REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE 13 aprile 1999, n. 2759

DPR 24/5/1988, n. 203, art. 17. Parere regionale per autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di competenza del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Societa' Tecnoborgo SpA - Piacenza - Impianto di Piacenza - Localita' Borgoforte (PC)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Premesso:                                                                       
- che il DPR 24 maggio 1988, n. 203 recante norme in materia di                 
qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di            
inquinamento prodotto dagli impianti industriali, all'art. 17                   
attribuisce  al Ministro dell'Industria, del Commercio e                        
dell'Artigianato  la competenza al rilascio dell'autorizzazione                 
preventiva per la costruzione e l'esercizio di centrali                         
termoelettriche e di raffineria di olii minerali, previo parere dei             
Ministri dell'Ambiente e della Sanita', sentita la Regione                      
interessata;                                                                    
vista la domanda presentata in data 18 giugno 1998 ai sensi dell'art.           
17 del DPR 24 maggio 1998, n. 203, al Ministero dell'Industria,                 
Commercio e Artigianato dalla Societa' Tecnoborgo SpA, con sede                 
legale in Piacenza, Via Boselli n. 84, relativa al progetto di un               
impianto di produzione di energia elettrica da rifiuti urbani,                  
speciali (ivi compresi gli assimilabili) e sanitari della potenza               
termica di 45,35 MW ed elettrica di 11,1 MW da ubicarsi in comune di            
Piacenza - localita' Borgoforte (Piacenza);                                     
vista la nota del Ministero dell'Industria, del Commercio e                     
dell'Artigianato trasmessa in data 16 luglio 1998, prot.  n.216493              
con la quale si richiede il parere regionale ai sensi dell'art. 17              
del DPR 24 maggio 1988, n. 203;                                                 
esaminate, ai fini dell'espressione del parere ai cui all'art. 17 del           
DPR 203/88, le relazioni tecniche progettuali e la dichiarazione                
giurata prodotta in data 4 giugno 1998;                                         
visto il DPR 24 maggio, n. 203;                                                 
visto il decreto 19 novembre 1997, n. 503 pubblicato nella Gazzetta             
Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1998;                                            
vista la deliberazione della Giunta provinciale di Piacenza n. 7 del            
18 gennaio 1999 con la quale si approva il progetto relativo alla               
realizzazione di un impianto  di termoutilizzazione di rifiuti solidi           
urbani e rifiuti speciali ai sensi del DLgs 22/97 in comune di                  
Piacenza - localita' Borgoforte;                                                
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio              
1995, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state fissate le           
direttive dell'esercizio delle funzioni dirigenziali;                           
vista la deliberazione n. 861 del 30 aprile 1996, esecutiva ai sensi            
di legge, con la quale sono stati individuati  gli atti di gestione,            
di competenza dei dirigenti nell'ambito della Direzione generale                
Ambiente;                                                                       
dato atto del parere favorevole di regolarita' tecnica espresso dal             
Responsabile dell'Ufficio Disciplina e Controllo emissioni in                   
atmosfera ing. Piero Pagotto, per quanto riguarda la regolarita'                
tecnica del presente provvedimento,  ai sensi dell'art. 4, comma 6,             
della L.R. 41/92;                                                               
dato atto della legittimita' del presente provvedimento,  ai sensi              
dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;                        
determina:                                                                      
1) di esprimere il proprio parere favorevole per l'autorizzazione               
richiesta a condizione che vengano rispettate  le seguenti                      
prescrizioni ritenute necessarie:                                               
- le caldaie per la produzione di vapore ad alta pressione e                    
temperatura devono essere alimentate utilizzando esclusivamente come            
combustibile un mix di rifiuti urbani ed assimilati, fanghi essiccati           
e rifiuti sanitari;                                                             
- l'impianto deve essere provvisto di:                                          
- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;                           
- alimentazione automatica del combustibile;                                    
- regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle             
fasi di avviamento;                                                             
- idonee apparecchiature per il controllo in continuo di: umidita',             
portata fumi, temperatura  fumi, pressione fumi, ossigeno di                    
riferimento, polveri ossidi di azoto, ossidi di zolfo, carbonio                 
organico totale, monossido di carbonio, acido cloridrico;                       
- le emissioni n. 4 e n. 5 devono rispettare in tutte le condizioni             
di funzionamento, i seguenti limiti, riferiti a gas secco, ad un                
tenore volumetrico  di ossigeno dell'11%, a 273 K e 0,101 MPa:                  
  Portata volumetrica  42.000 Nmc/h                                             
a) Valori medi giornalieri:                                                     
  polveri totali  10 mg/Nmc                                                     
  ossidi di azoto (come NO2)  200 mg/Nmc                                        
  biossido di zolfo (come SO2)  100 mg/Nmc                                      
  sostanze organiche sotto forma di gas e vapori                                
  espresse come carbonio organico totale (COT)  10 mg/Nmc                       
  acido cloridrico (HC1)  10 mg/Nmc                                             
  acido fluoridrico (HF)  1 mg/Nmc                                              
  monossido di carbonio (CO)  50 mg/Nmc                                         
  ammoniaca (NH3)  10 mg/Nmc                                                    
I valori limite di emissione degli inquinanti misurati in continuo              
sono rispettati se tutti i valori medi giornalieri non superano i               
pertinenti valori limite.                                                       
b) Valori medi su 30 minuti:                                                    
  polveri totali  30 mg/Nmc                                                     
  biossido di zolfo                                                             
  (come SO2)  200 mg/Nmc                                                        
  sostanze organiche sotto forma di gas e vapori                                
  espresse come carbonio organico totale (COT)  20 mg/Nmc                       
  acido cloridrico (HC1)  40 mg/Nmc                                             
  monossido di carbonio (CO)  100 mg/Nmc                                        
  ossidi di azoto (come NO2)  400 mg/Nmc                                        
I valori limite di emissione sono rispettati se tutti i valori medi             
su 30 minuti non superano i valori limite di emissione.                         
