REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE, VALUTAZIONE E SISTEMI INCENTIVANTI DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE, VALUTAZIONE E SISTEMI INCENTIVANTI DEL PERSONALE 4 giugno 1999, n.

Avviso di selezione per soli titoli, per l'attribuzione del livello economico differenziato di professionalita' di cui agli artt. 32 e 33, L.R. 37/90 con decorrenza 1/1/1998, ai dipendenti regionali di ruolo inquadrati nelle qualifiche funzionali terza e settima *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
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- gli artt. 32 e 33 della L.R. 37/90 (Accordo di Comparto 1988-90)              
che dettano rispettivamente le norme per l'istituzione del livello              
economico differenziato nell'ambito delle qualifiche funzionali                 
comprese fra la prima e la settima e per l'individuazione delle                 
procedure  per l'attribuzione di tale istituto;                                 
- l'art. 37, comma 5, del Contratto collettivo nazionale di lavoro              
del Comparto Regioni-Enti locali stipulato in data 6 luglio 1995 che            
prevede che le disposizioni relative all'attribuzione del livello               
economico differenziato continuano ad applicarsi sino alla revisione            
dell'ordinamento professionale;                                                 
- l'art. 44 bis, comma 3 del Contratto collettivo nazionale di lavoro           
di cui sopra - introdotto dall'art. 9, comma 3 del Contratto                    
collettivo nazionale di lavoro integrativo sottoscritto in data                 
13/5/1996 - che prevede la possibilita' di attribuire il livello                
economico differenziato anche al personale individuato dall'art. 34,            
comma 1, del DPR n. 333 del 1990 - recepito dall'art. 31, comma 1               
della L.R. 37/90 - che precedentemente era escluso;                             
- l'art. 4, comma 2 del Contratto collettivo nazionale di lavoro                
relativo al biennio di parte economica 1996/1997 del 16 luglio 1996             
che prevede l'aumento delle percentuali di personale cui attribuire             
il livello economico differenziato a decorrere dall'1/12/1997;                  
- la delibera della Giunta regionale n. 776 del 9/4/1991 con la quale           
e' stato approvato l'accordo raggiunto con le Organizzazioni                    
sindacali aziendali in sede di contrattazione decentrata, in merito             
ai criteri e alle modalita' per l'applicazione delle citate norme,              
cosi' come disposto dal secondo comma del sopra richiamato articolo             
33, L.R. 37/90;                                                                 
- la delibera di Giunta n. 2668 del 16 giugno 1992 con cui e' stata             
approvata l'integrazione al citato accordo relativo ai criteri ed               
alle modalita' applicative del livello economico differenziato;                 
- la determinazione del Direttore generale all'Organizzazione n. 2071           
del 25 marzo 1996 "Attribuzione al Responsabile dell'Ufficio                    
Normativa e Stato giuridico delle competenze istruttorie connesse               
alla procedura di attribuzione del livello economico differenziato";            
- la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrazione,              
Valutazione e Sistemi incentivanti del personale  n.4202 del                    
25/5/1999 "Determinazione del numero di dipendenti ai quali                     
attribuire il livello economico differenziato di cui agli artt. 32 e            
33, L.R. 37/90, con decorrenza 1 gennaio 1998";                                 
considerato che nei due sopra citati accordi con le Organizzazioni              
sindacali aziendali non e' stabilito quale criterio applicare nei               
casi di parita' di punteggio in graduatoria;                                    
ritenuto pertanto opportuno continuare ad applicare, per ragioni di             
opportunita' ed in analogia a quanto previsto per i concorsi                    
pubblici, le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR n. 487 del 9                
maggio 1994 anche in merito al criterio residuale della maggiore eta'           
in quanto consolidato nella prassi aziendale e conforme alla ratio              
dell'istituto;                                                                  
dato atto che in base all'accordo di cui alla citata delibera 776/91,           
integrato dall'intesa recepita con delibera 2668/92, i titoli                   
valevoli per la selezione risultano cosi' definiti:                             
1) la selezione avviene per titoli culturali, professionali e di                
servizio;                                                                       
2) i titoli culturali valevoli ai fini della selezione sono: 2.1                
titolo di studio richiesto per l'accesso dall'interno  in base alle             
Leggi regionali 30/87 e 37/90; 2.2 titolo di studio richiesto per               
l'accesso dall'esterno in base alle Leggi regionali 30/87 e 37/90,              
con attribuzione di un particolare peso al diploma di laurea                    
relativamente al personale inquadrato nella VII qualifica funzionale;           
2.3 altri titoli di studio aggiuntivi;                                          
3) nel caso in cui si possieda il titolo di studio di cui al punto              
2.2, il possesso del titolo di studio di cui al punto 2.1 non viene             
valutato;                                                                       
4) i titoli professionali valevoli ai fini della selezione sono: 4.1            
abilitazione all'esercizio delle professioni effettivamente svolte in           
relazione alla qualifica posseduta; 4.1.1 in tale tipologia e'                  
ascrivibile il diploma di assistente sociale che, ai sensi del DPR              
15/1/1987, n. 14, costituisce titolo abilitante all'esercizio della             
professione; 4.1.2 la connessione tra titolo abilitante posseduto e             
attivita' svolta in concreto e' individuata con riferimento al                  
profilo professionale attribuito e/o alle competenze della struttura            
organizzativa regionale dove il dipendente presta servizio; 4.2                 
patenti conseguite, previo esame, per l'esercizio di specifiche                 
mansioni, effettivamente svolte in relazione alla qualifica                     
posseduta. La patente di guida e' valutata limitatamente alle patenti           
C e D; 4.3 corsi di formazione, qualificazione, specializzazione                
professionale, se di durata non inferiore a 4 mesi o 100 ore e se               
conclusi con l'attestato di aver superato le prove valutative finali;           
4.4 corsi di aggiornamento professionale, se di durata non inferiore            
a 5 giorni o 25 ore e se conclusi con l'attestato di frequenza; 4.5             
diploma rilasciato da scuole professionali, tenendo conto degli anni            
