REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1999, n. 24

RIORDINO DELLE SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI E DISPOSIZIONI TRIBUTARIE DIVERSE

          Art. 5                                                                
Notifica di atti tributari e di ordinanze di ingiunzione                        
1. Gli atti di accertamento emessi a seguito di violazioni di leggi             
tributarie e le ordinanze di ingiunzione, emanate a seguito di atto             
definitivo di accertamento di violazioni di leggi tributarie per il             
recupero di tributi omessi, relative sanzioni e oneri accessori,                
possono essere notificati ai soggetti interessati, a cura della                 
struttura tributaria della Regione, mediante raccomandata postale con           
avviso di ricevimento.                                                          
2. Le ordinanze di ingiunzione emesse ai fini del pagamento di                  
sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 18 della Legge 24                   
novembre 1981, n. 689, possono essere notificate ai soggetti                    
interessati, a cura della struttura regionale competente, mediante              
raccomandata postale con avviso di ricevimento, servendosi delle                
procedure di cui alla Legge 20 novembre 1982, n. 890.                           
NOTE ALL'ART. 5                                                                 
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689                   
concernente Modifiche al sistema penale, e' il seguente:                        
"Art. 18 - Ordinanza-ingiunzione                                                
Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o              
notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire           
all'autorita' competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo           
17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti           
dalla medesima autorita'                                                        
L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove questi ne                  
abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli                 
argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato                   
l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta              
per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese,             
all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate               
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione             
degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il             
rapporto.                                                                       
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione,               
previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che           
non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione               
delle cose sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di                  
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.                      
Il pagamento e' effettuato all'Ufficio del Registro o al diverso                
ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di               
trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita              
nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento e' data                    
comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo           
ha ricevuto, all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.                           
Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se l'interessato              
risiede all'estero.                                                             
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia                  
l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso           
del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui                        
l'opposizione e' proposta, con il passaggio in giudicato della                  
sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza            
con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o                     
convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e'                 
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.".               
2) La Legge 20 novembre 1982, n. 890 concerne Notificazioni di atti a           
mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la                    
notificazione di atti giudiziari.                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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