c) Valori medi orari:                                                           
  ammoniaca (NH3)  20 mg/Nmc                                                    
  acido fluoridrico (HF)  4 mg/Nm                                               
  metalli:                                                                      
  Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn  0,5 mg/Nmc                                      
  Hg (gas + part.)  0,05 mg/Nmc                                                 
  Cd + Tl (gas + part.)  0,05 mg/Nmc                                            
d) Valori medi sulle 8 ore:                                                     
  PCDD + PCDF  0,1 mg/Nmc                                                       
  IPA  0,01 mg/Nmc                                                              
- i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni              
sono quelli fissati ai sensi dell'art. 3), comma 2 del DPR 24 maggio            
1988, n. 203;                                                                   
- la frequenza degli autocontrolli che devono essere effettuati dalla           
direzione dello stabilimento, per la valutazione degli inquinanti non           
misurati in continuo, deve avere una periodicita' almeno trimestrale            
per i metalli, ammoniaca e acido fluoridrico e una frequenza almeno             
semestrale per PCDD + PCDF ed IPA;                                              
- le emissioni di polveri dagli altri punti (n. 1, n. 2 e n. 3) del             
processo produttivo devono prima dello scarico in atmosfera essere              
convogliate a filtri a maniche aventi almeno i seguenti parametri               
costruttivi e di funzionamento:                                                 
  grammatura tessuto filtrante  400 - 600 g.m-2                                 
  sistema pulizia maniche  aria compressa                                       
  velocita' di filtrazione  0,03 - 0,04 m.s-1                                   
  perdite di carico  1,5 - 3,8 kPa                                              
e rispettare il seguente limite di emissione riferito alle portate di           
processo calcolate per gas secco a 273 K e 0,101 MPa:                           
  polveri  5 mg/Nmc                                                             
- per tali impianti, in alternativa al controllo del valore limite di           
emissione, possono essere installate  idonee apparecchiature in grado           
di misurare e registrare in modo continuo parametri significativi ed            
indicativi del corretto stato di funzionamento degli impianti o degli           
impianti di abbattimento installati e precisamente:                             
- rilevatore/registratore di perdite di carico per i filtri a                   
tessuto;                                                                        
2) di indicare le seguenti prescrizioni aggiuntive:                             
- la conservazione delle materie prime deve avvenire in luoghi chiusi           
protetti dagli agenti atmosferici in modo da evitare emissioni                  
diffuse di inquinanti atmosferici, idrici o una produzione eccessiva            
di rifiuti;                                                                     
- il trasporto e la movimentazione dei diversi materiali  all'interno           
dello stabilimento deve avvenire per quanto possibile tramite                   
apparecchiature automatiche mantenute sotto aspirazione al fine di              
minimizzare le emissioni di inquinanti in atmosfera;                            
- le vie di accesso allo stabilimento e le aree all'interno dello               
stabilimento dove di solito si ha un flusso regolare di veicoli                 
devono essere asfaltate o cementate e tenute pulite da materiali                
polverulenti in grado di provocare emissioni diffuse non desiderate;            
- gli impianti di abbattimento degli inquinanti presenti  nelle                 
emissioni non controllati da apparecchiature  funzionanti in                    
continuo, devono essere periodicamente ispezionati al fine di                   
controllarne il regolare funzionamento.                                         
La periodicita' consigliata per tali verifiche deve essere la                   
seguente:                                                                       
- filtri a tessuto con sistema di pulizia ad aria compressa: mensile;           
- precipitatori elettrostatici: mensile.                                        
Nel caso che su tali punti di emissione siano installate  idonee                
apparecchiature di controllo in continuo delle perdite di carico la             
frequenza delle ispezioni puo' essere ridotta.                                  
- I camini di convogliamento delle emissioni devono essere dotati di            
punti di misura e campionamento posizionati e dimensionati in accordo           
con il metodo UNICHIM MU 422.                                                   
- L'accessibilita' ai punti di misura deve essere tale da permettere            
lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del                 
rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle               
norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di               
prevenzione dagli infortuni e di igiene del lavoro.                             
- L'altezza minima dei camini di convogliamento delle emissioni, deve           
essere fissata tenendo conto del valore residuale e delle                       
caratteristiche tossicologiche degli inquinanti presenti nelle                  
emissioni dopo depurazione, della topografia del luogo nel quale deve           
essere costruito lo stabilimento, dell'influenza dello stabilimento             
in rapporto ad eventuali stabilimenti o insediamenti  abitativi                 
esistenti, della meteorologia della zona.                                       
La sezione dei camini deve comunque essere tale da garantire una                
velocita' di efflusso non inferiore a 15 m.s-1;                                 
3) di inviare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del DPR 24               
maggio 1988, al Ministero dell'Industria, Commercio e                           
dell'Artigianato, al Ministero dell'Ambiente ed al Ministero della              
Sanita' la presente determinazione  relativa all'autorizzazione                 
richiesta dalla Societa' Tecnoborgo SpA con sede legale in Piacenza -           
Via Boselli n. 84 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di            
produzione di energia elettrica da rifiuti urbani, speciali (ivi                
compresi gli assimilabili)  e sanitari della potenza elettrica di MW            
11,100 e termica di MW 45,350 immessa con il combustibile da                    
realizzare in comune di Piacenza, localita' Borgoforte.                         
Di pubblicare integralmente la presente determinazione nel Bollettino           
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ad avvenuta  efficacia della             
stessa.                                                                         
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Sergio Garagnani                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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