", si e' dato avvio - tramite l'istituzione di un fondo            
specifico da ripartirsi tra le Regioni - a un complesso di azioni               
organiche miranti a migliorare la qualita' della vita di tutti i                
bambini e tutti gli adolescenti, tra le quali - all'art. 5 - l'avvio            
di servizi socio-educativi per la prima infanzia innovativi e                   
sperimentali;                                                                   
visti:                                                                          
- la L.R. 21 giugno 1978, n. 17 "Concessione di contributi ai Comuni            
e loro Consorzi per la realizzazione e la gestione di asili nido                
comunali. Modifiche alla L.R. 7 marzo 1973, n. 15, al R.R. 27                   
dicembre 1973, n. 51, alla L.R. 22 dicembre 1972, n. 14 ed alla L.R.            
2 aprile 1977, n. 12", ed in particolare l'art. 6 che prevede che la            
concessione di contributi ai Comuni per la gestione, il funzionamento           
e la manutenzione degli asili nido avvenga tenendo conto dei                    
posti-bambino utilizzati, degli effettivi mesi di funzionamento dei             
servizi e delle condizioni socio-economiche locali, in attuazione del           
disposto dell'art. 8 della Legge 29 novembre 1977, n. 891                       
sopracitata;                                                                    
- la L.R. 15 dicembre 1980, n. 58 "Norme in materia di titoli di                
studio per l'accesso a posti di educatori di asilo-nido -                       
Modificazioni alla L.R. 7 marzo 1973, n. 15 e abrogazione della L.R.            
30 agosto 1978, n. 36", ed in particolare l'art. 2 che prevede la               
promozione ed il coordinamento da parte della Regione di iniziative             
di formazione e qualificazione rivolte agli operatori dei servizi;              
- la L.R. 14 agosto 1989, n. 27 "Norme concernenti la realizzazione             
di politiche di sostegno alle scelte di procreazione e agli impegni             
di cura verso i figli" ed in particolare l'art. 10 "Interventi                  
socio-educativi per la prima infanzia" che prevede la promozione e il           
sostegno allo sviluppo da parte degli Enti locali di servizi                    
flessibili, con tipologie organizzative differenziate, in                       
corrispondenza dei bisogni sociali espressi dai genitori ed adeguati            
sul piano qualitativo per rispondere alle esigenze dei bambini e                
delle loro famiglie;                                                            
- la L.R. 25 maggio 1999, n. 10 "Diritto allo studio e                          
all'apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema                
formativo integrato" che prevede tra i suoi obiettivi generali anche            
il coordinamento delle istituzioni e dei servizi scolastici,                    
formativi, socio-sanitari e culturali, il riequilibrio delle                    
situazioni scolastiche e formative, anche tramite il sostegno ad                
iniziative volte a favorire il raccordo tra asili nido, scuole                  
dell'infanzia e scuole elementari, e tra le istituzioni dell'infanzia           
pubbliche e private; prevede inoltre la promozione e qualificazione             
di un sistema integrato di scuole dell'infanzia basato sul                      
progressivo coordinamento e sulla collaborazione fra le diverse                 
offerte educative, in una logica di qualificazione delle stesse che             
sappia valorizzare competenze, risorse e soggetti pubblici e privati;           
garantisce il sostegno alle convenzioni tra Comuni e scuole                     
dell'infanzia gestite da enti, associazioni, fondazioni, cooperative,           
senza fini di lucro;                                                            
- il bilancio regionale di previsione della spesa per l'esercizio               
1999 approvato con L.R. 6/99 nonche' l'art. 65 punto 102) della L.R.            
5/99 che per il Settore Infanzia stabilisce uno stanziamento                    
complessivo di Lire 17.800.000.000 (pari ad Euro 9.192.932,80),                 
iscritto per quote specifiche su capitoli diversi, cosi' come di                
seguito dettagliato:                                                            
- Lire 6.500.000.000 (pari ad Euro 3.356.969,84) sul Cap. 58430                 
"Fondo regionale per i servizi socio-educativi per l'infanzia.                  
Contributi nelle spese di gestione. Mezzi propri della Regione. (L.R.           
21 giugno 1978, n. 17 e art. 10, commi 2 e 3, L.R. 14 agosto 1989, n.           
27)";                                                                           
- Lire 600.000.000 (pari ad Euro 309.874,14) sul Cap. 75647                     
"Assegnazione alle Amministrazioni comunali per le iniziative di                
formazione professionale permanente degli operatori dei servizi                 
socio-educativi per l'infanzia (Legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e L.R.           
12 dicembre 1980, n. 58 e L.R. 2 novembre 1983, n. 39 e successive              
modifiche)";                                                                    
- Lire 5.200.000.000 (pari ad Euro 2.685.575,88) sul Cap. 72633                 
"Fondo regionale per il diritto allo studio. Contributi ai Comuni per           
gli oneri derivanti  dalle convenzioni stipulate con scuole                     
dell'infanzia private per la realizzazione di un sistema integrato              
tra queste e le scuole pubbliche. Spese correnti (art. 10, comma 1              
lettera E bis, L.R. 25 gennaio 1983, n. 6 come modificata della L.R.            
24 aprile 1995, n. 52)";                                                        
- Lire 5.500.000.000 (pari ad Euro 2.840.512,94) sul Cap. 58435                 
"Fondo regionale per i servizi socio-educativi per l'infanzia.                  
Contributi per la costruzione, riattamento, impianto ed arredamento             
delle strutture. Mezzi propri della Regione. (L.R. n. 17 del 21                 
giugno 1978)";                                                                  
constatato che in fase di predisposizione della legge regionale di              
assestamento di bilancio, esercizio 1999 e pluriennale 1999/2001 e'             
stato proposto un incremento delle risorse da iscriversi nei Capitoli           
58430 e 58435;richiamata altresi' la delibera 30 dicembre 1998, n.              
