COMUNICATO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Sezione unica del Comitato regionale di controllo. Elezione di quattro componenti effettivi e di due supplenti a norma dell'art. 42 della Legge 142/90 e dell'art. 37 della L.R. 3/99
I) Organismo a cui si riferisce l'elezione: - Comitato regionale di
controllo di cui alla Legge 8 giugno 1990, n. 142 (articoli 41 e
seguenti) ed alla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7 da costituirsi in unica
sezione (con sede a Bologna) a norma degli articoli 36 e 37 della
L.R. 21 aprile 1999, n. 3;
II) requisiti e condizioni occorrenti per l'elezione e le funzioni
connesse alla carica: - secondo i commi 1 e 2 dell'art. 42 della
Legge 142/90, il Consiglio regionale elegge: A - quattro esperti, di
cui: 1) uno iscritto da almeno dieci anni nell'Albo degli avvocati,
scelto in una terna proposta dal competente Ordine professionale; 2)
uno iscritto da almeno dieci anni all'Albo dei dottori commercialisti
o dei ragionieri, scelto in una terna proposta dai rispettivi Ordini
professionali; 3) uno scelto fra chi abbia ricoperto complessivamente
per almeno cinque anni la carica di Sindaco, di Presidente di
Provincia, di Consigliere regionale o di Parlamentare nazionale,
ovvero tra i funzionari statali, regionali o degli Enti locali in
quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata; 4)
uno scelto fra i magistrati o gli avvocati dello Stato in quiescenza,
o tra i professori di ruolo di Universita' in materie giuridiche ed
amministrative ovvero fra i segretari comunali o provinciali in
quiescenza; B - non piu' di due componenti supplenti aventi i
requisiti di cui alla lettera A. Non possono essere eletti e non
possono far parte della suddetta Sezione (art. 43, Legge 142/90): a)
i parlamentari nazionali ed europei; b) i componenti del Consiglio
regionale; c) gli amministratori di Comuni e Province o di altri Enti
soggetti a controllo del Comitato nonche' coloro che abbiano
ricoperto tali cariche nell'anno precedente alla costituzione del
medesimo comitato; d) coloro che si trovano nelle condizioni di
ineleggibilita' alle cariche di cui alle lettere b) e c), con
esclusione dei magistrati e dei funzionari dello Stato; e) i
dipendenti ed i contabili della Regione e degli Enti locali
sottoposti al controllo del Comitato nonche' i dipendenti dei partiti
presenti nei Consigli degli Enti locali della Regione; f) i
componenti di altro Comitato regionale di controllo o delle sezioni
di esso; g) coloro che prestano attivita' di consulenza o di
collaborazione presso la Regione o Enti sottoposti al controllo
regionale; h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi
nei partiti a livello provinciale, regionale o nazionale, nonche'
coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nell'anno precedente,
alla costituzione del Comitato. - I requisiti di onorabilita' non
sussistono per coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui
all'art. 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche
ed integrazioni, ed inoltre nei confronti di coloro che siano stati
condannati con sentenza definitiva a pena detentiva per uno dei reati
previsti nel RDL 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed
integrazioni, ovvero per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del
Libro V del Codice civile e nel RD 16 marzo 1942, n. 267 (vedi art.
3, comma 2, L.R. 24/94). - In ogni caso sussiste incompatibilita' con
le funzioni di: a) membro del Parlamento nazionale od europeo o di un
Consiglio regionale, Sindaco o Assessore di un Comune avente oltre
20.000 abitanti, Presidente o Assessore di una Amministrazione
proviciale; b) componente di organismi tenuti ad esprimere parere o
ad esercitare qualsiasi forma di vigilanza sull'Istituto, ovvero
dipendente con funzioni direttive dei medesimi organismi; c)
magistrato ordinario, amministrativo, contabile e di ogni altra
giurisdizione speciale; d) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura
dello Stato; e) membro delle Forze armate o di Polizia, in servizio
(vedi art. 4, comma 2, L.R. 24/94). - Le nomine regionali non possono
di regola essere cumulate; esse non sono rinnovabili per piu' di una
volta; ogni deroga deve essere adeguatamente motivata (vedi art. 5,
comma 3, L.R. 24/94).
III) Commissione consiliare competente a formulare il parere sulle
candidature: - Commissione "Bilancio e Programmazione".
IV) Organo competente a provvedere all'elezione: - Consiglio
regionale.
V) Durata in carica: - fino al rinnovo del Consiglio regionale.
VI) Emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica: 1) a favore
del Presidente della predetta Sezione, eletto dalla medesima nel
proprio seno fra i componenti di nomina regionale, e' corrisposta una
indennita' di carica dell'ammontare di Lire 3.500.000 mensili lorde;
2) a favore degli altri componenti effettivi della Sezione e'
corrisposta una indennita' di carica di Lire 3.000.000 mensili lorde;
3) a favore dei componenti supplenti e' corrisposta una indennita' di
Lire 1.750.000 mensili lorde; 4) le indennita' di cui ai precedenti
punti 1) e 2), sono ridotte della somma di Lire 150.000 per ogni
seduta alla quale il componente effettivo non partecipi ovvero sia
sostituito nel corso della seduta stessa. L'ammontare della
detrazione relativa ad ogni seduta e' corrisposto al componente
supplente che ha sostituito il membro effettivo mancante; 5)
l'indennita' di cui al punto 3) e' ridotta della somma di Lire 80.000
per ogni seduta alla quale il componente supplente non partecipi
quando sia stato convocato per sostituire il membro effettivo ovvero
quando, su esplicita indicazione nell'ordine del giorno, sia tenuto a
partecipare alle sedute dedicate all'esame di questioni procedurali o
di ordine generale; 6) ai componenti della Sezione e' altresi'
corrisposta l'indennita' di missione nella misura e nei casi previsti
dalla legislazione regionale per la missione dei dirigenti regionali
appartenenti alla piu' elevata qualifica funzionale. Per la
partecipazione alle sedute del Comitato regionale di controllo e'
riconosciuto ai componenti non residenti nel capoluogo regionale il
rimborso delle spese di viaggio secondo le modalita' stabilite per i
dirigenti regionali.
VII) Modalita' e termini per la presentazione delle candidature di
cui ai punti 3) e 4) dell'art. 42 della Legge 142/90: - entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale chiunque puo' presentare, in carta semplice, proposte di
candidatura, indirizzandole al Presidente del Consiglio regionale,
Via Aldo Moro n. 50 - Bologna. Ogni proposta deve indicare inoltre
gli incarichi eventualmente svolti o in corso di svolgimento del
candidato e deve contenere gli elementi necessari a comprovare il
possesso dei requisiti previsti.
Per eventuali richieste di informazioni sul presente avviso
rivolgersi: tel. 051/6395083-6395281-6395284.
LA PRESIDENTE
Celestina Ceruti