DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 2 febbraio 1999, n. 22
Ulteriori e parziali modifiche ed integrazioni alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 60/95 recante "Incompatibilita' e criteri per le autorizzazioni ai dipendenti regionali allo svolgimento di incarichi a favore di altri soggetti. Attuazione art. 6, L.R. 31/94" (proposta n. 14)
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 60 del
21/2/1995, concernente: "Incompatibilita' e criteri per le
autorizzazioni ai dipendenti regionali allo svolgimento di incarichi
a favore di altri soggetti. Attuazione art. 6, L.R. 31/94" come
successivamente integrata e modificata con deliberazione n. 101 del 6
maggio 1997, con la quale si e' provveduto ad approvare la disciplina
organica degli incarichi che possono essere svolti e delle cariche
che possono essere assunte dai dipendenti del Consiglio regionale;
atteso che tale disciplina e' stata emanata accogliendo, fatte salve
le opportune modifiche valutate dal Responsabile del Servizio del
Legislativo e delle Commissioni consiliari, i criteri oggettivi gia'
approvati, in materia, dalla Giunta regionale con propria
deliberazione 6320/94 per i dipendenti della Giunta;
considerato che, successivamente all'adozione della direttiva sopra
richiamata, sono state emanate alcune disposizioni legislative che
hanno disciplinato, anche in modo difforme a quando stabilito da
questa Amministrazione, la materia relativa all'incompatibilita' ed
ai criteri di autorizzazione ai dipendenti pubblici per lo
svolgimento di incarichi a favore di terzi;
richiamate, in particolare, le seguenti disposizioni:
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 56, 56 bis, 58, 58
bis, e 60, cosi' come modificata ed integrata con Legge 28 maggio
1997, n. 140;
- Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 18;
- DLgs 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato ed integrato
anche con DLgs 80/98;
viste, inoltre, le seguenti circolari esplicative diramate dal
Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri:
- n. 3 del 19 febbraio 1997, recante ad oggetto: "Legge 23/12/1996,
n. 662, art. 1, commi 56-65, tempo parziale e disciplina delle
incompatibilita'";
- n. 6 del 18 luglio 1997, recante ad oggetto: "Lavoro a tempo
parziale e disciplina delle incompatibilita'. Art. 1, commi 56-65,
Legge 662/96";
ritenuto, alla luce delle disposizioni e dei principi contenuti nelle
disposizioni sopra richiamate, di dover recepire tale normativa con i
necessari adattamenti all'ordinamento regionale, modificando e/o
integrando l'allegato, parte integrante e sostanziale della
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 60 del 21/2/1995, come
gia' modificata con deliberazione n. 101 del 6/5/1997, nei punti 1.,
3.1., 3.3., 3.4., e aggiungendo il punto 6., 6.1, 6.2, 6.3;
atteso che le modifiche e/o integrazioni apportate con la presente
deliberazione rispondono ad espresse disposizioni previste in merito
dalla normativa nazionale, ad eccezione dei seguenti punti:
- punto 1. "Attivita' oggetto di divieto assoluto" - si ritiene di
dover consentire, in via analogica, anche ai dipendenti del
Consiglio, quanto stabilito per i dipendenti degli Enti locali,
dall'art. 17, comma 18, della Legge 127/97, relativamente alla
possibilita' per i dipendenti a part-time con prestazione lavorativa
non superiore al 50 per cento di quella ordinaria, di prestare
attivita' lavorativa continuativa anche subordinata, a favore di
altro ente dello stesso comparto (Regioni- Autonomie locali);
- punto 3.1. "Attivita' soggette ad autorizzazione espressa" - viene
aggiunto nel rispetto dei contenuti di cui all'art. 6, comma 2 della
L.R. 31/94, la necessita' di una attenta valutazione da parte del
dirigente preposto, anche in merito ad eventuali ragioni di
inopportunita' in caso di autorizzazioni relative ad incarichi che
rientrino nell'ambito di una materia delegata dalla Regione ad altro