2800 regolarmente esecutiva con la quale la Giunta regionale ha                 
provveduto ad assegnare a 23 Comuni le disponibilita' di bilancio, a            
valere sul Capitolo 58435, delle due annualita' 1998 e 1999 per un              
totale di Lire 5.499.300.000 (pari ad Euro 2.840.151,43) a titolo di            
contributo per la costruzione, l'ampliamento, il riattamento e la               
riorganizzazione di strutture edilizie destinate a nidi d'infanzia              
e/o servizi integrativi 1998-1999, in attuazione della delibera di              
Consiglio regionale 965/98, assegnando agli Enti attuatori degli                
interventi i termini perentori del 31 maggio 1999 per l'approvazione            
dei progetti esecutivi e dei relativi quadri economici e 120 giorni             
dalla data di esecutivita' dell'atto di approvazione del progetto               
esecutivo per l'affidamento dei lavori;                                         
dato atto che con la delibera del Consiglio regionale 915/98 si e'              
provveduto a fissare obiettivi, criteri di assegnazione delle risorse           
e linee di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali di           
intervento ai sensi dell'articolo 2 della Legge 285/97 suindicata;              
vista la delibera della Giunta regionale 24/11/1998, n. 2102                    
regolarmente esecutiva "Approvazione piani territoriali di intervento           
per l'attuazione della Legge 285/97. Assegnazione e concessione dei             
finanziamenti agli Enti locali per la realizzazione dei progetti in             
attuazione delibera Consiglio regionale 915/98";                                
considerato:                                                                    
- che l'azione di programmazione, indirizzo, promozione e supporto              
finanziario della Regione Emilia-Romagna agli Enti locali nel settore           
infanzia si e' sviluppata negli ultimi anni assumendo come obiettivi            
prioritari il consolidamento, l'estensione e la qualificazione dei              
servizi rivolti ai bambini in eta' 0-6 anni e alle loro famiglie, il            
loro adeguamento ai mutamenti sociali e familiari - anche tramite lo            
sviluppo di servizi integrativi ai nidi e alle scuole dell'infanzia -           
nonche' la realizzazione di un sistema integrato di servizi pubblici            
e privati, con particolare riferimento alla scuola dell'infanzia;               
- che con l'approvazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10 gia'                  
citata, sono state introdotte modificazioni significative per quanto            
riguarda le funzioni della Regione e degli Enti locali, e specificati           
meglio i soggetti destinatari degli interventi per il diritto allo              
studio, nonche' le modalita' di erogazione dei contributi regionali;            
dato atto:                                                                      
- che per quanto riguarda gli interventi indicati nella L.R. 10/99 di           
cui sopra, relativi alla realizzazione di un sistema integrato di               
scuole dell'infanzia pubbliche e private (supporto alle convenzioni             
tra Comuni e scuole dell'infanzia private senza fini di lucro,                  
promozione di coordinamenti pedagogici e progetti migliorativi                  
dell'offerta educativa), nonche' gli interventi relativi al raccordo            
interistituzionale e la qualificazione del sistema dei servizi per              
l'infanzia (Progetti 0-6) si provvedera' con successivo atto alla               
definizione del Programma degli interventi di che trattasi nel                  
rispetto delle procedure previste nella L.R. sopraindicata;                     
- che agli interventi sopra menzionati e' riservata quota parte dello           
stanziamento del bilancio regionale di Lire 6.700.000.000 (pari a               
Euro 3.460.261,22) di cui Lire 5.200.000.000 (pari a Euro                       
2.685.575,88) sul Cap. n. 72633, e Lire 1.500.000.000 (pari a Euro              
774,685,35) sul Cap.  n.58430 mentre per la realizzazione degli altri           
interventi previsti nel presente atto e' riservata la rimanente quota           
di Lire 11.100.000.000 (pari a Euro 5.732.671,58) ripartita cosi'               
come indicato al punto 4) del dispositivo;                                      
visto l'allegato "Programma degli interventi relativi alla gestione,            
al potenziamento e al coordinamento dei servizi socio-educativi                 
rivolti ai bambini da 0 a 6 anni e alla formazione permanente degli             
operatori per l'anno 1999" - che fa parte sostanziale e integrante              
della presente deliberazione - nel quale sono specificati: le linee             
d'indirizzo generali sottese agli interventi di cui sopra, gli                  
obiettivi specifici di ciascuno degli interventi previsti; i criteri            
di spesa e le quote-parte del relativo stanziamento di Lire                     
11.100.000.000 (pari ad Euro 5.732.671,58) destinate ai diversi                 
interventi, comprensivo dell'importo di Lire 5.500.000.000 (pari a              
Euro 2.840.512,95) gia' programmato ed assegnato per Lire                       
5.499.300.000 (pari a Euro 2.840.151,43) a favore degli Enti                    
attuatori con le delibere sopracitate, in una logica di                         
finalizzazione della spesa e di maggiore incisivita' e produttivita'            
della stessa, nonche' i criteri di ammissione, di esclusione e di               
valutazione delle domande presentate dai Comuni, finalizzate                    
all'ottenimento dei contributi regionali;                                       
considerato che per l'intervento sperimentale di cui al punto 3c)               
dell'allegato Programma (servizio di educatore/trice familiare), e in           
particolare per l'attivazione del percorso formativo e dello stesso             
servizio sperimentale, e' stata presentata una specifica richiesta di           
cofinanziamento all'interno del Programma operativo - obiettivo 3               
"Parco Progetti: una rete per lo sviluppo locale", per un importo               
complessivo pari a Lire 360.000.000 (pari ad Euro 185.924,48),                  
relativa agli anni formativi 1997/1998 e 1998/1999 cosi' ripartiti:             
- Lire 192.378.000 (pari ad Euro 99.354,95) relativi all'anno                   
formativo 1997/98 assegnati con decreto direttoriale  n.364/III/98              
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 24/9/1998 e                 
impegnato con delibera di Giunta regionale n. 1934 del 2/11/1998                
"Finanziamento delle attivita' interregionali nell'ambito del                   
Programma operativo Ob. 3 - "Parco progetti: una rete per lo sviluppo           
locale" asse 6 - anno 1997";                                                    
- Lire 167.622.000 (pari ad Euro 86.569,54) relativi all'anno                   
formativo 1998/1999 assegnati con decreto direttoriale  n.588/III/98            
del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e impegnato con             
determina del Direttore generale Formazione professionale e Lavoro n.           
5055 del 18 giugno 1999 relativa alla seconda annualita' dei progetti           
interregionali nell'ambito del Programma operativo Ob. 3 - "Parco               
progetti: una rete per lo sviluppo locale" asse 6 - anno 1997;                  
sui seguenti capitoli:                                                          
- Cap. n. 75546 "Interventi a favore di enti, organismi ed imprese              
attuatori di iniziative locali per promuovere l'occupazione                     
(obiettivo 3, asse 6). Fondo di rotazione nazionale (art. 27, Legge             
845/78; art. 5, L. 183/87 e REG. CEE 2081/93). Mezzi statali. (CNI)";           
- Cap. n. 75548 "Interventi a favore di enti, organismi ed imprese              
attuatori di iniziative locali per promuovere l'occupazione                     
(obiettivo 3, asse 6). (REG. CEE 2081/93). Contributo CEE sul FSE";             
- Cap. n. 75550 "Interventi a favore di enti, organismi ed imprese              
attuatori di iniziative locali per promuovere l'occupazione                     
(obiettivo 3, asse 6). (L.R. 24 luglio 1979, n. 19 e REG. CEE                   
2081/93). Quota Regione";                                                       
considerato che per alcuni degli interventi previsti, in particolare            
quelli citati ai punti 1b), 2), 3c) sopracitati, 4b), 4c)                       
dell'allegato Programma, i criteri utilizzati per la definizione                
della spesa hanno caratteristiche di sperimentalita', tali per cui la           
definizione precisa delle relative quote-spesa sara' possibile solo             
ad istruttorie ultimate con successivo atto deliberativo adottato               
dalla Giunta regionale;                                                         
vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di                 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti                
amministrativi" ed in particolare l'art. 12 che prevede tra l'altro             
che la concessione di contributi a persone ed enti pubblici e privati           
sia subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei                
criteri e delle modalita' di assegnazione dei contributi medesimi ai            
soggetti interessati;                                                           
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4                
luglio 1995, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state               
fissate le direttive per l'esercizio delle funzioni dirigenziali;               
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle                    
Politiche sociali, dott. Francesco Cossentino e dalla Responsabile              
del Servizio Politiche familiari, per l'infanzia e l'adolescenza,               
dott.ssa Patrizia Orsola Ghedini in merito rispettivamente alla                 
legittimita' e alla regolarita' tecnica della presente deliberazione,           
ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n.              
