REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1999, n. 24

RIORDINO DELLE SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI E DISPOSIZIONI TRIBUTARIE DIVERSE

          Art. 2                                                                
Riscossione della sanzione                                                      
1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni               
sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.                   
2. In casi eccezionali, e su richiesta dell'interessato in condizioni           
economiche disagiate, puo' essere disposto il pagamento della                   
sanzione in rate mensili fino ad un massimo di trenta, con                      
l'applicazione dell'interesse nella misura prevista per il ritardato            
versamento del tributo a cui la violazione si riferisce.                        
3. Con provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro 90               
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le           
modalita' per la determinazione del numero delle rate mensili in                
relazione all'importo della sanzione contestata al trasgressore.                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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