REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE GENERALE TRASPORTI E SISTEMI DI MOBILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE TRASPORTI E SISTEMI DI MOBILITA' 8 novembre 1999, n. 10145

Legge 122/89. Delibera della Giunta regionale 2999/96. Parcheggio Stazione Due di Piacenza. Concessione, impegno e liquidazione al Comune di Piacenza del contributo regionale

IL DIRETTORE GENERALE                                                           
(omissis)  determina:                                                           
1) di stabilire in Lire 1.875.000.000 (pari ad  Euro 968.356,69) la             
spesa massima ammissibile concessa al Comune di Piacenza per la                 
realizzazione del parcheggio denominato Stazione due costituito da              
750 posti auto a raso finanziati dalla Regione Emilia-Romagna,  da              
attuarsi tramite accensione di mutuo con la Cassa depositi e prestiti           
in attuazione della delibera della Giunta regionale 2999/96;                    
2) di concedere al Comune di Piacenza il contributo regionale                   
costante annuo di Lire 230.890.148 (pari ad Euro 119.244,81) per 10             
anni dal 1999 al 2009 incluso, per l'esecuzione del parcheggio                  
denominato Stazione Due con un onere complessivo di Lire                        
2.308.901.480 (pari ad Euro 1.192.448,10);                                      
3) di dare atto che detto contributo semestrale di Lire 115.445.074             
(pari ad Euro 59.622,40), pari ad una annualita' di Lire 230.890.148            
(pari ad Euro 119.244,81) sara' corrisposto, secondo le motivazioni             
espresse in premessa, a favore del Comune di Piacenza alle scadenze             
del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno a far tempo dal 31              
dicembre 1999 al 30 giugno 2009;                                                
4) che l'onere relativo grava come appresso:                                    
a) quanto a Lire 115.445.074 (pari ad Euro 59.622,40) corrispondente            
a n. 1 semestralita', registrata al n. 165 di impegno sul Capitolo              
45545 "Interventi urgenti per gli investimenti di cui agli artt. 3 e            
6 della Legge 24 marzo 1989, n. 122 in materia di parcheggi (art. 12,           
Legge 21 dicembre 1981,  n.151 e L.R. 7 gennaio 1984, n. 2)" del                
Bilancio per l'esercizio finanziario 1999 che e' dotato della                   
necessaria disponibilita';                                                      
b) quanto a Lire 230.890.148 (pari ad Euro 119.244,81) annue per 9              
anni sul capitolo del Bilancio per l'esercizio finanziario 2000,                
corrispondente al Capitolo 45545 del Bilancio per l'esercizio                   
finanziario 1999 e sui corrispondenti capitoli di spesa per gli                 
esercizi futuri fino al 2009, che saranno dotati della necessaria               
disponibilita';                                                                 
5) di liquidare, sulla base della documentazione richiamata in                  
premessa, a favore del Comune di Piacenza le somme di cui al punto              
4.a ai sensi dell'art. 61 della L.R. 31/77 cosi' come sostituito                
dall'art. 14 della L.R. 40/94 e dal punto 5.2 della deliberazione               
della Giunta regionale 2541/95;                                                 
6) di dare atto inoltre che ad avvenuta esecutivita' del presente               
atto il Responsabile del Servizio competente provvedera' ai sensi               
degli artt. 62 e 63 della L.R. 31/77 cosi' come sostituiti dagli                
artt. 15 e 16 della L.R. 40/94 e dal punto 5.3 della deliberazione              
della Giunta regionale 2541/95, alla richiesta  di emissione del                
ruolo di spesa fissa;                                                           
7) che il Comune di Piacenza e' tenuto a trasmettere alla Regione               
proprie certificazioni progressivamente attestanti, con cadenza                 
semestrale, il regolare stato di avanzamento dei lavori, la fine dei            
lavori, nonche' l'inizio della gestione del servizio entro tre mesi             
dall'avvenuto collaudo e la regolare prosecuzione della stessa;                 
8) che l'ente beneficiario, dovra' trasmettere, alla Regione gli atti           
di collaudo finale delle opere nonche' il decreto della Cassa                   
depositi e prestiti relativo all'erogazione dell'ultima rata di mutuo           
che, rilasciato  solo dopo il collaudo e la certificazione di                   
agibilita' dell'opera, a cura dell'Istituto mutuante, attestera'                
anche l'effettiva spesa sostenuta per l'esecuzione  dell'opera, a               
carico del mutuo ammesso a contributo;                                          
9) che qualora in fase di esecuzione dei lavori si verifichi                    
l'impossibilita' di realizzare tutti i posti auto previsti in sede di           
progettazione esecutiva, cio' comportera' la conseguente decurtazione           
del contributo assegnato da ridefinire sulla base del costo standard            
per posto auto effettivo, ai sensi dell'art. 4 del DM 41/90;                    
10) che, in caso di mancata o ritardata certificazione, ai sensi dei            
commi 6 e 7 del DM 41/90 si potra' provvedere  alla sospensione o               
alla revoca dei contributi erogati e dei relativi interessi.                    
Il presente atto sara' pubblicato, per estratto, nel Bollettino                 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Renzo Gorini                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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