REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

COMUNICATO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Sostituzione del rappresentante del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna nel Consiglio scolastico provinciale di Ravenna (ai sensi del combinato disposto dell'art. 20, comma 3, lett. i) del DLgs 16 aprile 1994, n. 297 e dell'art. 8, comma 1 del DLgs 30 giugno 1999, n. 233)

1) Organismo a cui si riferisce la designazione: Consiglio scolastico           
 provinciale di Ravenna: un rappresentante del Consiglio  regionale             
dell'Emilia-Romagna.                                                            
2) Requisiti e condizioni occorrenti per la designazione e le                   
funzioni connesse alla carica: - il designato deve  possedere la                
onorabilita' necessaria e l'esperienza adeguata per esercitare le               
funzioni connesse alla carica in rapporto alle funzioni attribuite al           
Consiglio  scolastico provinciale in oggetto dal DLgs 16 aprile 1994,           
 n.297, in particolare dall'art. 22; - occorre tuttavia che il                  
nominato abbia esercitato, anche come dipendente, attivita' di                  
amministrazione, direzione o controllo nel settore privato o pubblico           
(vedi art. 3, comma 3, L.R. 24/94); - la persona designata non deve             
trovarsi nelle situazioni di incompatibilita' che siano prescritte              
per le funzioni da ricoprire (vedi art. 4, comma 1, L.R. 24/94); - i            
requisiti di onorabilita' non sussistono per coloro i quali si                  
trovino nelle condizioni di cui all'art. 15 della Legge 19 marzo                
1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, ed inoltre nei              
confronti di coloro che siano stati condannati con sentenza                     
definitiva a pena detentiva per uno dei reati previsti nel RDL 12               
marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero           
per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice               
civile e nel RD 16 marzo 1942, n. 267 (vedi art. 3, comma 2, L.R.               
24/94); - in ogni caso sussiste incompatibilita' con le funzioni di:            
a) membro del Parlamento nazionale od europeo o di un Consiglio                 
regionale, Sindaco o Assessore di un Comune avente oltre 20.000                 
abitanti, Presidente o Assessore di una Amministrazione provinciale;            
b) componente di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare           
qualsiasi forma di vigilanza sull'Istituto, ovvero dipendente con               
funzioni direttive dei medesimi organismi; c) magistrato ordinario,             
amministrativo, contabile e di ogni altra giurisdizione speciale; d)            
avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato; e) membro               
delle Forze armate o di Polizia, in servizio (vedi art. 4, comma 2,             
L.R. 24/94); - le nomine regionali non possono di regola essere                 
cumulate; esse non sono rinnovabili per piu' di una volta; ogni                 
deroga deve essere adeguatamente motivata (vedi art. 5, comma 3, L.R.           
24/94).                                                                         
3) Commissione consiliare competente a formulare il parere sulle                
candidature: Commissione "Scuola, Cultura e Turismo".                           
4) Organo competente a provvedere alla designazione: Consiglio                  
regionale.                                                                      
5) Durata in carica: fino all'insediamento dei nuovi organi                     
collegiali territoriali restano in carica i Consigli scolastici                 
provinciali funzionanti alla data di entrata in vigore del DLgs                 
233/99 (vedi art. 8, Disposizioni transitorie e di attuazione).                 
6) Emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica: la                       
partecipazione al Consiglio scolastico provinciale e' gratuita; ai              
suoi componenti spetta un rimborso delle spese di viaggio (vedi DLgs            
297/94, art. 41).                                                               
7) Modalita' e termini per la presentazione  delle candidature: entro           
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel               
Bollettino Ufficiale chiunque puo' presentare in carta semplice                 
proposte di candidatura, indirizzandole al Presidente del Consiglio             
regionale, Via Aldo Moro n. 50 - Bologna. Ogni proposta deve indicare           
inoltre gli incarichi eventualmente svolti o in corso di svolgimento            
dal candidato e deve contenere gli elementi necessari a comprovare il           
possesso dei requisiti previsti.                                                
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa                 
riferimento alla normativa sulle nomine, L.R. 24/94.                            
Si precisa inoltre che i dati personali inviati per la presentazione            
delle candidature e successivamente alla nomina saranno trattati                
esclusivamente per  lo svolgimento di funzioni istituzionali nel                
pieno rispetto della normativa sulla tutela della "privacy" (Legge              
31/12/1996, n. 675, art. 27) e nella salvaguardia di ogni                       
riservatezza.                                                                   
Per eventuali richieste di informazioni sul presente avviso                     
rivolgersi: 051/6395083-6395281-6395284.                                        
LA PRESIDENTE                                                                   
Celestina Ceruti                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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