REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

COMUNICATO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Ricostituzione della Commissione consultiva regionale per le bonifiche. Designazione di tre componenti a norma dell'art. 25 della L.R. 42/84

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 27 maggio 1994, n. 24, si trascrivono           
qui di seguito i dati relativi alla designazione in oggetto.                    
1) Organismo a cui si riferisce la designazione: Commissione                    
consultiva per le bonifiche di cui alla L.R. 2 agosto 1984, n. 42.              
2) Requisiti e condizioni occorrenti per la designazione e le                   
funzioni connesse alla carica: - i componenti sono scelti fra persone           
di qualificata esperienza in materia di bonifica (art. 25, comma 4,             
L.R. 42/84); - i designati devono possedere la onorabilita'                     
necessaria e l'esperienza adeguata per esercitare le funzioni                   
connesse alla carica in rapporto ai compiti attribuiti alla                     
Commissione consultiva in oggetto dalla legge regionale (art. 25,               
commi 1, 2 e 3, L.R. 42/84): "E' istituita, quale organo consultivo             
della Giunta regionale la Commissione  consultiva regionale per la              
bonifica, avente la funzione  di esprimere pareri e formulare                   
proposte su argomenti di carattere generale attinenti le attivita'              
istituzionali dei Consorzi di bonifica. In particolare, la                      
Commissione formula proposte in ordine: 1) alla ridelimitazione                 
territoriale dei Consorzi di bonifica prevista dagli artt. 5 e 12; 2)           
alla elaborazione dello schema-tipo di statuto consortile; 3) alla              
elaborazione dello schema-tipo dei bilanci consortili; 4) alla                  
elaborazione dei criteri per la formulazione dei piani di classifica            
ai fini del riparto delle spese consortili. Le proposte di cui ai               
precedenti punti 2, 3 e 4 dovranno tener conto della necessita' di              
salvaguardare le specificita' dei territori montani.". - I requisiti            
di onorabilita' non sussistono per coloro i quali si trovino nelle              
condizioni di cui all'art. 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e                
successive modifiche ed integrazioni ed inoltre nei confronti di                
coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva a pena                
detentiva per uno dei reati previsti nel RDL 12 marzo 1936, n. 375 e            
successive modificazioni ed integrazioni, ovvero per uno dei delitti            
previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice civile e nel RD 16                
marzo 1942, n. 267 (vedi art. 3, comma 2, L.R. 24/94). - In ogni caso           
sussiste incompatibilita' con le funzioni di: a) membro del                     
Parlamento nazionale od europeo o di un Consiglio regionale, Sindaco            
o Assessore di un Comune avente oltre 20.000 abitanti, Presidente o             
Assessore di una Amministrazione provinciale; b) componente di                  
organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare qualsiasi forma            
di vigilanza sull'Istituto, ovvero dipendente con funzioni direttive            
dei medesimi organismi; c) magistrato ordinario, amministrativo,                
contabile e di ogni altra giurisdizione speciale; d) avvocato o                 
procuratore presso l'Avvocatura dello Stato; e) membro delle Forze              
armate o di Polizia, in servizio (vedi art. 4, comma 2, L.R. 24/94).            
- Le nomine regionali non possono di regola essere cumulate; esse non           
sono rinnovabili per piu' di una volta; ogni deroga deve essere                 
adeguatamente motivata (vedi art. 5, comma 3, L.R. 24/94).                      
3) Commissione consiliare competente a formulare il parere sulle                
candidature: - Commissione "Attivita' produttive".                              
4) Organo competente a provvedere alla designazione: - Consiglio                
regionale.                                                                      
5) Durata in carica: - cinque anni (vedi art. 25, L.R. 42/84).                  
6) Emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica: - gettone di             
presenza per seduta della  Commissione quantificato in Lire 55.000              
(vedi art. 1, L.R. 8/85 e deliberazione consiliare n. 181 del 16                
ottobre 1985 e successive modifiche ed integrazioni); - e' previsto             
un rimborso per spese vive, qualora la partecipazione ai lavori                 
imponga l'effettuazione di viaggi al di fuori dalla abituale dimora o           
della sede di servizio, nella misura prevista dalla legislazione in             
vigore per il trattamento di missione attribuito ai dirigenti dello             
Stato.                                                                          
7) Modalita' e termini per la presentazione  delle candidature: -               
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso             
nel Bollettino Ufficiale chiunque puo' presentare, in carta semplice,           
proposte di candidatura, indirizzandole al Presidente del Consiglio             
regionale, Via Aldo Moro n. 50 - Bologna. Ogni proposta deve indicare           
inoltre gli incarichi eventualmente svolti o in corso di svolgimento            
dal candidato e deve contenere gli elementi necessari a comprovare il           
possesso dei requisiti previsti.                                                
Per eventuali richieste di informazioni sul presente avviso                     
rivolgersi: 051/6395083-6395281-6395284.                                        
LA PRESIDENTE                                                                   
Celestina Ceruti                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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