REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 1999, n. 1439

Modifiche alla delibera di Giunta regionale 732/99

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamata la precedente deliberazione di Giunta regionale n. 732 del           
18 maggio 1999 avente ad oggetto "Revisione delle tariffe per                   
prestazioni di assistenza ospedaliera in strutture pubbliche e                  
private accreditate della regione Emilia-Romagna";                              
verificato come i punti a.1.2 e b.2.1 della sopra richiamata                    
delibera, relativi agli abbattimenti tariffari da prevedersi                    
rispettivamente per i ricoveri in regime ordinario,  nei casi in cui            
il campo "tipo ricovero" della corrispondente scheda nosologica                 
riporti il codice 1 - "ordinario",  e per i ricoveri in regime di               
Day-Hospital per i  DRG 014, 019, 025, 065, 088, 089, 090, 091, 127,            
131, 133, 134, 142, 182, 183, 184, 208, 243, 245, 256, 294, 324, 395,           
426, 427, 429, 467, richiedano di essere modificati al fine di                  
rendere i contenuti della succitata delibera maggiormente aderenti              
alla programmazione regionale per l'anno 1999;                                  
tenuto presente che la programmazione per l'anno 1999 prevede che per           
il complesso dei DRG citati venga realizzato un decremento di casi in           
regime di ricovero ordinario che, sommato al decremento gia'                    
realizzato nell'anno 1998 rispetto all'anno 1997, porti ad un calo              
pari al 20% e che tale decremento e' previsto si realizzi grazie allo           
sviluppo di collaborazioni fra fase extraospedaliera ed                         
intraospedaliera dell'assistenza finalizzate ad individuare e                   
conseguentemente prendere in carico in modo alternativo al ricovero             
ordinario i casi di ricovero potenzialmente evitabile;                          
stante la sostanziale disomogeneita' fra i livelli di decremento gia'           
realizzati nelle diverse Aziende nel corso del 1998, che vede Aziende           
che in un anno hanno gia' realizzato parte consistente del decremento           
previsto su base biennale accanto ad Aziende che non hanno fatto                
segnare decrementi e ritenendo pertanto non equo applicare                      
abbattimenti  uguali a realta' sicuramente diverse per quanto                   
riguarda  l'aver affrontato efficacemente il tema della presa in                
carico alternativa di parte della casistica afferente ai DRG                    
sopracitati;                                                                    
ritenuto:                                                                       
- di limitare gli abbattimenti ai soli ricoveri in regime ordinario e           
pertanto di modificare come di seguito specificato il punto b.2.1               
della deliberazione 732/99:                                                     
"b.2.1) ricoveri con piu' di tre accessi: 80% della tariffa massima             
prevista per i ricoveri ordinari con durata di degenza superiore a 1            
giorno;";                                                                       
- di modulare gli abbattimenti relativi ai casi in regime di ricovero           
ordinario attribuiti ai DRG rientranti nell'elenco succitato sulla              
base dei livelli di riduzione  di volume realizzati nelle singole               
realta' e pertanto di modificare come di seguito specificato il punto           
a.1.2 della deliberazione 732/99:                                               
"a.1.2) per i DRG: 014 M-Malattie cerebrovascolari specifiche eccetto           
A.I.T. 019 M-Malattie dei nervi cranici e periferici, no CC 025                 
M-Convulsioni e cefalea, eta' >>17 no CC 065 M-Alterazioni                      
dell'equilibrio 088 M-Malattie polmonari cronico ostruttive (COPD)              
089 M-Polmonite semplice e pleurite, eta' >>17 con CC 090 M-Polmonite           
semplice e pleurite, eta' >>17 no CC 091 M-Polmonite semplice e                 
pleurite, eta' ufficienza cardiaca e shock 131 M-Malattie vascolari             
periferiche no CC 133 M-Aterosclerosi no CC 134 M-Ipertensione 142              
M-Sincope e collasso no CC 182 M-Esofag., gastroen., mix malattie               
app. dig. eta' >>17 con CC 183 M-Esofag., gastroen., mix malattie               
app. dig. eta' >>17 no CC 184 M-Esofag., gastroen., mix malattie app.           
dig. eta' attie delle vie biliari no CC 243 M-Affezioni mediche del             
dorso 245 M-Malattie dell'osso e artropatie specifiche no CC 256                
M-Altre diagnosi app. muscolo-scheletrico e tess. conn. 294                     
M-Diabete, eta' >>35 324 M-Calcolosi urinaria no CC 395 M-Anomalie              
dei globuli rossi, eta' >>17 426 M-Nevrosi depressiva 427 M-Nevrosi             
eccetto nevrosi depressiva 429 M-Disturbi organici e ritardo mentale            
467 M-Altri fattori che influenzano lo stato di salute                          
la tariffa massima di cui sopra deve essere abbattuta nei casi e                
nelle misure di seguito specificate:                                            
a.1.2.1) abbattimento pari al 35% per i ricoveri in strutture,                  
pubbliche o private accreditate ubicate in un  ambito aziendale                 
diverso da quello di residenza del cittadino ricoverato, fatta                  
eccezione per i cittadini residenti nella provincia di Bologna per i            
quali l'abbattimento riguardera' i soli casi ricoverati in strutture            
pubbliche o private accreditate ubicate al di fuori della provincia             
di Bologna;                                                                     