41, nonche' della deliberazione della Giunta regionale 2541/95                  
sopracitata;                                                                    
- del parere favorevole di regolarita' contabile espresso sul                   
presente programma dal Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito           
dott. Gianni Mantovani ai sensi del predetto articolo di legge, della           
succitata deliberazione e della determinazione del Direttore generale           
Risorse finanziarie e strumentali  n.7350 del 26/9/1996;                        
su proposta dell'Assessore competente per materia;                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
di proporre al Consiglio regionale:                                             
1) di approvare sulla base di quanto partitamente indicato in                   
premessa, il "Programma degli interventi relativi alla gestione, al             
potenziamento e al cooordinalmento dei servizi socio-educativi                  
rivolti ai bambini in eta' 0-6 anni e alla formazione permanente                
degli operatori per l'anno 1999", allegato parte integrante e                   
sostanziale della presente deliberazione;                                       
2) di prendere atto che i criteri di spesa per l'attuazione                     
dell'intervento di cui al punto 2) dell'allegato Programma sono stati           
definiti per l'anno 1999 come da propria delibera n. 965 del 3                  
settembre 1998 e relativi atti attuativi;                                       
3) di stabilire che all'attuazione operativa del Programma allegato             
al presente atto deliberativo si provveda in relazione alla normativa           
vigente ed in applicazione della delibera di Giunta 2541/95 come                
segue:                                                                          
3.1 tramite adozione dei necessari atti amministrativi da parte della           
Giunta regionale per la realizzazione degli interventi in esso                  
indicati ai punti 1b), 2), 3c), 4b), 4c);                                       
3.2 tramite adozione, da parte del Direttore generale competente, dei           
necessari provvedimenti amministrativi nei quali si procedera'                  
all'esatta quantificazione e assegnazione dei finanziamenti, relativi           
impegni di spesa e modalita' di liquidazione degli stessi ricorrendo            
le condizioni previste dalla L.R. 31/77, cosi' come modificata dalla            
L.R. 40/94, per quanto attiene la realizzazione degli interventi                
indicati ai punti 1a), 4a) dello stesso Programma;                              
4) di dare atto che l'onere finanziario complessivo di Lire                     
11.100.000.000 (pari ad Euro 5.732.671,58) relativo agli obiettivi              
1), 2), 3) e 4) del presente Programma, comprensivo dell'importo di             
Lire 5.500.000.000 (pari a Euro 2.840.512,95) programmato e assegnato           
per Lire 5.499.300.000 (pari a Euro 2.840.151,43) con le delibere               
citate in narrativa, trova copertura sui seguenti Capitoli, meglio              
indicati in premessa, del Bilancio per l'esercizio finanziario 1999             
che presentano la necessaria disponibilita' in relazione alle LL.RR.            
5 e 6 del 28 aprile 1999:                                                       
- quanto a Lire 5.000.000.000 (pari ad Euro 2.582.284,50) sul Cap.              
58430;                                                                          
- quanto a Lire 600.000.000 (pari ad Euro 309.874,14) sul Cap. 75647;           
- quanto a Lire 5.500.000.000 (pari ad Euro 2.840.512,95) sul Cap.              
58435;                                                                          
5) di dare atto che qualora in fase di approvazione della Legge                 
regionale di assestamento del Bilancio per l'esercizio finanziario              
1999 e pluriennale 1999/2001 la disponibilita' dei citati capitoli di           
bilancio risultasse incrementata, la stessa, previa quantificazione             
finanziaria delle risorse effettive da destinare ai Comuni                      
predisposta nei modi indicati al precedente punto 3), verra'                    
assegnata con i criteri e le modalita' operative indicate nel                   
Programma parte integrante e sostanziale della presente                         
deliberazione;                                                                  
6) di stabilire che relativamente all'obiettivo di cui al punto 5) e            
parzialmente per l'obiettivo di cui al punto 4) del presente                    
Programma, gli interventi ad essi corrispondenti saranno oggetto di             
uno specifico Programma in corso di elaborazione in applicazione e              
nel rispetto delle procedure previste dalla L.R. 25 maggio 1999, n.             
10;                                                                             
7) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale             
della Regione, garantendone la piu' ampia diffusione.                           
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLA GESTIONE, AL POTENZIAMENTO,            
AL COORDINAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI RIVOLTI AI BAMBINI DA 0            
A 6 ANNI E ALLA FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI OPERATORI - ANNO 1999               
1. Linee di indirizzo, obiettivi specifici, risorse finanziarie                 
Nel quadro degli obiettivi piu' generali delle politiche rivolte                
all'infanzia, la Regione Emilia-Romagna ha individuato numerosi                 
terreni d'impegno, definendo in particolare le seguenti priorita':              
1) il consolidamento dei servizi gia' funzionanti rivolti ai bambini            
in eta' 0-6 anni e alle loro famiglie;                                          
2) l'estensione dell'offerta dei servizi tramite l'ampliamento e/o              
l'adeguamento delle strutture;                                                  
3) la realizzazione di azioni sperimentali che prefigurino soluzioni            
di cura ed educazione dei bambini piu' differenziate e flessibili               
rispetto a quelle esistenti, e coerenti rispetto a queste;                      
4) la qualificazione dei servizi funzionanti attraverso un insieme              
articolato e differenziato di interventi;                                       
5) la realizzazione di un sistema integrato di servizi pubblici e               
privati, con particolare riferimento alle scuole dell'infanzia.                 
