COMUNICATO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Ricostituzione della Commissione consultiva regionale per le bonifiche. Designazione di tre componenti a norma dell'art. 25 della L.R. 42/84
Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 27 maggio 1994, n. 24, si trascrivono
qui di seguito i dati relativi alla designazione in oggetto.
1) Organismo a cui si riferisce la designazione: Commissione
consultiva per le bonifiche di cui alla L.R. 2 agosto 1984, n. 42.
2) Requisiti e condizioni occorrenti per la designazione e le
funzioni connesse alla carica: - i componenti sono scelti fra persone
di qualificata esperienza in materia di bonifica (art. 25, comma 4,
L.R. 42/84); - i designati devono possedere la onorabilita'
necessaria e l'esperienza adeguata per esercitare le funzioni
connesse alla carica in rapporto ai compiti attribuiti alla
Commissione consultiva in oggetto dalla legge regionale (art. 25,
commi 1, 2 e 3, L.R. 42/84): "E' istituita, quale organo consultivo
della Giunta regionale la Commissione consultiva regionale per la
bonifica, avente la funzione di esprimere pareri e formulare
proposte su argomenti di carattere generale attinenti le attivita'
istituzionali dei Consorzi di bonifica. In particolare, la
Commissione formula proposte in ordine: 1) alla ridelimitazione
territoriale dei Consorzi di bonifica prevista dagli artt. 5 e 12; 2)
alla elaborazione dello schema-tipo di statuto consortile; 3) alla
elaborazione dello schema-tipo dei bilanci consortili; 4) alla
elaborazione dei criteri per la formulazione dei piani di classifica
ai fini del riparto delle spese consortili. Le proposte di cui ai
precedenti punti 2, 3 e 4 dovranno tener conto della necessita' di
salvaguardare le specificita' dei territori montani.". - I requisiti
di onorabilita' non sussistono per coloro i quali si trovino nelle
condizioni di cui all'art. 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e
successive modifiche ed integrazioni ed inoltre nei confronti di
coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva a pena
detentiva per uno dei reati previsti nel RDL 12 marzo 1936, n. 375 e
successive modificazioni ed integrazioni, ovvero per uno dei delitti
previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice civile e nel RD 16
marzo 1942, n. 267 (vedi art. 3, comma 2, L.R. 24/94). - In ogni caso
sussiste incompatibilita' con le funzioni di: a) membro del
Parlamento nazionale od europeo o di un Consiglio regionale, Sindaco
o Assessore di un Comune avente oltre 20.000 abitanti, Presidente o
Assessore di una Amministrazione provinciale; b) componente di
organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare qualsiasi forma
di vigilanza sull'Istituto, ovvero dipendente con funzioni direttive
dei medesimi organismi; c) magistrato ordinario, amministrativo,
contabile e di ogni altra giurisdizione speciale; d) avvocato o
procuratore presso l'Avvocatura dello Stato; e) membro delle Forze
armate o di Polizia, in servizio (vedi art. 4, comma 2, L.R. 24/94).
- Le nomine regionali non possono di regola essere cumulate; esse non
sono rinnovabili per piu' di una volta; ogni deroga deve essere
adeguatamente motivata (vedi art. 5, comma 3, L.R. 24/94).
3) Commissione consiliare competente a formulare il parere sulle
candidature: - Commissione "Attivita' produttive".
4) Organo competente a provvedere alla designazione: - Consiglio
regionale.
5) Durata in carica: - cinque anni (vedi art. 25, L.R. 42/84).
6) Emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica: - gettone di
presenza per seduta della Commissione quantificato in Lire 55.000
(vedi art. 1, L.R. 8/85 e deliberazione consiliare n. 181 del 16
ottobre 1985 e successive modifiche ed integrazioni); - e' previsto
un rimborso per spese vive, qualora la partecipazione ai lavori
imponga l'effettuazione di viaggi al di fuori dalla abituale dimora o
della sede di servizio, nella misura prevista dalla legislazione in
vigore per il trattamento di missione attribuito ai dirigenti dello
Stato.
7) Modalita' e termini per la presentazione delle candidature: -
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nel Bollettino Ufficiale chiunque puo' presentare, in carta semplice,
proposte di candidatura, indirizzandole al Presidente del Consiglio
regionale, Via Aldo Moro n. 50 - Bologna. Ogni proposta deve indicare
inoltre gli incarichi eventualmente svolti o in corso di svolgimento
dal candidato e deve contenere gli elementi necessari a comprovare il
possesso dei requisiti previsti.
Per eventuali richieste di informazioni sul presente avviso
rivolgersi: 051/6395083-6395281-6395284.
LA PRESIDENTE
Celestina Ceruti