di corso. Se il candidato e' in possesso anche del diploma di scuola            
media superiore, il titolo in esame viene valutato solo se non                  
determinante per il conseguimento del titolo di studio superiore,               
secondo l'ordinamento degli studi; 4.6 idoneita' conseguita in                  
concorsi per l'accesso alla qualifica superiore a quella di                     
appartenenza nell'organico regionale o di altra pubblica                        
Amministrazione;                                                                
5) i titoli di servizio valevoli ai fini della selezione sono i                 
seguenti: 5.1 anzianita' di servizio nella qualifica di appartenenza;           
5.2 anzianita' di servizio nelle qualifiche inferiori rispetto a                
quella posseduta; 5.3 il periodo di servizio militare, o servizio               
sostitutivo  civile, prestato in costanza di rapporto di impiego e'             
valutato quale anzianita' di servizio nella qualifica posseduta                 
all'epoca della prestazione militare; 5.4 incarichi di funzioni                 
superiori conferiti in base all'art. 49 della L.R. 30/87 o al                   
corrispondente art. 72 del DPR 268/87 (Accordo di Comparto                      
1985/1987); 5.5 incarichi conferiti in base all'art. 10 della L.R.              
44/84, o all'art. 25 della L.R. 12/79,  che abbiano comportato il               
riconoscimento della differenza  assegni; 5.6 partecipazione a gruppi           
di lavoro formalmente istituiti ai sensi dell'art. 13 della L.R.                
44/84;                                                                          
6) le anzianita' di cui ai punti 5.1 e 5.2 vengono valutate con                 
riferimento al servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle                   
dipendenze della Regione e al servizio prestato alle dipendenze di              
altro Ente pubblico, ivi compresi gli Enti pubblici economici; nel              
computo dell'anzianita' di cui al punto 5.1 non si considerano i tre            
anni richiesti per l'ammissione alla selezione.                                 
Specificato che i punteggi per la valutazione dei titoli sono                   
attribuiti nel seguente modo:                                                   
  dalla II alla V  VI  VII                                                      
titoli culturali  max 7  max 7  max 10                                          
titoli professionali  max 3,5  max 4  max 4                                     
titoli di servizio  senza limiti  senza limiti  senza limiti                    
Stabilito pertanto che la tabella per la valutazione dei titoli,                
riformulata secondo le integrazioni e modifiche di cui alla citata              
delibera 2668/92, e' la seguente:                                               
Titolo    Punteggio   Riferimento  Denominazione                                
2.1                                                                             
Titolo di studio richiesto per l'accesso dall'interno                           
2,5                                                                             
2.2                                                                             
Titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno:   - dalla II             
qualifica funzionale alla VI qualifica funzionale                               
- per la VII qualifica funzionale                                               
2.3                                                                             
Altri titoli di studio aggiuntivi ai precedenti, quali: diplomi di              
laurea o diploma di scuola media superiore, diplomi rilasciati da               
scuole dirette ai fini speciali, ovvero conseguiti al termine di                
corsi istituiti presso facolta' universitarie, diplomi post lauream             
conseguiti al termine di corsi di perfezionamento istituiti presso              
facolta' universitarie, o rilasciati da Scuole presso facolta'                  
universitarie                                                                   
0,5 per ogni anno di corso fino ad un massimo di 2                              
4.1                                                                             
Abilitazione all'esercizio delle professioni effettivamente svolte in           
relazione alla qualifica posseduta                                              
4.2                                                                             
Patenti conseguite, previo esame, per l'esercizio di specifiche                 
mansioni, effettivamente svolte in relazione alla qualifica posseduta           
4.3                                                                             
Corsi di formazione, qualificazione, specializzazione professionale             
0,25 per corso fino ad un massimo di 1                                          
4.4                                                                             
Corsi di aggiornamento professionale                                            
0,05 per corso fino ad un massimo di 1                                          
4.5                                                                             
Diploma rilasciato da scuole professionali                                      
0,75 (biennale)                                                                 
1 (triennale)                                                                   
4.6                                                                             
Idoneita' conseguita in concorsi per l'accesso alla qualifica                   
superiore a quella di appartenenza                                              
1,5 per la prima idoneita'                                                      
2,0 per piu' idoneita'                                                          
5.1                                                                             
Anzianita' di servizio nella qualifica di appartenenza                          
1/anno                                                                          
5.2                                                                             
Anzianita' di servizio nella qualifica:   - immediatamente inferiore            
0,75/anno                                                                       
- altre                                                                         
0,65/anno                                                                       
5.4                                                                             
Incarichi di funzioni superiori conferiti in base all'art. 49 della             
L.R. 30/87 o art. 72 del DPR 268/87                                             
0,30/anno                                                                       
5.5                                                                             
Incarichi conferiti in base all'art. 10 della L.R. 44/84 o all'art.             