In corrispondenza delle priorita' di cui ai punti 1), 2), 3) e 4)               
sono stati individuati programmi di intervento specifici, indicati di           
seguito, definendo per ciascuno di essi obiettivi e risorse                     
(quote-parte dello stanziamento complessivo nel settore pari a Lire             
11.100.000.000 pari ad Euro 5.732.671,58 comprensivo dell'importo di            
Lire 5.500.000.000 pari a Euro 2.840.512,95 programmato e assegnato             
per Lire 5.499.300.000 pari a Euro 2.840.151,43 con le delibere                 
citate in narrativa), in modo da rendere esplicito cosa si intende              
privilegiare con ciascuno di tali interventi, evitare rischi di                 
frammentarieta' e garantire quindi una maggiore incisivita' e una               
maggiore produttivita' della spesa.                                             
Relativamente all'obiettivo di cui al punto 5 e parzialmente per                
l'obiettivo di cui al punto 4, gli interventi ad essi corrispondenti            
saranno oggetto di uno specifico Programma in corso di elaborazione             
in applicazione e nel rispetto delle procedure previste dalla L.R. 25           
maggio 1999, n. 10.                                                             
La logica piu' generale assunta per la determinazione delle quote di            
spesa da destinare ai diversi interventi e' costituita                          
dall'attenzione, da un lato, per il consolidamento dei servizi                  
esistenti, destinando circa il 20% delle risorse disponibili al                 
sostegno alle spese di gestione, dall'altro all'ampliamento e alla              
qualificazione, finalizzando circa l'80% a piani di sviluppo,                   
riferiti sia alle strutture sia alla tipologia e alla qualita'                  
dell'offerta educativa, e cio' conseguentemente anche alla nuova                
ridefinizione del ruolo della Regione e delle Autonomie locali in               
rapporto alle rispettive funzioni e responsabilita' nello sviluppo              
dei sistemi di welfare locali.                                                  
Gli obiettivi specifici e le relative quote-parte dello stanziamento            
sono i seguenti:                                                                
1) garantire un supporto nelle spese di gestione dei servizi a: a) i            
Comuni la cui popolazione e' inferiore o uguale a 15.000 abitanti,              
che gestiscono nidi d'infanzia, sia in forma diretta che in appalto o           
in convenzione con soggetti privati senza fini di lucro, in base al             
numero dei bambini in eta' 0-3 iscritti al servizio. La quota-parte             
dello stanziamento regionale complessivo (Cap. 58430) e' determinata            
in via previsionale in Lire 2.500.000.000 (pari ad Euro                         
1.291.142,25); b) tutti i Comuni che gestiscono servizi integrativi             
ai nidi d'infanzia, sia in forma diretta che in appalto o in                    
convenzione con soggetti privati senza fini di lucro, con specifica             
attenzione per quei Comuni che hanno attivato centri per bambini e              
genitori e/o spazi bambini, in quanto servizi che meglio rispondono             
allo stato attuale all'esigenza di ampliare e differenziare l'offerta           
dei servizi tradizionali, garantendo continuita' e qualita'                     
dell'intervento. La quota-parte dello stanziamento regionale                    
complessivo (Cap. 58430) viene indicata in via previsionale in Lire             
700-800.000.000 (pari ad Euro 361.519,83 - 413.165,52) e verra'                 
definita in maniera piu' precisa ad istruttoria ultimata con                    
successivo atto deliberativo della Giunta regionale;                            
2) garantire ai Comuni, nei quali la domanda sociale e' piu' alta, il           
potenziamento dell'offerta tramite la costruzione di edifici nuovi,             
l'ampliamento o la riorganizzazione di strutture esistenti o il                 
riattamento di immobili gia' adibiti ad altri usi, da utilizzare come           
sedi di nidi d'infanzia o di servizi ad essi integrativi, cosi' come            
descritti nei successivi punti 3a) e 3b). Per tale intervento nel               
biennio 1998/99 sono stati stanziati (Cap. 58435) Lire 5.500.000.000            
(pari ad Euro 2.840.512,95), sono stati formulati i criteri con                 
delibera del Consiglio regionale del 3/9/1998, n. 965, sono stati               
assegnati i relativi finanziamenti con delibera di Giunta regionale             
del 30/12/1998, n. 2800, per un importo complessivo di Lire                     
5.499.300.000 (pari ad Euro 2.840.151,43);                                      
3) promuovere l'adeguamento dei servizi ai mutamenti sociali e                  
familiari, attraverso l'avvio e la qualificazione dei servizi                   
integrativi ai nidi d'infanzia e la realizzazione di azioni                     
sperimentali finalizzate all'ampliamento delle opportunita' di scelta           
da parte delle famiglie e alla flessibilizzazione dell'offerta di               
servizi all'interno di un sistema coerente di proposte educative,               
mediante i seguenti interventi: a) centri per bambini e genitori                
"Servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di                 
aggregazione sociale per bambini da 0 a 3 anni che prevedano la                 
presenza di genitori, familiari o adulti che quotidianamente si                 
occupano della loro cura, organizzati secondo criteri di                        
flessibilita'" (art. 5, Legge 285/97); b) spazi bambini "Servizi con            
caratteristiche educative e ludiche per l'assistenza a bambini da 18            
mesi a 3 anni per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore,           
privi di servizi di mensa e di riposo pomeridiano" (art. 5, Legge               
285/97); per le linee di indirizzo finalizzate all'attivazione dei              
servizi di cui ai precedenti punti 3a) e 3b) e per i relativi oneri             
finanziari si deve fare riferimento alla deliberazione di Consiglio             
regionale 965/98 "Approvazione del programma degli interventi                   
relativi ai servizi socio-educativi rivolti ai bambini in eta' 0-6              
anni. Anno 1998" in attuazione della Legge 28 agosto 1997, n. 285               
"Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per                
l'infanzia e l'adolescenza"; c) educatore/trice familiare;                      
l'intervento prevede la promozione di una forma di servizio                     
sperimentale innovativa da avviarsi nei Comuni sede di nidi                     
d'infanzia e/o di servizi ad essi integrativi. Tale servizio si                 
realizza tramite l'accordo tra alcune famiglie con bambini (non piu'            
di tre) di eta' inferiore ai 3 anni che decidano di mettere a                   
disposizione uno dei loro domicili, ovvero uno spazio domestico                 
adeguato, per l'affidamento dei figli in modo stabile e continuativo            
a educatori/trici con specifiche carattestiche professionali e                  
appositamente formati/e a questo scopo. Dopo una fase di analisi,               
elaborazione e confronto tra Regione, Enti locali e organizzazioni              
sindacali - nel periodo da dicembre 1997 a maggio 1998 - si e'                  
avviato il percorso formativo della nuova figura professionale e la             
definizione del sistema di monitoraggio della sperimentazione,                  
mediante la realizzazione del progetto sovraregionale "Creazione di             
nuova occupazione tramite la formazione della figura sperimentale               
dell'educatore/trice familiare e l'avvio di nuovi servizi per                   
l'infanzia", finanziato dal Fondo Sociale Europeo all'interno del               
Programma operativo "Parco Progetti: una rete per lo sviluppo                   
locale". L'attivazione pertanto di tale servizio presso le famiglie             
sara' possibile solo nel caso in cui si utilizzi personale che abbia            
