DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE 13 aprile 1999, n. 2759
DPR 24/5/1988, n. 203, art. 17. Parere regionale per autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di competenza del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Societa' Tecnoborgo SpA - Piacenza - Impianto di Piacenza - Localita' Borgoforte (PC)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
- che il DPR 24 maggio 1988, n. 203 recante norme in materia di
qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di
inquinamento prodotto dagli impianti industriali, all'art. 17
attribuisce al Ministro dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato la competenza al rilascio dell'autorizzazione
preventiva per la costruzione e l'esercizio di centrali
termoelettriche e di raffineria di olii minerali, previo parere dei
Ministri dell'Ambiente e della Sanita', sentita la Regione
interessata;
vista la domanda presentata in data 18 giugno 1998 ai sensi dell'art.
17 del DPR 24 maggio 1998, n. 203, al Ministero dell'Industria,
Commercio e Artigianato dalla Societa' Tecnoborgo SpA, con sede
legale in Piacenza, Via Boselli n. 84, relativa al progetto di un
impianto di produzione di energia elettrica da rifiuti urbani,
speciali (ivi compresi gli assimilabili) e sanitari della potenza
termica di 45,35 MW ed elettrica di 11,1 MW da ubicarsi in comune di
Piacenza - localita' Borgoforte (Piacenza);
vista la nota del Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato trasmessa in data 16 luglio 1998, prot. n.216493
con la quale si richiede il parere regionale ai sensi dell'art. 17
del DPR 24 maggio 1988, n. 203;
esaminate, ai fini dell'espressione del parere ai cui all'art. 17 del
DPR 203/88, le relazioni tecniche progettuali e la dichiarazione
giurata prodotta in data 4 giugno 1998;
visto il DPR 24 maggio, n. 203;
visto il decreto 19 novembre 1997, n. 503 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1998;
vista la deliberazione della Giunta provinciale di Piacenza n. 7 del
18 gennaio 1999 con la quale si approva il progetto relativo alla
realizzazione di un impianto di termoutilizzazione di rifiuti solidi
urbani e rifiuti speciali ai sensi del DLgs 22/97 in comune di
Piacenza - localita' Borgoforte;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio
1995, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state fissate le
direttive dell'esercizio delle funzioni dirigenziali;
vista la deliberazione n. 861 del 30 aprile 1996, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale sono stati individuati gli atti di gestione,
di competenza dei dirigenti nell'ambito della Direzione generale
Ambiente;
dato atto del parere favorevole di regolarita' tecnica espresso dal
Responsabile dell'Ufficio Disciplina e Controllo emissioni in
atmosfera ing. Piero Pagotto, per quanto riguarda la regolarita'
tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 6,
della L.R. 41/92;
dato atto della legittimita' del presente provvedimento, ai sensi
dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;
determina:
1) di esprimere il proprio parere favorevole per l'autorizzazione
richiesta a condizione che vengano rispettate le seguenti
prescrizioni ritenute necessarie:
- le caldaie per la produzione di vapore ad alta pressione e
temperatura devono essere alimentate utilizzando esclusivamente come
combustibile un mix di rifiuti urbani ed assimilati, fanghi essiccati
e rifiuti sanitari;
- l'impianto deve essere provvisto di:
- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
- alimentazione automatica del combustibile;
- regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle
fasi di avviamento;
- idonee apparecchiature per il controllo in continuo di: umidita',
portata fumi, temperatura fumi, pressione fumi, ossigeno di
riferimento, polveri ossidi di azoto, ossidi di zolfo, carbonio
organico totale, monossido di carbonio, acido cloridrico;
- le emissioni n. 4 e n. 5 devono rispettare in tutte le condizioni
di funzionamento, i seguenti limiti, riferiti a gas secco, ad un
tenore volumetrico di ossigeno dell'11%, a 273 K e 0,101 MPa:
Portata volumetrica 42.000 Nmc/h
a) Valori medi giornalieri:
polveri totali 10 mg/Nmc
ossidi di azoto (come NO2) 200 mg/Nmc
biossido di zolfo (come SO2) 100 mg/Nmc
sostanze organiche sotto forma di gas e vapori
espresse come carbonio organico totale (COT) 10 mg/Nmc
acido cloridrico (HC1) 10 mg/Nmc
acido fluoridrico (HF) 1 mg/Nmc
monossido di carbonio (CO) 50 mg/Nmc
ammoniaca (NH3) 10 mg/Nmc
I valori limite di emissione degli inquinanti misurati in continuo
sono rispettati se tutti i valori medi giornalieri non superano i
pertinenti valori limite.
b) Valori medi su 30 minuti:
polveri totali 30 mg/Nmc
biossido di zolfo
(come SO2) 200 mg/Nmc
sostanze organiche sotto forma di gas e vapori
espresse come carbonio organico totale (COT) 20 mg/Nmc
acido cloridrico (HC1) 40 mg/Nmc
monossido di carbonio (CO) 100 mg/Nmc
ossidi di azoto (come NO2) 400 mg/Nmc
I valori limite di emissione sono rispettati se tutti i valori medi
su 30 minuti non superano i valori limite di emissione.