25 della L.R. 12/79, che abbiano comportato il riconoscimento della             
differenza assegni                                                              
0,10/anno                                                                       
5.6                                                                             
Partecipazione a gruppi di lavoro formalmente istituiti ai sensi                
dell'art. 13 della L.R. 44/84                                                   
0,05 per gruppo fino max 0,10                                                   
5.7                                                                             
Relativamente ai punti 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 la valutazione                        
dell'anzianita' tiene conto delle frazioni di anno non inferiore al             
mese                                                                            
Considerato che con la citata determinazione del Responsabile del               
Servizio Amministrazione,  Valutazione e Sistemi incentivanti del               
personale n. 4202 del 25/5/1999 in merito alla selezione per                    
l'attribuzione del livello economico differenziato dall'1 gennaio               
1998, e' stata rilevata la disponibilita' di posti a tale data;                 
considerato che con deliberazione di  Giunta regionale  n.674                   
dell'11/5/1999 e' stato dato atto che il personale dell'ex seconda              
qualifica funzionale e' collocato, con decorrenza 1/1/1998, nella ex            
terza qualifica funzionale ai sensi dell'art. 7, comma 3, del testo             
dell'accordo relativo alla revisione del sistema di classificazione             
del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali               
siglato in data 31/3/1999;                                                      
ritenuto opportuno avviare le procedure per l'attribuzione del                  
livello economico differenziato  di professionalita' ai dipendenti              
regionali inquadrati nelle qualifiche funzionali III e VII, con                 
decorrenza 1 gennaio 1998, come previsto dal Contratto collettivo               
nazionale di lavoro del Comparto Regioni-Enti locali stipulato in               
data 6 luglio 1995, integrato dal CCNL integrativo stipulato il                 
13/5/1996, in premessa richiamato;                                              
dato atto del parere in merito alla legittimita' e alla regolarita'             
tecnica del presente atto;                                                      
determina:                                                                      
a) di dare avviso al personale inquadrato nelle qualifiche III e VII            
che sono indette le selezioni per titoli relative all'attribuzione              
del livello economico differenziato di professionalita' di cui agli             
artt. 32 e 33 della L.R. 37/90, con decorrenza dall'1/1/1998;                   
b) di dare atto che, in base a quanto stabilito con determinazione              
del Responsabile del Servizio Amministrazione,  Valutazione e Sistemi           
incentivanti  del personale n. 4202 del 25/5/1999, il livello                   
economico differenziato spetta al numero di dipendenti di seguito               
specificato, selezionati tra quelli in servizio di ruolo alla data              
dell'1 gennaio 1998 ed in possesso del requisito previsto al comma 1            
dell'art. 33 della L.R. 37/90:                                                  
- per la II qualifica funzionale n. 3 dipendenti;                               
- per la III qualifica funzionale n. 5 dipendenti;                              
- per la VII qualifica funzionale n. 20 dipendenti;                             
c) di dare atto che il personale dell'ex seconda qualifica                      
funzionale, collocato con decorrenza 1/1/1998 nella ex terza                    
qualifica funzionale ai sensi delle disposizioni citate in premessa,            
non puo' partecipare alla presente selezione;d) di effettuare le                
suddette selezioni secondo le modalita' ed i criteri applicativi                
definiti nell'accordo sindacale approvato con delibera di Giunta n.             
