DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE, VALUTAZIONE E SISTEMI INCENTIVANTI DEL PERSONALE 4 giugno 1999, n.
Avviso di selezione per soli titoli, per l'attribuzione del livello economico differenziato di professionalita' di cui agli artt. 32 e 33, L.R. 37/90 con decorrenza 1/1/1998, ai dipendenti regionali di ruolo inquadrati nelle qualifiche funzionali terza e settima *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
- gli artt. 32 e 33 della L.R. 37/90 (Accordo di Comparto 1988-90)
che dettano rispettivamente le norme per l'istituzione del livello
economico differenziato nell'ambito delle qualifiche funzionali
comprese fra la prima e la settima e per l'individuazione delle
procedure per l'attribuzione di tale istituto;
- l'art. 37, comma 5, del Contratto collettivo nazionale di lavoro
del Comparto Regioni-Enti locali stipulato in data 6 luglio 1995 che
prevede che le disposizioni relative all'attribuzione del livello
economico differenziato continuano ad applicarsi sino alla revisione
dell'ordinamento professionale;
- l'art. 44 bis, comma 3 del Contratto collettivo nazionale di lavoro
di cui sopra - introdotto dall'art. 9, comma 3 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro integrativo sottoscritto in data
13/5/1996 - che prevede la possibilita' di attribuire il livello
economico differenziato anche al personale individuato dall'art. 34,
comma 1, del DPR n. 333 del 1990 - recepito dall'art. 31, comma 1
della L.R. 37/90 - che precedentemente era escluso;
- l'art. 4, comma 2 del Contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al biennio di parte economica 1996/1997 del 16 luglio 1996
che prevede l'aumento delle percentuali di personale cui attribuire
il livello economico differenziato a decorrere dall'1/12/1997;
- la delibera della Giunta regionale n. 776 del 9/4/1991 con la quale
e' stato approvato l'accordo raggiunto con le Organizzazioni
sindacali aziendali in sede di contrattazione decentrata, in merito
ai criteri e alle modalita' per l'applicazione delle citate norme,
cosi' come disposto dal secondo comma del sopra richiamato articolo
33, L.R. 37/90;
- la delibera di Giunta n. 2668 del 16 giugno 1992 con cui e' stata
approvata l'integrazione al citato accordo relativo ai criteri ed
alle modalita' applicative del livello economico differenziato;
- la determinazione del Direttore generale all'Organizzazione n. 2071
del 25 marzo 1996 "Attribuzione al Responsabile dell'Ufficio
Normativa e Stato giuridico delle competenze istruttorie connesse
alla procedura di attribuzione del livello economico differenziato";
- la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrazione,
Valutazione e Sistemi incentivanti del personale n.4202 del
25/5/1999 "Determinazione del numero di dipendenti ai quali
attribuire il livello economico differenziato di cui agli artt. 32 e
33, L.R. 37/90, con decorrenza 1 gennaio 1998";
considerato che nei due sopra citati accordi con le Organizzazioni
sindacali aziendali non e' stabilito quale criterio applicare nei
casi di parita' di punteggio in graduatoria;
ritenuto pertanto opportuno continuare ad applicare, per ragioni di
opportunita' ed in analogia a quanto previsto per i concorsi
pubblici, le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR n. 487 del 9
maggio 1994 anche in merito al criterio residuale della maggiore eta'
in quanto consolidato nella prassi aziendale e conforme alla ratio
dell'istituto;
dato atto che in base all'accordo di cui alla citata delibera 776/91,
integrato dall'intesa recepita con delibera 2668/92, i titoli
valevoli per la selezione risultano cosi' definiti:
1) la selezione avviene per titoli culturali, professionali e di
servizio;
2) i titoli culturali valevoli ai fini della selezione sono: 2.1
titolo di studio richiesto per l'accesso dall'interno in base alle
Leggi regionali 30/87 e 37/90; 2.2 titolo di studio richiesto per
l'accesso dall'esterno in base alle Leggi regionali 30/87 e 37/90,
con attribuzione di un particolare peso al diploma di laurea
relativamente al personale inquadrato nella VII qualifica funzionale;
2.3 altri titoli di studio aggiuntivi;
3) nel caso in cui si possieda il titolo di studio di cui al punto
2.2, il possesso del titolo di studio di cui al punto 2.1 non viene
valutato;
4) i titoli professionali valevoli ai fini della selezione sono: 4.1
abilitazione all'esercizio delle professioni effettivamente svolte in
relazione alla qualifica posseduta; 4.1.1 in tale tipologia e'
ascrivibile il diploma di assistente sociale che, ai sensi del DPR
15/1/1987, n. 14, costituisce titolo abilitante all'esercizio della