partecipato a corsi di qualificazione in area socio-educativa e di              
avvio d'impresa, della durata di almeno 400 ore, successivi                     
all'acquisizione dei titoli di studio previsti dalla normativa                  
vigente per l'accesso a posti di educatore di nido d'infanzia, di               
insegnante di scuola dell'infanzia, o successivi al conseguimento               
della laurea in Scienze dell'Educazione o in Scienze della                      
Formazione. I Comuni dovranno sempre garantire la qualificazione e la           
messa in rete del servizio di educatore/trice familiare con i nidi              
d'infanzia e gli altri servizi integrativi, attraverso i seguenti               
strumenti: la formazione permanente degli educatori (anche tramite              
iniziative in raccordo con gli educatori degli altri servizi), la               
supervisione della sperimentazione tramite figure tecniche                      
qualificate (coordinatori pedagogici), la promozione dell'accesso di            
bambini, genitori ed educatori/trici agli altri servizi integrativi             
al nido, la formazione/informazione delle famiglie sulle tematiche              
relative alla crescita dei figli e in particolare quelle della                  
sicurezza e della alimentazione, anche in considerazione delle                  
specificita' organizzative di questo servizio. La quota-parte dello             
stanziamento regionale complessivo da destinare a tale intervento               
(Cap. 58430) viene indicata in via previsionale in Lire                         
300-400.000.000 (pari ad Euro 154.937,07 - 206.582,76) e verra'                 
definita in maniera piu' precisa ad istruttoria ultimata con                    
successivo atto deliberativo della Giunta regionale;                            
4) garantire la qualificazione dei servizi gia' funzionanti                     
attraverso: a) la promozione delle attivita' di formazione permanente           
degli operatori dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi, a                
gestione comunale e convenzionata, finalizzata a sviluppare la                  
qualita' degli interventi e delle relazioni tra i servizi stessi. Si            
confermano gli obiettivi, gia' delineati a seguito del monitoraggio             
effettuato nell'anno 1996, per rendere piu' efficaci gli interventi             
formativi: evitare l'eccessiva frammentazione dei corsi in rapporto             
alla composizione dell'aula, spesso estremamente ridotta, e                     
all'articolazione oraria, altrettanto limitata; ridurre                         
progressivamente il numero molto ampio di sedi formative; rendere               
piu' omogenei i costi in relazione al numero degli operatori. Lo                
stanziamento regionale relativo a questo intervento (Cap. 75647) e'             
di Lire 600.000.000 (pari ad Euro 309.807,139) ripartiti in quote               
provinciali, definite sulla base del rapporto tra numero di operatori           
individuati inizialmente come fruitori della formazione, in base alla           
programmazione dei corsi realizzati nell'anno formativo 1997/98, e              
numero di operatori che hanno effettivamente partecipato ai corsi               
(ricavato dai dati a consuntivo relativi al medesimo anno formativo).           
Le differenze in aumento o in diminuzione tra attivita' previste ed             
effettivamente realizzate sono state considerate ai fini della                  
determinazione dei budget provinciali disponibili per l'anno 1999; b)           
il sostegno diretto ai Comuni di minori dimensioni che provvedano a             
dotarsi e ad utilizzare in forma associata la figura professionale              
del coordinatore pedagogico, indispensabile per la programmazione               
educativa, l'analisi dei bisogni sociali delle famiglie e                       
l'elaborazione delle risposte, la formazione degli operatori e piu'             
in generale la predisposizione e l'attuazione del progetto pedagogico           
e organizzativo dei servizi. In continuita' con le novita' introdotte           
gia' nel 1997, dopo un percorso sperimentale poliennale, si vincola             
maggiormente l'erogazione dei contributi a una metodologia di lavoro            
comune tra gli Enti locali interessati all'intervento. La quota-parte           
dello stanziamento regionale complessivo da destinare a tale                    
intervento, prevista (Cap. 58430) in Lire 800-900.000.000 circa (pari           
ad Euro 464.811,21 - 516.456,90), verra' determinata in modo                    
definitivo ad istruttoria ultimata con successivo atto della Giunta             
regionale; c) la costituzione sperimentale a livello provinciale di             
un tavolo di confronto tra i diversi coordinamenti pedagogici anche             
in collaborazione con le Amministrazioni provinciali e per garantire            
una elaborazione condivisa delle linee piu' generali dei progetti               
educativi dei servizi - nido d'infanzia, servizi integrativi (Centri            
per bambini e genitori e spazi bambini) e scuole dell'infanzia - al             
fine di attivare una verifica comune del processo di qualificazione             
nonche' delle innovazioni e delle sperimentazioni attivati nei                  
diversi territori, in una logica di qualificazione e omogeneizzazione           
delle attivita' e di crescita professionale dei coordinatori stessi             
al fine di potenziare le loro capacita' progettuali e la capacita' di           
risposta dei servizi alle nuove esigenze della collettivita'. La                
quota-parte dello stanziamento regionale complessivo da destinare a             
tale intervento, prevista (Cap. 58430) in Lire 300-400.000.000 circa            
(pari ad Euro 154.937,07 - 206.582,76), verra' determinata in modo              
definitivo ad istruttoria ultimata con successivo atto della Giunta             
regionale.                                                                      
2. Criteri per l'assegnazione dei contributi regionali ai Comuni per            
gli interventi sopra specificati                                                
2.1a Contributi per la gestione dei nidi d'infanzia                             
(cfr. precedente obiettivo 1a)                                                  
Criteri di ammissione delle domandeSono ammesse al contributo le                
domande presentate dai Comuni la cui popolazione sia inferiore o pari           
a 15.000 abitanti, che verranno accolte totalmente, fermo restando il           
rispetto delle indicazioni procedurali contenute nell'apposita                  
circolare regionale. Le domande dovranno riferirsi a servizi di nidi            
d'infanzia, sia a tempo pieno che a part-time.                                  
Criteri per la determinazione dei contributi                                    
Delle risorse disponibili verra' riservata una quota-parte da                   
destinare in misura forfettaria - Lire 10.000.000 (pari ad Euro                 
5.164,57) per Comune - ai Comuni collinari e montani con popolazione            
inferiore o pari a 15.000 abitanti. La restante somma verra'                    
suddivisa per il numero totale di bambini da 0 a 3 anni iscritti ai             
servizi dei Comuni che possono accedere al contributo, individuando             
cosi' una quota a bambino iscritto. Tale quota sara' incrementata,              
secondo una percentuale da definire con precisione nella fase                   
istruttoria in rapporto alle risorse disponibili, a fronte di                   
situazioni particolari dal punto di vista socio-economico e                     
geografico: l'apertura nel periodo estivo di nuovi servizi, o un                
forte potenziamento di quelli esistenti, in alcuni Comuni della costa           
adriatica; la disponibilita' dei Comuni ad offrire un servizio a                
bambini residenti in altre realta' che ne sono sprovviste; la                   
formalizzazione di accordi sovracomunali per la gestione del servizio           
mediante consorzio, convenzione o accordo di programma.                         