Ente locale, cio' al fine di assicurare la trasparenza dell'operato
della pubblica Amministrazione;
- punto 3.4. "Attivita' non soggette ad autorizzazione espressa" -
tenuto conto dell'aumento del costo della vita degli ultimi quattro
anni calcolato sulla base degli indici ISTAT, vengono adeguati i
tetti di importo fissati per gli incarichi per i quali non e'
necessaria l'autorizzazione espressa, portandoli da Lire 2 milioni a
Lire 2.500.000 e da Lire 10 milioni a Lire 12.500.000, prevedendo
altresi' un costante aggiornamento di detti tetti da effettuarsi con
cadenza biennale, sempre sulla base degli indici ISTAT, con atto del
Direttore generale;
dato atto che le modifiche e/o integrazioni apportate con la presente
deliberazioni tengono conto di analoghe modifiche che vengono
apportate da parte della Giunta regionale al regolamento che
disciplina la materia per i dipendenti dell'organico della Giunta,
giusta la bozza di deliberazione trasmessa dal Direttore generale
all'Organizzazione e sulla quale l'Ufficio di Presidenza ha espresso
il proprio visto di concordanza nella seduta del 15/12/1998;
dato atto che sono state svolte le procedure di informazione
preventiva previste in materia di relazioni sindacali;
dato atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 4, VI
comma, della L.R 41/92 e successive modifiche ed integrazioni:
- dal Direttore generale, dr. Pietro Curzio, in merito alla
legittimita';
- dal Responsabile del Servizio Risorse e Sviluppo organizzativo, dr.
Leo Pasqui, in merito alla regolarita' tecnica;
a voti unanimi, delibera:
a) di modificare ed integrare, per le motivazioni espresse in parte
narrativa, che qui si intendono integralmente accolte, l'allegato
quale parte integrante alla piu' volte richiamata deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 60 del 21 febbraio 1995, e successive
modifiche, cosi' come riportato, in neretto corsivo, nell'allegato
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
b) di confermare in ogni altra sua parte la citata deliberazione
60/95 e successive modifiche;
c) di dare atto che, nel rispetto dei contenuti di cui all'art. 46,
comma 3 dello Statuto regionale che prevede uniformita' di
trattamento giuridico ed economico per i dipendenti appartenenti ai
due ruoli organici della Giunta e del Consiglio regionale, la Giunta
con proprio atto provvedera' ad uniformare il proprio regolamento a
valere per i dipendenti della Giunta;
d) di pubblicare integralmente, ai sensi dell'art. 3, lettera a)
della Legge 6 settembre 1993, n. 32, la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione, il cui allegato contiene il testo
integrato della normativa in materia di incompatibilita' e criteri
per le autorizzazioni per i dipendenti del Consiglio allo svolgimento
di incarichi a favore di altri soggetti.
ALLEGATO
1. Attivita' oggetto di divieto assoluto
2. Attivita' incompatibili
3. Attivita' compatibili 3.1 Attivita' soggette ad autorizzazione
espressa 3.2 Criteri per l'autorizzazione 3.3 Modalita' di
svolgimento e procedura 3.4 Attivita' non soggette ad autorizzazione
espressa 3.5 Attivita' non soggette ad autorizzazione 3.6 Indicazioni
su alcuni tipi di attivita'
4. Attivita' non comprese nella presente disciplina
5. Elenco delle attivita'
6. Sanzioni - Revoca e sospensione 6.1 Sanzioni in caso
d'inosservanza del divieto di prestare attivita' per terzi, non
autorizzate 6.2 Revoca e sospensione dell'autorizzazione a
prestazioni occasionali 6.3 Divieto di conferimento d'incarico a
dipendenti di altre pubbliche Amministrazioni, se non autorizzati.
1 - Attivita' oggetto di divieto assoluto
Il dipendente del Consiglio regionale non puo' in nessun caso:
a) esercitare una attivita' di tipo commerciale, industriale o
professionale;
b) instaurare, in costanza del rapporto di lavoro con la Regione,
altri rapporti di impiego, sia alle dipendenze di Enti pubblici che
alle dipendenze di privati;
c) assumere cariche in societa' con fini di lucro.