a.1.2.2) per i ricoveri, effettuati in strutture pubbliche o private            
ubicate nel medesimo ambito aziendale ove risiede il cittadino                  
ricoverato o, limitatamente alla provincia di Bologna, nel medesimo             
ambito provinciale ove risiede il cittadino ricoverato, che eccedano,           
per ciascun produttore provinciale, pubblico o privato, il numero di            
casi che, su base annua, porterebbe ogni singolo produttore a                   
contribuire equamente al raggiungimento dell'obiettivo succitato di             
riduzione dei volumi di produzione in misura pari al 20% dei volumi             
osservati nell'anno 1997: il numero di ricoveri oltre il quale                  
procedere agli abbattimenti progressivi deve essere come di seguito             
individuato per tutti i produttori all'interno  delle singole realta'           
aziendali:                                                                      
Piacenza casi ricoverati nel 1998 ridotti del 14,2%                             
Parma casi ricoverati nel 1998 ridotti del 5,9%                                 
Reggio Emilia casi ricoverati nel 1998                                          
Modena casi ricoverati nel 1998 ridotti del 7,9%                                
Bologna Sud casi ricoverati nel 1998 ridotti del 19,0%                          
Imola casi ricoverati nel 1998 ridotti del 22,6%                                
Bologna Nord casi ricoverati nel 1998 ridotti del 2,9%                          
Bologna Citta' casi ricoverati nel 1998 ridotti del 20,5%                       
Ferrara casi ricoverati nel 1998 ridotti del 2,7%                               
Ravenna casi ricoverati nel 1998 ridotti del 14,2%                              
Forli' casi ricoverati nel 1998 ridotti del 32,7%                               
Cesena casi ricoverati nel 1998 ridotti del 29,3%                               
Rimini casi ricoverati nel 1998 ridotti del 21,0%.                              
Vengono di seguito specificati gli abbattimenti progressivi previsti:           
- casi effettuati all'interno della base storica 1998 di riferimento,           
ma in misura eccedente l'obiettivo di riduzione aziendale                       
sopraspecificato in misura inferiore o uguale al 10%, abbattimento              
del 20%;                                                                        
- casi effettuati all'interno della base storica 1998 di riferimento,           
ma in misura eccedente l'obiettivo di riduzione aziendale                       
sopraspecificato in misura compresa fra il 10% e il 20% compreso,               
abbattimento del 35%;                                                           
- casi effettuati all'interno della base storica 1998 di riferimento,           
ma in misura eccedente l'obiettivo di riduzione aziendale                       
sopraspecificato in misura superiore al 20%, abbattimento del 50%;              
- casi effettuati oltre la base storica 1998 di riferimento                     
individuale abbattimento del 50%";                                              
ritenuto di modificare come di seguito specificato il contenuto                 
dell'ultimo capoverso del punto i.4 della piu' volte citata                     
deliberazione 732/99:                                                           
"- casi in cui il ricovero successivo, ossia il ricovero da                     
considerare ripetuto rispetto ad un primo ricovero, sia stato                   
attribuito ad un DRG di tipo chirurgico avente peso relativo                    
superiore o uguale a 1.9 (vedi colonna "peso" Allegati n. 2 e n. 3)";           
ritenuto di modificare come di seguito il contenuto del punto 8 della           
deliberazione 732/99:                                                           
"8) di stabilire che le tariffe cosi' come sopra determinate e                  
fissate, trovino applicazione a decorrere dall'1 gennaio 1999, fatta            
eccezione per quanto previsto al punto a.1.2.1 delle premesse la cui            
decorrenza e' fissata all'1 luglio 1999, significando che dalla                 
stessa data le proprie precedenti deliberazioni n. 1887 del 22                  
ottobre 1997, n. 1159 del 20 luglio 1998 e 2585/98 non trovano piu'             
applicazione relativamente alle prestazioni previste nel presente               
provvedimento;";                                                                
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica della                
presente deliberazione espresso dal Responsabile del Servizio Presidi           
ospedalieri, dr. Sergio Venturi, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della           
L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione di Giunta                    
regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;                                            
- del parere favorevole in ordine alla legittimita' della presente              
deliberazione espresso dal Direttore generale alla Sanita', dott.               
Tiziano Carradori, ai  sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19            
novembre 1992, n. 41 e della deliberazione di Giunta regionale n.               
2541 del 4 luglio 1995;                                                         
acquisito il parere della Commissione consiliare "Sicurezza sociale"            
espresso nella seduta del 26 luglio 1999;                                       
su proposta dell'Assessore alla Sanita';                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
di apportare, per le ragioni nelle premesse esposte, le modificazioni           
alla delibera di Giunta regionale n. 732 del 18 maggio 1999                     
specificate nelle premesse stesse.                                              

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