c) Valori medi orari:
ammoniaca (NH3) 20 mg/Nmc
acido fluoridrico (HF) 4 mg/Nm
metalli:
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn 0,5 mg/Nmc
Hg (gas + part.) 0,05 mg/Nmc
Cd + Tl (gas + part.) 0,05 mg/Nmc
d) Valori medi sulle 8 ore:
PCDD + PCDF 0,1 mg/Nmc
IPA 0,01 mg/Nmc
- i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni
sono quelli fissati ai sensi dell'art. 3), comma 2 del DPR 24 maggio
1988, n. 203;
- la frequenza degli autocontrolli che devono essere effettuati dalla
direzione dello stabilimento, per la valutazione degli inquinanti non
misurati in continuo, deve avere una periodicita' almeno trimestrale
per i metalli, ammoniaca e acido fluoridrico e una frequenza almeno
semestrale per PCDD + PCDF ed IPA;
- le emissioni di polveri dagli altri punti (n. 1, n. 2 e n. 3) del
processo produttivo devono prima dello scarico in atmosfera essere
convogliate a filtri a maniche aventi almeno i seguenti parametri
costruttivi e di funzionamento:
grammatura tessuto filtrante 400 - 600 g.m-2
sistema pulizia maniche aria compressa
velocita' di filtrazione 0,03 - 0,04 m.s-1
perdite di carico 1,5 - 3,8 kPa
e rispettare il seguente limite di emissione riferito alle portate di
processo calcolate per gas secco a 273 K e 0,101 MPa:
polveri 5 mg/Nmc
- per tali impianti, in alternativa al controllo del valore limite di
emissione, possono essere installate idonee apparecchiature in grado
di misurare e registrare in modo continuo parametri significativi ed
indicativi del corretto stato di funzionamento degli impianti o degli
impianti di abbattimento installati e precisamente:
- rilevatore/registratore di perdite di carico per i filtri a
tessuto;
2) di indicare le seguenti prescrizioni aggiuntive:
- la conservazione delle materie prime deve avvenire in luoghi chiusi
protetti dagli agenti atmosferici in modo da evitare emissioni
diffuse di inquinanti atmosferici, idrici o una produzione eccessiva
di rifiuti;
- il trasporto e la movimentazione dei diversi materiali all'interno
dello stabilimento deve avvenire per quanto possibile tramite
apparecchiature automatiche mantenute sotto aspirazione al fine di
minimizzare le emissioni di inquinanti in atmosfera;
- le vie di accesso allo stabilimento e le aree all'interno dello
stabilimento dove di solito si ha un flusso regolare di veicoli
devono essere asfaltate o cementate e tenute pulite da materiali
polverulenti in grado di provocare emissioni diffuse non desiderate;
- gli impianti di abbattimento degli inquinanti presenti nelle
emissioni non controllati da apparecchiature funzionanti in
continuo, devono essere periodicamente ispezionati al fine di
controllarne il regolare funzionamento.
La periodicita' consigliata per tali verifiche deve essere la
seguente:
- filtri a tessuto con sistema di pulizia ad aria compressa: mensile;
- precipitatori elettrostatici: mensile.
Nel caso che su tali punti di emissione siano installate idonee
apparecchiature di controllo in continuo delle perdite di carico la
frequenza delle ispezioni puo' essere ridotta.
- I camini di convogliamento delle emissioni devono essere dotati di
punti di misura e campionamento posizionati e dimensionati in accordo
con il metodo UNICHIM MU 422.
- L'accessibilita' ai punti di misura deve essere tale da permettere
lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del
rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle
norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di
prevenzione dagli infortuni e di igiene del lavoro.
- L'altezza minima dei camini di convogliamento delle emissioni, deve
essere fissata tenendo conto del valore residuale e delle
caratteristiche tossicologiche degli inquinanti presenti nelle
emissioni dopo depurazione, della topografia del luogo nel quale deve
essere costruito lo stabilimento, dell'influenza dello stabilimento
in rapporto ad eventuali stabilimenti o insediamenti abitativi
esistenti, della meteorologia della zona.
La sezione dei camini deve comunque essere tale da garantire una
velocita' di efflusso non inferiore a 15 m.s-1;
3) di inviare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del DPR 24
maggio 1988, al Ministero dell'Industria, Commercio e
dell'Artigianato, al Ministero dell'Ambiente ed al Ministero della
Sanita' la presente determinazione relativa all'autorizzazione
richiesta dalla Societa' Tecnoborgo SpA con sede legale in Piacenza -
Via Boselli n. 84 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di
produzione di energia elettrica da rifiuti urbani, speciali (ivi
compresi gli assimilabili) e sanitari della potenza elettrica di MW
11,100 e termica di MW 45,350 immessa con il combustibile da
realizzare in comune di Piacenza, localita' Borgoforte.
Di pubblicare integralmente la presente determinazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ad avvenuta efficacia della
stessa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sergio Garagnani