Le attivita' suddette non possono essere autorizzate
dall'Amministrazione ai dipendenti del Consiglio regionale con
prestazione lavorativa a tempo pieno o a tempo parziale con
prestazione lavorativa superiore al 50 per cento.
Eccezionalmente e per motivi particolari il dipendente regionale puo'
essere autorizzato a compiere singoli atti isolati riconducibili
all'esercizio di una libera professione nel seguente caso:
- quando si tratta di atti che riguardano la cura di propri interessi
o di quelli di propri familiari, purche' non sussista conflitto di
interessi con la Regione.Non vale a superare i suddetti divieti il
fatto che il dipendente si trovi in congedo straordinario non
retribuito.
Tali divieti non riguardano il personale con contratto di lavoro a
tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per
cento di quella a tempo pieno.
Al personale sopra specificato e' fatto divieto di svolgere
attivita' in palese contrasto con quella svolta presso la Regione o
in concorrenza con essa, nonche' di svolgere attivita' di lavoro
subordinato a favore di altre pubbliche Amministrazioni, salvo il
caso in cui tale attivita' venga svolta a favore di un ente dello
stesso comparto (Regioni-Autonomie locali). In questo ultimo caso e
nel caso in cui comunque si intenda svolgere un'attivita'
continuativa di lavoro autonomo a favore di un Ente pubblico dello
stesso comparto, il dipendente dovra' richiedere all'Amministrazione
la preventiva autorizzazione di cui al punto 3.
2 - Attivita' incompatibili
2.1 Incompatibilita' generali
Nell'interesse del buon andamento della pubblica Amministrazione,
sono incompatibili in generale le attivita' (incarichi o cariche):
a) che generano conflitto di interessi con le funzioni svolte dal
dipendente o dal Servizio di assegnazione;
b) che vengono effettuate a favore di soggetti nei confronti dei
quali il dipendente o il Servizio di assegnazione svolgono funzioni
di controllo o di vigilanza;
c) che siano rese a favore di soggetti che hanno con il Consiglio
regionale contratti di appalto, somministrazione, fornitura o
prestazione d'opera intellettuale;
d) alle quali non ostino comprovate ed obiettive esigenze
organizzative che rendano inopportuna la concessione
dell'autorizzazione richiesta, tenuto conto sia delle esigenze di
servizio che dell'impegno richiesto dall'incarico, nel periodo di
tempo considerato.
2.2 Incompatibilita' specifiche del Consiglio regionale
Per gli incarichi di collaudo, di progettazione, di direzione lavori,
o di componente di commissioni preposte alla aggiudicazione di
appalti concorso, che il dipendente del Consiglio regionale chieda di
svolgere a favore di altri enti, si fa riferimento ai criteri gia'
individuati per gli incarichi del medesimo tipo relativi a lavori,
opere, forniture regionali, che l'Amministrazione regionale affida a
propri dipendenti o a dipendenti di altre pubbliche Amministrazioni.
Tali criteri sono individuati nella deliberazione consiliare
n.2480/6519 del 5/4/1989 e successive modifiche e integrazioni.
Gli incarichi di questo tipo possono essere svolti solo a favore di
Enti pubblici.
3. Attivita' compatibili
3.1 Attivita' soggette ad autorizzazione espressa
Fatto salvo quanto indicato ai punti 1 e 2 che precedono, in generale
il dipendente del Consiglio regionale puo', previa espressa
autorizzazione,:
a) svolgere qualunque tipo di incarico temporaneo a favore di
soggetti sia pubblici che privati (fanno eccezione gli incarichi di
collaudo e simili, indicati al punto 2.2, che possono essere svolti
solo a favore di soggetti pubblici);
b) assumere cariche in societa' cooperative e in societa' sportive,
ricreative e culturali il cui atto costitutivo preveda espressamente
l'assenza di scopo di lucro. In ogni caso la societa' non deve essere
di rilevante dimensione economica;
c) svolgere l'esercizio di una impresa agricola non a titolo
principale e non come coltivatore diretto, purche' l'impegno di tempo
conseguente non superi il limite di 50 giornate lavorative all'anno
considerate di 8 ore ciascuna. Tale verifica verra' effettuata
secondo le disposizioni che saranno assunte dal direttore generale
competente in materia di agricoltura.