2.1b Contributi per la gestione di servizi integrativi ai nidi                  
d'infanzia (cfr. precedente obiettivo 1b)                                       
Criteri di ammissione delle domande                                             
Le domande presentate dai Comuni verranno accolte totalmente, fermo             
restando il rispetto delle indicazioni procedurali contenute                    
nell'apposita circolare regionale. Potranno richiedere il contributo            
i Comuni che gestiscono - o in forma diretta o in appalto o in                  
convenzione con soggetti ed enti privati senza fini di lucro - centri           
per bambini e genitori e/o spazi bambini.                                       
I Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti possono                   
richiedere il contributo solo se i centri per bambini e genitori o              
gli spazi bambini funzionano ad utenza sovracomunale. I Comuni                  
montani, data la conformazione del loro territorio, accedono al                 
contributo indipendentemente dall'utilizzo sovracomunale dei servizi.           
I centri per bambini e genitori dovranno avere le seguenti                      
caratteristiche, documentate dai Comuni stessi:                                 
- calendario di funzionamento annuale minimo di 8 mesi;                         
- orario di apertura settimanale minimo di tre mezze giornate o, in             
alternativa, di almeno 6 ore non nella stessa giornata;                         
- utilizzo di personale qualificato con professionalita' educativa e            
regolarmente aggiornato;                                                        
- progettazione del servizio e relativa supervisione affidate a una             
figura tecnica con competenze socio-pedagogiche.                                
Gli spazi bambini dovranno avere le seguenti caratteristiche,                   
documentate dai Comuni stessi:                                                  
- l'accoglienza e l'inserimento di bambini dai 18 ai 36 mesi;                   
- apertura giornaliera (senza l'erogazione del pasto e del riposo               
pomeridiano) fino ad un massimo di 5 ore e per almeno tre giorni                
nell'arco della settimana;                                                      
- calendario annuale di funzionamento minimo di 8 mesi;                         
- iscrizione dei bambini al servizio, secondo le modalita' di                   
fruizione previste dal Comune, sulla base delle esigenze                        
socio-educative rilevate, con la garanzia di gruppi di bambini                  
stabili e di una loro presenza continuativa nei medesimi orari;                 
- utilizzo di personale adeguato sul piano quantitativo (un educatore           
ogni 8 bambini) e qualificato sul piano educativo, aggiornato                   
periodicamente e con la supervisione del coordinatore pedagogico.               
Criteri per la determinazione dei contributi                                    
Per la determinazione dei contributi si utilizzeranno i seguenti                
criteri:                                                                        
la frequenza giornaliera media dei bambini - riferita al totale dei             
centri per bambini e genitori e/o degli spazi bambini funzionanti in            
un bacino comunale o sovracomunale - sara' calcolata dividendo il               
numero totale di frequenze individuali in un anno (che possono essere           
riferite anche allo stesso bambino che frequenta piu' volte) per il             
numero totale di giornate di apertura nell'anno: in base ad essa si             
determinera' una quota di contributo per singola frequenza. Tale                
quota sara' incrementata, in percentuale da definirsi nella fase                
istruttoria, da un minimo del 10% ad un massimo del 20%, in rapporto            
alla disponibilita' finanziaria, a fronte di particolari situazioni             
socio-economiche: l'assenza di altri servizi per l'infanzia, in                 
particolare rivolti alla fascia di eta' 0-3 anni, e l'appartenenza              
dei Comuni all'area montana.                                                    
2.2 Contributi per la costruzione, l'ampliamento e il riattamento di            
strutture da destinare a nidi d'infanzia o a servizi integrativi                
(cfr. precedente obiettivo 2)                                                   
Criteri di ammissione delle domande                                             
Essendo stati programmati gli stanziamenti di bilancio sia per l'anno           
1998 sia per l'anno 1999, i criteri di ammissibilita' e di spesa                
relativi a questo fondo (Cap. 58435) sono stati determinati per una             
durata biennale.                                                                
Con la delibera di Giunta regionale 2800/98 si e' provveduto a                  
stilare la graduatoria e contemporaneamente ad assegnare a n. 23                
Comuni la cifra complessiva di Lire 5.499.300.000 (pari ad Euro                 
2.840.151,43), 40% per le nuove costruzioni e 50% per l'ampliamento e           
riattamento, a fronte di una spesa ammessa di Lire 12.761.000.000               
(pari ad Euro 6.590.506,49).                                                    
stato inoltre assegnato alle Amministrazioni comunali il termine                
perentorio del 31 maggio 1999 per l'approvazione del progetto                   
esecutivo e 120 giorni dalla data di esecutivita' dell'atto di                  
approvazione del progetto esecutivo per l'affidamento dei lavori.               
Successivamente, con atto del Dirigente competente nel rispetto di              
quanto indicato al punto 7) del dispositivo della delibera                      
sopracitata, si provvedera' alla concessione e all'assunzione                   
dell'impegno di spesa sul Cap. n. 58435, secondo l'ordine di                    
presentazione da parte degli Enti interessati degli atti di                     
approvazione dei progetti esecutivi. Nel caso in cui i Comuni                   
destinatari del contributo non avessero presentato la documentazione            
relativa al progetto esecutivo in tempo utile, si provvedera' a                 
riaprire la graduatoria degli interventi, attualmente non ammessi a             
contributo, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie                       
disponibili, fissando con apposita delibera di Giunta le procedure e            
i termini ulteriori per la presentazione dei progetti esecutivi.                
2.3 Servizi integrativi ai nidi d'infanzia e contributi per la                  
sperimentazione educatore/trice familiare                                       
2.3a/b) Centri gioco per bambini e genitori e spazi bambini                     
Per la ripartizione dei finanziamenti e i criteri di spesa per                  
l'attivazione di questi servizi si faccia riferimento alla                      
deliberazione della Giunta regionale 24/11/1998, n. 2102                        
"Approvazione piani territoriali di intervento per l'attuazione della           
Legge 285/97. Assegnazione e concessione dei finanziamenti agli Enti            
locali per la realizzazione dei progetti di attuazione, Deliberazione           
del Consiglio regionale 915/98".                                                
2.3c) Educatore/trice familiare                                                 
I Comuni in collaborazione con la Regione attivano la sperimentazione           
sulla base sia delle motivazioni espresse dalle famiglie sia delle              
disponibilita' di personale qualificato sul piano educativo.                    
