REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

COMUNICATO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Sezione unica del Comitato regionale di controllo. Elezione di quattro componenti effettivi e di due supplenti a norma dell'art. 42 della Legge 142/90 e dell'art. 37 della L.R. 3/99

I) Organismo a cui si riferisce l'elezione: - Comitato regionale di             
controllo di cui alla Legge 8 giugno 1990, n. 142 (articoli 41 e                
seguenti) ed alla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7 da costituirsi in unica            
sezione (con sede a Bologna) a norma degli articoli 36 e 37 della               
L.R. 21 aprile 1999, n. 3;                                                      
II) requisiti e condizioni occorrenti per l'elezione e le funzioni              
connesse alla carica: - secondo i commi 1 e 2 dell'art. 42 della                
Legge 142/90, il Consiglio regionale elegge: A - quattro esperti, di            
cui: 1) uno iscritto da almeno dieci anni nell'Albo degli avvocati,             
scelto in una terna proposta dal competente Ordine professionale; 2)            
uno iscritto da almeno dieci anni all'Albo dei dottori commercialisti           
o dei ragionieri, scelto in una terna proposta dai rispettivi Ordini            
professionali; 3) uno scelto fra chi abbia ricoperto complessivamente           
per almeno cinque anni la carica di Sindaco, di Presidente di                   
Provincia, di Consigliere regionale o di Parlamentare nazionale,                
ovvero tra i funzionari statali, regionali o degli Enti locali in               
quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata; 4)           
uno scelto fra i magistrati o gli avvocati dello Stato in quiescenza,           
o tra i professori di ruolo di Universita' in materie giuridiche ed             
amministrative ovvero fra i segretari comunali o provinciali in                 
quiescenza; B - non piu' di due componenti supplenti aventi i                   
requisiti di cui alla lettera A. Non possono essere eletti e non                
possono far parte della suddetta Sezione (art. 43, Legge 142/90): a)            
i parlamentari nazionali ed europei; b) i componenti del Consiglio              
regionale; c) gli amministratori di Comuni e Province o di altri Enti           
soggetti a controllo del Comitato nonche' coloro che abbiano                    
ricoperto tali cariche nell'anno precedente alla costituzione del               
medesimo comitato; d) coloro che si trovano nelle condizioni di                 
ineleggibilita' alle cariche di cui alle lettere b) e c), con                   
esclusione dei magistrati e dei funzionari dello Stato; e) i                    
dipendenti ed i contabili della Regione e degli Enti locali                     
sottoposti al controllo del Comitato nonche' i dipendenti dei partiti           
presenti nei Consigli degli Enti locali della Regione; f) i                     
componenti di altro Comitato regionale di controllo o delle sezioni             
di esso; g) coloro che prestano attivita' di consulenza o di                    
collaborazione presso la Regione o Enti sottoposti al controllo                 
regionale; h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi              
nei partiti a livello provinciale, regionale o nazionale, nonche'               
coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nell'anno precedente,               
alla costituzione del Comitato. - I requisiti di onorabilita' non               
sussistono per coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui                
all'art. 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche             
ed integrazioni, ed inoltre nei confronti di coloro che siano stati             
condannati con sentenza definitiva a pena detentiva per uno dei reati           
previsti nel RDL 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed            
integrazioni, ovvero per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del             
Libro V del Codice civile e nel RD 16 marzo 1942, n. 267 (vedi art.             
3, comma 2, L.R. 24/94). - In ogni caso sussiste incompatibilita' con           
le funzioni di: a) membro del Parlamento nazionale od europeo o di un           
Consiglio regionale, Sindaco o Assessore di un Comune avente oltre              
20.000 abitanti, Presidente o Assessore di una Amministrazione                  
proviciale; b) componente di organismi tenuti ad esprimere parere o             
ad esercitare qualsiasi forma di vigilanza sull'Istituto, ovvero                
dipendente con funzioni direttive dei medesimi organismi; c)                    
magistrato ordinario, amministrativo, contabile e di ogni altra                 
giurisdizione speciale; d) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura           
dello Stato; e) membro delle Forze armate o di Polizia, in servizio             
(vedi art. 4, comma 2, L.R. 24/94). - Le nomine regionali non possono           
di regola essere cumulate; esse non sono rinnovabili per piu' di una            
volta; ogni deroga deve essere adeguatamente motivata (vedi art. 5,             
comma 3, L.R. 24/94).                                                           
III) Commissione consiliare competente a formulare il parere sulle              
candidature: - Commissione "Bilancio e Programmazione".                         
IV) Organo competente a provvedere all'elezione: - Consiglio                    
regionale.                                                                      
V) Durata in carica: - fino al rinnovo del Consiglio regionale.                 
VI) Emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica: 1) a favore             
del Presidente della predetta Sezione, eletto dalla medesima nel                
proprio seno fra i componenti di nomina regionale, e' corrisposta una           
indennita' di carica dell'ammontare di Lire 3.500.000 mensili lorde;            
2) a favore degli altri componenti effettivi della Sezione e'                   
corrisposta una indennita' di carica di Lire 3.000.000 mensili lorde;           
3) a favore dei componenti supplenti e' corrisposta una indennita' di           
Lire 1.750.000 mensili lorde; 4) le indennita' di cui ai precedenti             
punti 1) e 2), sono ridotte della somma di Lire 150.000 per ogni                
seduta alla quale il componente effettivo non partecipi ovvero sia              
sostituito nel corso della seduta stessa. L'ammontare della                     
detrazione relativa ad ogni seduta e' corrisposto al componente                 
supplente che ha sostituito il membro effettivo mancante; 5)                    
l'indennita' di cui al punto 3) e' ridotta della somma di Lire 80.000           
per ogni seduta alla quale il componente supplente non partecipi                
quando sia stato convocato per sostituire il membro effettivo ovvero            
quando, su esplicita indicazione nell'ordine del giorno, sia tenuto a           
partecipare alle sedute dedicate all'esame di questioni procedurali o           
di ordine generale; 6) ai componenti della Sezione e' altresi'                  
corrisposta l'indennita' di missione nella misura e nei casi previsti           
dalla legislazione regionale per la missione dei dirigenti regionali            
appartenenti alla piu' elevata qualifica funzionale. Per la                     
partecipazione alle sedute del Comitato regionale di controllo e'               
riconosciuto ai componenti non residenti nel capoluogo regionale il             
rimborso delle spese di viaggio secondo le modalita' stabilite per i            
dirigenti regionali.                                                            
VII) Modalita' e termini per la presentazione delle candidature di              
cui ai punti 3) e 4) dell'art. 42 della Legge 142/90: - entro trenta            
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino           
Ufficiale chiunque puo' presentare, in carta semplice, proposte di              
candidatura, indirizzandole al Presidente del Consiglio regionale,              
Via Aldo Moro n. 50 - Bologna. Ogni proposta deve indicare inoltre              
gli incarichi eventualmente svolti o in corso di svolgimento del                
candidato e deve contenere gli elementi necessari a comprovare il               
possesso dei requisiti previsti.                                                
Per eventuali richieste di informazioni sul presente avviso                     
rivolgersi: tel. 051/6395083-6395281-6395284.                                   
LA PRESIDENTE                                                                   
Celestina Ceruti                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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