Il personale con contratto di lavoro a tempo parziale con
prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a
tempo pieno puo', inoltre, previa autorizzazione, svolgere attivita'
di lavoro subordinato oppure attivita' di lavoro autonomo
continuativa a favore di un altro ente dello stesso comparto
contrattuale (Regioni-Autonomie locali).
Il dipendente deve aver chiesto e ottenuto l'autorizzazione prima di
iniziare l'incarico o di assumere la carica.
Possono essere autorizzati anche incarichi che rientrano nell'ambito
di una materia delegata dalla Regione ad un altro ente, da rendersi a
favore dell'ente delegato.
In questo caso il dirigente cui compete il rilascio
dell'autorizzazione, valutera' anche eventuali ragioni di
inopportunita', con particolare riferimento all'esigenza di
assicurare la trasparenza dell'operato dell'Amministrazione.
3.2 Criteri per l'autorizzazione
I criteri che vengono indicati nel prosieguo riguardano sia lo
svolgimento di incarichi, che - se ed in quanto applicabili alla
fattispecie - l'assunzione di cariche in enti e societa' non aventi
fini di lucro. Si applicano inoltre all'assunzione di cariche negli
Enti pubblici, anche economici.
L'Amministrazione, nel concedere l'autorizzazione, valuta se il tempo
e l'impegno necessari per lo svolgimento dell'incarico o della carica
richiesti possano consentire al dipendente un completo, tempestivo e
puntuale assolvimento dei compiti e doveri di ufficio.
A questo fine l'Amministrazione tiene conto di tutti gli incarichi e
le cariche assunte dai dipendenti, anche al fine di evitare lo
svolgimento di un numero eccessivo di incarichi da parte dello stesso
dipendente.
Data l'estrema differenza fra le diverse tipologie di incarichi e dei
relativi compensi, si assume come limite orientativo e indicativo
dell'entita' complessiva degli incarichi svolti un parametro
corrispondente al 50 per cento dello stipendio base annuo netto del
dirigente apicale del Consiglio regionale.
I criteri sopra riportati non si applicano ai dipendenti con
contratto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non
superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, per i quali
l'autorizzazione allo svolgimento di una attivita' di lavoro
subordinato oppure attivita' di lavoro autonomo continuativa a favore
di un altro ente dello stesso comparto contrattuale (Regioni
Autonomie locali), verra' rilasciata tenendo conto dei soli criteri
relativi alla incompatibilita' ed inopportunita' dell'attivita'
lavorativa che intendono svolgere, senza alcuna valutazione relativa
alle esigenze organizzative.
Incarichi dei dirigenti
I dirigenti, e in particolare i direttori generali e i dirigenti dei
servizi, possono essere autorizzati soltanto allo svolgimento di
incarichi del tutto occasionali e temporanei, che comportino un
impegno assolutamente ininfluente ai fini dell'assolvimento delle
funzioni loro assegnate, considerato che e' loro richiesto di
destinare ogni risorsa lavorativa a tempo pieno e in modo esclusivo
all'espletamento dell'incarico affidato. In base a tale criterio
potranno essere svolte attivita' che determinino un arricchimento
professionale, quali attivita' di studio, didattiche, seminariali e
convegnistiche.
3.3 Modalita' di svolgimento e procedimento
Gli incarichi di cui trattasi, comprese le attivita' svolte dal
personale con contratto di lavoro a tempo parziale, devono essere
svolti fuori dall'orario di lavoro.
Il dipendente puo' percepire per il loro svolgimento apposito
compenso.
Il dipendente non puo' utilizzare mezzi, beni e attrezzature
regionali.
L'autorizzazione e' data a richiesta del dipendente che deve
presentare domanda su appositi modelli, che verranno predisposti
dall'Ufficio Personale e Risorse umane del Consiglio, allegando la
richiesta del soggetto a favore del quale svolge l'attivita'.
Nel modulo deve essere in ogni caso previsto che il dipendente
indichi:
- l'oggetto dell'incarico;
- il soggetto a favore del quale svolge l'incarico;
- le modalita' di svolgimento;
- la quantificazione, in modo sia pure approssimativo, della durata
dell'incarico e del tempo richiesto;
- il compenso.