Per quanto riguarda le modalita' operative della sperimentazione -              
fermo restando che si istituira' un tavolo tecnico di impostazione e            
verifica dell'intervento - si indicano le seguenti:                             
- i Comuni che intendono attivare la sperimentazione propongono                 
questa forma di servizio alle famiglie con bambini di 0-3 anni e                
avanzano richiesta alla Regione in base al numero di sperimentazioni            
che intendono attivare;                                                         
- le famiglie autonomamente organizzate in gruppi di due o tre in               
ragione dell'eta' dei bambini piu' o meno omogenea e quindi tale da             
garantire un intervento piu' idoneo e produttivo da parte                       
dell'educatore/trice familiare, scelgono lo/a stesso/a                          
educatore/trice che svolgera' il servizio presso il domicilio di uno            
dei bambini, o in uno spazio domestico adeguato, concordato tra le              
famiglie medesime anche a rotazione, ma con una periodicita'                    
indicativamente di quattro mesi, per salvaguardare la stabilita' dei            
punti di riferimento dei bambini;                                               
- l'educatore/trice dovra' essere in possesso degli specifici                   
requisiti formativi di cui al punto 3c);                                        
- le famiglie stabiliscono un rapporto di lavoro privato mediante               
regolare contratto di lavoro con l'educatore/trice e prendono                   
autonomamente accordi sulle modalita' organizzative del servizio;               
- il Comune sulla base della presentazione da parte delle famiglie              
del contratto di lavoro con l'educatore/trice eroga ad ogni famiglia            
un contributo, definito secondo criteri di congruenza ed equita'                
rispetto alle rette sostenute per i nidi d'infanzia da parte delle              
famiglie utenti;                                                                
- il Comune attiva una specifica formazione degli educatori/trici               
scelti dalle famiglie e la supervisione della loro attivita' da parte           
del coordinatore pedagogico, garantendo inoltre e promuovendo la                
fruizione, da parte dell'educatore/trice e delle stesse famiglie, dei           
servizi integrativi per l'infanzia;                                             
- la Regione eroga ai Comuni che promuovono tale sperimentazione un             
contributo fino a Lire 350.000 (pari ad Euro 180,76) mensili a                  
bambino, sulla base della dichiarazione del Comune circa l'effettiva            
erogazione del servizio.                                                        
I Comuni gia' beneficiari dei contributi relativi alla prima fase del           
progetto, dovranno utilizzare tale finanziamento previa comunicazione           
agli uffici regionali competenti dell'effettivo avvio del servizio              
stesso.                                                                         
2.4a) Contributi per la formazione permanente degli operatori dei               
servizi per l'infanzia (cfr. precedente obiettivo 4a)                           
Criteri per la presentazione e l'ammissione dei progetti formativi              
Analogamente agli anni scorsi i fondi destinati agli interventi di              
formazione permanente verranno assegnati dalla Regione unicamente               
sulla base di progetti presentati dai Comuni alle Province e da                 
queste approvati e recepiti nei piani provinciali.                              
Per favorire una maggiore razionalizzazione delle risorse e                     
incentivare la sinergia tra Comuni e tra coordinamenti pedagogici,              
potranno presentare progetti di formazione alle Amministrazioni                 
provinciali competenti:                                                         
- aggregazioni di Comuni, sia su base provinciale che                           
interprovinciale, rappresentati da un Comune capozona per la gestione           
delle attivita' formative;                                                      
- Comuni singoli con popolazione pari o superiore ai 30.000 abitanti.           
I progetti dei Comuni, che dovranno essere presentati e approvati               
dalle Amministrazioni provinciali, dovranno avere le seguenti                   
caratteristiche, ovvero prevedere:                                              
- il coinvolgimento degli operatori dei servizi per l'infanzia, tale            
da offrire opportunita' formative, oltre agli operatori dei nidi                
d'infanzia e delle scuole dell'infanzia, anche agli operatori degli             
asili nido privati convenzionati con i Comuni ed a quelli dei servizi           
integrativi, sia comunali che privati convenzionati. Iniziative                 
formative rivolte esclusivamente ad insegnanti delle scuole                     
dell'infanzia - comunali, statali e private anche in forma congiunta            
tra loro - non potranno essere finanziate, trattandosi di attivita'             
previste nell'intervento per il raccordo interistituzionale e la                
qualificazione (Progetti 0-6);                                                  
- un dimensionamento dell'aula per ogni corso formativo, che non sia            
inferiore alle 10 persone e superiore alle 35 persone, con                      
possibilita' di replicare i corsi nei casi in cui l'adesione dei                
partecipanti sia superiore al tetto massimo indicato. A parziale                
deroga rispetto alla composizione dell'aula-tipo, potranno essere               
approvate iniziative che prevedono fasi formative all'interno di un             
percorso complessivo rivolte a un numero piu' alto di partecipanti              
(seminari, stage ecc.);                                                         
- l'applicazione di parametri finanziari, per quel che riguarda i               
compensi per i docenti e gli esperti, utilizzando una tariffa oraria            
contenuta tra una cifra minima di Lire 120.000 (pari ad Euro 61,98) e           
una cifra massima di Lire 200.000 (pari ad Euro 103,29) al netto di             
oneri contributivi e fiscali e di IVA, secondo quanto indicato con              
delibera di Giunta regionale 1475/97 "Direttive attuative per la                
formazione professionale e per l'orientamento. Triennio 1997-1999" e            
successive modificazioni; tali tariffe potranno essere superate solo            
per esperti di chiara fama nazionale o per esperti stranieri,                   
chiamati ad intervenire nell'ambito delle iniziative proposte sempre            
all'interno del preventivo complessivo di spesa approvato;                      
- una durata non inferiore alle 15 ore.                                         
Verranno finanziate tutte le attivita' di formazione di tipo                    
"ordinario", finalizzate cioe' alla qualificazione e alla                       
differenziazione delle conoscenze e alla ottimizzazione dei rapporti            
e dei processi di lavoro in atto, con particolare attenzione alle               
problematiche emergenti in ambito educativo e socioculturale.                   
Criteri di valutazione dei progetti formativi e di determinazione dei           
contributi                                                                      
La valutazione dei progetti, e la conseguente determinazione dei                
contributi, verra' effettuata da parte delle Amministrazioni                    
provinciali sia sulla base di elementi qualitativi che in rapporto              
alle spese considerate ammissibili. Nel primo caso verranno                     
considerati in particolare:                                                     
a) l'aggregazione di piu' realta' territoriali a livello                        
sovracomunale in quanto consente l'accentramento della gestione sul             
piano amministrativo e organizzativo e la possibilita' di utilizzare            
sedi comuni per un confronto piu' allargato tra gli operatori; in               
particolare le Amministrazioni provinciali sosterranno                          
prioritariamente le aggregazioni territoriali minori che usufruiscono           
di inferiori risorse economiche da destinare alla formazione;                   
b) il coinvolgimento degli operatori dei nidi d'infanzia privati                
convenzionati con i Comuni e dei servizi integrativi, sia comunali              
che privati convenzionati;                                                      
c) le caratteristiche, l'articolazione e le tematiche scelte dei                
progetti formativi presentati;                                                  
d) la congruenza della spesa in rapporto alle caratteristiche e al              
dimensionamento dei corsi formativi.                                            
Per quanto riguarda le spese ammissibili esse riguarderanno:                    
- i compensi ai relatori/docenti e le relative spese di viaggio e               
soggiorno;                                                                      
- la produzione di materiali didattici, i materiali di consumo e i              
costi organizzativi;                                                            
- i costi sostenuti dagli Enti locali per le trasferte del personale            
inviato in formazione, al di fuori del territorio comunale, secondo i           
parametri fissati dalla normativa vigente.                                      