professione; 4.1.2 la connessione tra titolo abilitante posseduto e
attivita' svolta in concreto e' individuata con riferimento al
profilo professionale attribuito e/o alle competenze della struttura
organizzativa regionale dove il dipendente presta servizio; 4.2
patenti conseguite, previo esame, per l'esercizio di specifiche
mansioni, effettivamente svolte in relazione alla qualifica
posseduta. La patente di guida e' valutata limitatamente alle patenti
C e D; 4.3 corsi di formazione, qualificazione, specializzazione
professionale, se di durata non inferiore a 4 mesi o 100 ore e se
conclusi con l'attestato di aver superato le prove valutative finali;
4.4 corsi di aggiornamento professionale, se di durata non inferiore
a 5 giorni o 25 ore e se conclusi con l'attestato di frequenza; 4.5
diploma rilasciato da scuole professionali, tenendo conto degli anni
di corso. Se il candidato e' in possesso anche del diploma di scuola
media superiore, il titolo in esame viene valutato solo se non
determinante per il conseguimento del titolo di studio superiore,
secondo l'ordinamento degli studi; 4.6 idoneita' conseguita in
concorsi per l'accesso alla qualifica superiore a quella di
appartenenza nell'organico regionale o di altra pubblica
Amministrazione;
5) i titoli di servizio valevoli ai fini della selezione sono i
seguenti: 5.1 anzianita' di servizio nella qualifica di appartenenza;
5.2 anzianita' di servizio nelle qualifiche inferiori rispetto a
quella posseduta; 5.3 il periodo di servizio militare, o servizio
sostitutivo civile, prestato in costanza di rapporto di impiego e'
valutato quale anzianita' di servizio nella qualifica posseduta
all'epoca della prestazione militare; 5.4 incarichi di funzioni
superiori conferiti in base all'art. 49 della L.R. 30/87 o al
corrispondente art. 72 del DPR 268/87 (Accordo di Comparto
1985/1987); 5.5 incarichi conferiti in base all'art. 10 della L.R.
44/84, o all'art. 25 della L.R. 12/79, che abbiano comportato il
riconoscimento della differenza assegni; 5.6 partecipazione a gruppi
di lavoro formalmente istituiti ai sensi dell'art. 13 della L.R.
44/84;
6) le anzianita' di cui ai punti 5.1 e 5.2 vengono valutate con
riferimento al servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle
dipendenze della Regione e al servizio prestato alle dipendenze di
altro Ente pubblico, ivi compresi gli Enti pubblici economici; nel
computo dell'anzianita' di cui al punto 5.1 non si considerano i tre
anni richiesti per l'ammissione alla selezione.
Specificato che i punteggi per la valutazione dei titoli sono
attribuiti nel seguente modo:
dalla II alla V VI VII
titoli culturali max 7 max 7 max 10
titoli professionali max 3,5 max 4 max 4
titoli di servizio senza limiti senza limiti senza limiti
Stabilito pertanto che la tabella per la valutazione dei titoli,
riformulata secondo le integrazioni e modifiche di cui alla citata
delibera 2668/92, e' la seguente:
Titolo Punteggio Riferimento Denominazione
2.1
Titolo di studio richiesto per l'accesso dall'interno
2,5
2.2
Titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno: - dalla II
qualifica funzionale alla VI qualifica funzionale
- per la VII qualifica funzionale
2.3
Altri titoli di studio aggiuntivi ai precedenti, quali: diplomi di
laurea o diploma di scuola media superiore, diplomi rilasciati da
scuole dirette ai fini speciali, ovvero conseguiti al termine di
corsi istituiti presso facolta' universitarie, diplomi post lauream
conseguiti al termine di corsi di perfezionamento istituiti presso
facolta' universitarie, o rilasciati da Scuole presso facolta'
universitarie
0,5 per ogni anno di corso fino ad un massimo di 2
4.1
Abilitazione all'esercizio delle professioni effettivamente svolte in
relazione alla qualifica posseduta
4.2
Patenti conseguite, previo esame, per l'esercizio di specifiche
mansioni, effettivamente svolte in relazione alla qualifica posseduta
4.3
Corsi di formazione, qualificazione, specializzazione professionale
0,25 per corso fino ad un massimo di 1
4.4
Corsi di aggiornamento professionale
0,05 per corso fino ad un massimo di 1
4.5
Diploma rilasciato da scuole professionali
0,75 (biennale)
1 (triennale)
4.6
Idoneita' conseguita in concorsi per l'accesso alla qualifica
superiore a quella di appartenenza
1,5 per la prima idoneita'
2,0 per piu' idoneita'
5.1
Anzianita' di servizio nella qualifica di appartenenza
1/anno
5.2
Anzianita' di servizio nella qualifica: - immediatamente inferiore
0,75/anno
- altre
0,65/anno
5.4
Incarichi di funzioni superiori conferiti in base all'art. 49 della
L.R. 30/87 o art. 72 del DPR 268/87
0,30/anno
5.5
Incarichi conferiti in base all'art. 10 della L.R. 44/84 o all'art.