776 del 9 aprile 1991, come integrato e modificato dall'accordo                 
approvato con delibera di Giunta  n.2668 del 16 giugno 1992;                    
e) di applicare integralmente, nei casi di parita' di punteggio in              
graduatoria, le disposizioni di  cui all'art. 5 del DPR n. 487 del 9            
maggio 1994 per le motivazioni espresse in premessa che qui si                  
intendono integralmente richiamate;                                             
f) di svolgere le operazioni di valutazione dei titoli secondo le               
modalita' previste dalla citata determinazione del Direttore generale           
all'Organizzazione n. 2071 del 25 marzo 1996;                                   
g) di dare atto che ai sensi dell'art. 44/bis del CCNL i dipendenti             
inquadrati nelle qualifiche funzionali V e VII in attuazione del                
comma 1, art. 31, L.R. 37/90 partecipano alle selezioni per                     
l'attribuzione del livello economico differenziato;                             
h) di applicare, ai fini dell'attribuzione del LED al personale di              
cui alla lettera g), tutte le precedenti disposizioni in materia di             
procedure e di requisiti per l'ammissione alle selezioni;                       
i) di pubblicare il presente avviso di selezione nel Bollettino                 
Ufficiale della Regione;                                                        
l) di stabilire che gli interessati dovranno far pervenire al                   
Servizio Amministrazione, Valutazione e Sistemi incentivanti del                
personale (si precisa che il Protocollo del Servizio stesso e' aperto           
dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9 alle ore 13, salvo previo e                 
specifico appuntamento concordato con gli addetti) entro le ore 14              
del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione, un'apposita                  
dichiarazione relativa ai titoli valutabili posseduti, secondo lo               
schema allegato al presente avviso (allegato n. 1); entro lo stesso             
termine gli interessati dovranno far pervenire eventualmente                    
dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni                     
sostitutive di atto di notorieta' secondo lo schema dell'allegato n.            
2 in relazione ai titoli non comprovati da attestazioni contenute nel           
fascicolo personale;                                                            
m) di dare atto infine che, come precisato nella citata delibera                
2668/92, i dipendenti che hanno partecipato alle precedenti selezioni           
possono dichiarare, entro il termine di cui alla precedente lettera             
1), i soli titoli eventualmente conseguiti dall'1 gennaio al 31                 
dicembre 1997, ferma restando l'automatica valutazione del periodo              
stesso ai fini dell'anzianita'.                                                 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Patrizia Bertuzzi                                                               
ALLEGATO N. 1                                                                   
SCHEMA DI DICHIARAZIONE                                                         
Nota introduttiva                                                               
La dichiarazione va presentata solamente da chi e' in possesso  di              
almeno tre anni di servizio effettivo di ruolo nella qualifica di               
appartenenza alla data del 31/12/1997.                                          
Il/la dipendente:                                                               
- non deve allegare nessuna documentazione;                                     
- deve preventivamente verificare se nel proprio fascicolo personale            
sono gia' contenuti tutti gli elementi comprovanti i titoli                     
dichiarati;                                                                     
- deve procurarsi le attestazioni eventualmente mancanti (in                    
originale o in copia autenticata), richiedendone l'inserimento nel              
fascicolo personale prima di presentare la dichiarazione per il LED;            
- in alternativa a quanto sopra puo' presentare una dichiarazione               
sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di            
notorieta' (secondo lo schema dell'allegato n. 2) contenente tutti              
gli elementi necessari per la valutazione del titolo di cui trattasi;           
- se ha partecipato alle precedenti selezioni per la stessa qualifica           
posseduta all'1/1/1998, puo' dichiarare i soli titoli aggiuntivi                
eventualmente conseguiti dall'1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1997,               
inviando preventivamente al fascicolo personale la relativa                     
documentazione o in alternativa presentare contestualmente alla                 
presente dichiarazione l'allegato n. 2 di cui sopra.                            
Per la consultazione del fascicolo  personale occorrera' rivolgersi             
al Servizio Amministrazione, Valutazione e Sistemi incentivanti del             
personale, Viale A. Moro n. 38, Bologna (tel. 051/283505) dalle ore 9           
alle ore 13.                                                                    
Solo per i dipendenti che partecipano per la prima volta alla                   
selezione: in mancanza della dichiarazione dei titoli posseduti, la             
Regione valuta d'ufficio esclusivamente i titoli indicati nei                   
seguenti punti del presente schema di dichiarazione: (2.1), (2.2),              
(4.1), (4.2), (4.5), (4.6) (per quest'ultimo, limitatamente alle                
idoneita' conseguite nei concorsi speciali di cui alla L.R. 11/84,              
art. 24, per l'accesso alla qualifica superiore dell'organico                   
regionale); (5.1 e 5.2) (ambedue limitatamente ai servizi prestati              
presso la Regione o prestati alle dipendenze di altra P.A. e gia'               
riconosciuti con deliberazione regionale); (5.4), (5.5).                        
(segue Allegato)                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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