Non saranno ammesse spese per acquisto di attrezzature informatiche             
e/o di ufficio.                                                                 
2.4b) Contributi per l'incentivazione e il sostegno all'utilizzo di             
figure di coordinamento pedagogico dei servizi comunali (cfr.                   
precedente obiettivo 4b)                                                        
Criteri di ammissione delle domande                                             
Le domande verranno accolte totalmente, fermo restando il rispetto              
delle indicazioni procedurali contenute nell'apposita circolare                 
regionale. Le richieste dovranno contenere l'articolazione del                  
progetto e la definizione delle attivita' previste per il                       
coordinatore pedagogico.                                                        
La linea di tendenza della Regione e' quella di prevedere l'accesso             
al contributo regionale esclusivamente da parte delle associazioni              
sovracomunali, in modo da incentivare e consolidare la collaborazione           
tra gli Enti locali - trattandosi di Comuni di dimensioni ridotte - e           
garantire una maggiore razionalizzazione della funzione di                      
coordinamento pedagogico e una maggiore produttivita' della spesa.              
In tale logica dovranno essere superate anche eventuali situazioni              
critiche caratterizzate da una frammentazione dell'intervento, quali            
ad esempio la presenza di piu' figure all'interno di una stessa zona            
di limitate dimensioni (comprendente tre o quattro Comuni) o la                 
scarsa produttivita' dell'intervento stesso (ad esempio la presenza             
dello stesso coordinatore in piu' associazioni sovracomunali).                  
Laddove permangano fattori eccezionali che impediscano il costituirsi           
di associazioni - Comuni montani e situazioni particolari,                      
adeguatamente motivate dal punto di vista socio-culturale e                     
geografico - si richiede comunque la realizzazione di progetti di               
lavoro comuni con altre zone di coordinamento (sulla formazione degli           
operatori, sui progetti di continuita' e di raccordo                            
interistituzionale, o su altri ambiti d'intervento).                            
Criteri di determinazione dei contributi                                        
La determinazione dei contributi avverra' sulla base di una                     
valutazione dell'impegno professionale dei coordinatori, in termini             
di tempo e presenza richiesti. In particolare si utilizzeranno i                
seguenti criteri:                                                               
- numero complessivo dei servizi coinvolti nel progetto globale di              
qualificazione: nidi d'infanzia, servizi integrativi (Centri per                
bambini e genitori e spazi bambini) e scuole dell'infanzia comunali             
(per le scuole dell'infanzia private e' previsto uno specifico                  
intervento). Le scuole dell'infanzia comunali interessate al                    
coordinamento verranno prese in considerazione solo laddove sia                 
presente anche il nido d'infanzia e/o servizi integrativi a questo;             
- numero dei Comuni interessati per ogni area di aggregazione, cosi'            
come stabilito nell'atto di incarico annuale a ciascun coordinatore             
da parte del Comune capozona.                                                   
Sulla base sia del numero dei servizi che del numero dei Comuni,                
verranno definite fasce diversificate di contribuzione regionale,               
privilegiando le situazioni in cui ad egual numero di servizi da                
coordinare corrisponde un maggior numero di Comuni. Tali fasce                  
prevederanno contributi cosi' definiti:                                         
- un minimo di Lire 6.000.000 (pari ad Euro 3.098,74) riferito alle             
situazioni eccezionali di uno o due servizi in un unico Comune;                 
- un massimo di Lire 22.000.000 (pari ad Euro 11.362,05) riferito               
all'aggregazione di quattro Comuni con otto servizi.                            
Per le associazioni che comprendono un numero maggiore di Comuni e/o            
servizi e' possibile integrare il contributo, prevedendo piu' di una            
figura professionale, ferme restando le indicazioni di cui sopra.               
Ai Comuni montani verra' attribuita una quota forfettaria integrativa           
- la cui entita' verra' definita a istruttoria ultimata - al fine di            
riconoscere le specificita' socio-culturali e geografiche del loro              
territorio.                                                                     
2.4c) Contributi per la costituzione dei coordinamenti pedagogici               
provinciali (cfr. precedente obiettivo 4c)                                      
Criteri di ammissione delle domande                                             
Le domande - presentate da parte dei Comuni, cosi' come meglio                  
specificato di seguito - verranno accolte totalmente, fermo restando            
il rispetto delle indicazioni procedurali contenute nell'apposita               
circolare regionale.                                                            
Il contributo regionale e' rivolto ai Comuni sedi di nidi d'infanzia            
e/o servizi integrativi (Centri per bambini e genitori spazi                    
bambini).                                                                       
Al fine di garantire una maggiore razionalizzazione delle funzioni di           
coordinamento sul territorio si richiede l'individuazione di un                 
Comune referente del progetto a livello provinciale (preferibilmente            
il Comune capoluogo di provincia o in alternativa un Comune che gia'            
svolga funzioni di capo-zona per quanto riguarda l'intervento di cui            
al punto 2.4b) e il coinvolgimento di uno o piu' referenti                      
dell'Amministrazione provinciale.                                               
Le richieste dovranno contenere l'articolazione del progetto                    
evidenziando:                                                                   
- il Comune capofila, i Comuni ed i coordinatori pedagogici coinvolti           
nella realizzazione delle attivita' previste;                                   
- i contenuti, le modalita' organizzative e i relativi costi                    
previsti.                                                                       
Criteri di valutazione dei progetti e di determinazione dei                     
contributi                                                                      
La valutazione dei progetti e la conseguente determinazione dei                 
contributi, verranno effettuate sulla base di elementi qualitativi ed           
in rapporto alle spese considerate ammissibili.                                 
Rispetto agli elementi qualitativi, si valuteranno in particolare:              
- l'aggregazione di un maggior numero di realta' territoriali a                 
livello provinciale;                                                            
- il coinvolgimento dei rispettivi coordinatori pedagogici, siano               
essi di ruolo che ad incarico professionale;                                    
- la congruenza fra qualita' e costi del progetto.                              
Rispetto alle spese ammissibili, saranno riconosciute le seguenti:              
- ideazione e attuazione dei progetti;                                          
- attivazioni di sperimentazioni e loro monitoraggio;                           
- attivazione di percorsi formativi;                                            
- docenze, relatori e tutor;                                                    
- rimborso spese viaggio e pernottamenti per docenti e frequentanti             
le attivita' formative e/o di ricerca e sperimentazione;                        
- materiale didattico;                                                          
- pubblicazioni;                                                                
- uso di spazi e attrezzature per gli incontri;                                 
- segreteria organizzativa.";                                                   
visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla commissione               
referente "Scuola, Cultura e Turismo" di questo Consiglio regionale,            
giusta nota prot. n. 9233 del 26 luglio 1999;                                   
previa votazione palese, mediante apparecchiatura elettronica, che              
da' il seguente risultato:                                                      
presenti  n. 27                                                                 
assenti  n. 23                                                                  
voti favorevoli  n. 24                                                          
voti contrari  n.  2                                                            
voti nulli  n.  -                                                               
astenuti  n.  1                                                                 
delibera:                                                                       
di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con                   
deliberazione in data 20 luglio 1999, progr. n. 1239, riportate nel             
presente atto deliberativo.                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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