25 della L.R. 12/79, che abbiano comportato il riconoscimento della
differenza assegni
0,10/anno
5.6
Partecipazione a gruppi di lavoro formalmente istituiti ai sensi
dell'art. 13 della L.R. 44/84
0,05 per gruppo fino max 0,10
5.7
Relativamente ai punti 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 la valutazione
dell'anzianita' tiene conto delle frazioni di anno non inferiore al
mese
Considerato che con la citata determinazione del Responsabile del
Servizio Amministrazione, Valutazione e Sistemi incentivanti del
personale n. 4202 del 25/5/1999 in merito alla selezione per
l'attribuzione del livello economico differenziato dall'1 gennaio
1998, e' stata rilevata la disponibilita' di posti a tale data;
considerato che con deliberazione di Giunta regionale n.674
dell'11/5/1999 e' stato dato atto che il personale dell'ex seconda
qualifica funzionale e' collocato, con decorrenza 1/1/1998, nella ex
terza qualifica funzionale ai sensi dell'art. 7, comma 3, del testo
dell'accordo relativo alla revisione del sistema di classificazione
del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali
siglato in data 31/3/1999;
ritenuto opportuno avviare le procedure per l'attribuzione del
livello economico differenziato di professionalita' ai dipendenti
regionali inquadrati nelle qualifiche funzionali III e VII, con
decorrenza 1 gennaio 1998, come previsto dal Contratto collettivo
nazionale di lavoro del Comparto Regioni-Enti locali stipulato in
data 6 luglio 1995, integrato dal CCNL integrativo stipulato il
13/5/1996, in premessa richiamato;
dato atto del parere in merito alla legittimita' e alla regolarita'
tecnica del presente atto;
determina:
a) di dare avviso al personale inquadrato nelle qualifiche III e VII
che sono indette le selezioni per titoli relative all'attribuzione
del livello economico differenziato di professionalita' di cui agli
artt. 32 e 33 della L.R. 37/90, con decorrenza dall'1/1/1998;
b) di dare atto che, in base a quanto stabilito con determinazione
del Responsabile del Servizio Amministrazione, Valutazione e Sistemi
incentivanti del personale n. 4202 del 25/5/1999, il livello
economico differenziato spetta al numero di dipendenti di seguito
specificato, selezionati tra quelli in servizio di ruolo alla data
dell'1 gennaio 1998 ed in possesso del requisito previsto al comma 1
dell'art. 33 della L.R. 37/90:
- per la II qualifica funzionale n. 3 dipendenti;
- per la III qualifica funzionale n. 5 dipendenti;
- per la VII qualifica funzionale n. 20 dipendenti;
c) di dare atto che il personale dell'ex seconda qualifica
funzionale, collocato con decorrenza 1/1/1998 nella ex terza
qualifica funzionale ai sensi delle disposizioni citate in premessa,
non puo' partecipare alla presente selezione;d) di effettuare le
suddette selezioni secondo le modalita' ed i criteri applicativi
definiti nell'accordo sindacale approvato con delibera di Giunta n.
776 del 9 aprile 1991, come integrato e modificato dall'accordo
approvato con delibera di Giunta n.2668 del 16 giugno 1992;
e) di applicare integralmente, nei casi di parita' di punteggio in
graduatoria, le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR n. 487 del 9
maggio 1994 per le motivazioni espresse in premessa che qui si
intendono integralmente richiamate;
f) di svolgere le operazioni di valutazione dei titoli secondo le
modalita' previste dalla citata determinazione del Direttore generale
all'Organizzazione n. 2071 del 25 marzo 1996;
g) di dare atto che ai sensi dell'art. 44/bis del CCNL i dipendenti
inquadrati nelle qualifiche funzionali V e VII in attuazione del
comma 1, art. 31, L.R. 37/90 partecipano alle selezioni per
l'attribuzione del livello economico differenziato;
h) di applicare, ai fini dell'attribuzione del LED al personale di
cui alla lettera g), tutte le precedenti disposizioni in materia di
procedure e di requisiti per l'ammissione alle selezioni;
i) di pubblicare il presente avviso di selezione nel Bollettino
Ufficiale della Regione;
l) di stabilire che gli interessati dovranno far pervenire al
Servizio Amministrazione, Valutazione e Sistemi incentivanti del
personale (si precisa che il Protocollo del Servizio stesso e' aperto
dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9 alle ore 13, salvo previo e
specifico appuntamento concordato con gli addetti) entro le ore 14
del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione, un'apposita
dichiarazione relativa ai titoli valutabili posseduti, secondo lo
schema allegato al presente avviso (allegato n. 1); entro lo stesso
termine gli interessati dovranno far pervenire eventualmente
dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni
sostitutive di atto di notorieta' secondo lo schema dell'allegato n.
2 in relazione ai titoli non comprovati da attestazioni contenute nel
fascicolo personale;
m) di dare atto infine che, come precisato nella citata delibera
2668/92, i dipendenti che hanno partecipato alle precedenti selezioni
possono dichiarare, entro il termine di cui alla precedente lettera
1), i soli titoli eventualmente conseguiti dall'1 gennaio al 31
dicembre 1997, ferma restando l'automatica valutazione del periodo
stesso ai fini dell'anzianita'.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Patrizia Bertuzzi
ALLEGATO N. 1
SCHEMA DI DICHIARAZIONE
Nota introduttiva
La dichiarazione va presentata solamente da chi e' in possesso di
almeno tre anni di servizio effettivo di ruolo nella qualifica di
appartenenza alla data del 31/12/1997.
Il/la dipendente:
- non deve allegare nessuna documentazione;
- deve preventivamente verificare se nel proprio fascicolo personale
sono gia' contenuti tutti gli elementi comprovanti i titoli
dichiarati;
- deve procurarsi le attestazioni eventualmente mancanti (in
originale o in copia autenticata), richiedendone l'inserimento nel
fascicolo personale prima di presentare la dichiarazione per il LED;
- in alternativa a quanto sopra puo' presentare una dichiarazione
sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' (secondo lo schema dell'allegato n. 2) contenente tutti
gli elementi necessari per la valutazione del titolo di cui trattasi;
- se ha partecipato alle precedenti selezioni per la stessa qualifica
posseduta all'1/1/1998, puo' dichiarare i soli titoli aggiuntivi
eventualmente conseguiti dall'1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1997,
inviando preventivamente al fascicolo personale la relativa
documentazione o in alternativa presentare contestualmente alla
presente dichiarazione l'allegato n. 2 di cui sopra.
Per la consultazione del fascicolo personale occorrera' rivolgersi
al Servizio Amministrazione, Valutazione e Sistemi incentivanti del
personale, Viale A. Moro n. 38, Bologna (tel. 051/283505) dalle ore 9
alle ore 13.
Solo per i dipendenti che partecipano per la prima volta alla
selezione: in mancanza della dichiarazione dei titoli posseduti, la
Regione valuta d'ufficio esclusivamente i titoli indicati nei
seguenti punti del presente schema di dichiarazione: (2.1), (2.2),
(4.1), (4.2), (4.5), (4.6) (per quest'ultimo, limitatamente alle
idoneita' conseguite nei concorsi speciali di cui alla L.R. 11/84,
art. 24, per l'accesso alla qualifica superiore dell'organico
regionale); (5.1 e 5.2) (ambedue limitatamente ai servizi prestati
presso la Regione o prestati alle dipendenze di altra P.A. e gia'
riconosciuti con deliberazione regionale); (5.4), (5.5).
(segue Allegato)