Nel modulo stesso il dipendente deve inoltre dichiarare:
- che l'incarico non rientra fra i compiti del servizio di
assegnazione;
- che non sussistono motivi di incompatibilita' secondo le
indicazioni della presente deliberazione;
- che l'incarico verra' svolto fuori dall'orario di lavoro, senza
utilizzare beni, mezzi e attrezzature dell'Amministrazione.
La domanda e' presentata al Responsabile del Servizio di appartenenza
del dipendente che la vista, previa verifica dell'insussistenza di
incompatibilita'.
L'autorizzazione e' data dal Dirigente competente in materia di
personale.
Per i Responsabili di Servizio, la domanda va presentata al Direttore
generale, cui compete l'autorizzazione. Il Direttore generale
presenta la domanda all'Ufficio di Presidenza cui compete
l'autorizzazione.
I dirigenti competenti a vistare la domanda, i dirigenti e gli organi
competenti a rilasciare l'autorizzazione possono richiedere ulteriori
elementi di valutazione all'interessato, o al soggetto a favore del
quale la prestazione viene resa, o ai competenti ordini e collegi
professionali, o comunque ai soggetti che ritengano utile
interpellare a tal fine.
Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione
lavorativa superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, puo'
esercitare altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio
alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attivita'
di istituto dell'Amministrazione regionale.
A tali dipendenti si applicano i criteri e le disposizioni previste
nel presente provvedimento, salvo una valutazione dei singoli
incarichi richiesti effettuata con maggior flessibilita' e con piu'
ampie aperture alla possibilita' di svolgere attivita' lavorative non
palesemente in contrasto con la posizione ricoperta.
I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione
lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno,
possono svolgere anche le attivita' di cui al punto 1. del presente
provvedimento, con i limiti e le modalita' previste allo stesso punto
1. nonche' al punto 3. Salvo il caso di cui al punto 3., detti
dipendenti, al momento della richiesta di trasformazione del rapporto
da tempo pieno a tempo parziale, devono precisare l'attivita'
lavorativa che intendono svolgere. Gli stessi sono, altresi', tenuti
a dare comunicazione alla Amministrazione, entro 15 giorni,
dell'inizio o variazione della stessa attivita' lavorativa.
Dipendenti in posizione di comando
I dipendenti in posizione di comando devono richiedere
l'autorizzazione all'ente di appartenenza, il quale deve attivarsi
per addivenire ad una intesa con l'Amministrazione presso cui il
dipendente presta servizio.
Conseguentemente:
- i dipendenti del Consiglio regionale comandati presso altre
Amministrazioni chiederanno l'autorizzazione alla Direzione generale
del Consiglio che provvedera' al rilascio o al diniego
dell'autorizzazione stessa d'intesa con l'Amministrazione presso cui
opera il dipendente. Se tale Amministrazione non si pronuncia entro
10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa il Direttore
generale puo' procedere a prescindere dall'intesa. In questo caso il
termine per provvedere e' fissato in 45 giorni dall'avvio del
procedimento;
- i dipendenti di altre Amministrazioni posti in posizione di comando
presso il Consiglio regionale chiederanno l'autorizzazione all'ente
di appartenenza il quale rilascera' l'autorizzazione d'intesa con la
Direzione generale del Consiglio che provvedera' ad esprimersi in
merito, sulla base dei criteri fissati nella presente direttiva,
sentito il Responsabile del Servizio presso cui opera il richiedente,
entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa.
3.4 Attivita' non soggette ad autorizzazione espressa
Individuazione tipologie e limiti
Si individuano di seguito i tipi di incarichi per i quali non e'
necessaria un'autorizzazione espressa:
a) partecipazione a Commissioni di concorso, di esame simili in
numero non superiore a 10 all'anno;
b) svolgimento di lezioni fino ad un massimo di 100 ore all'anno;
c) incarichi di altro genere, ad esclusione di quelli previsti al
punto 2.2 (collaudi, progettazioni, direzione lavori, ecc.), che non
superino l'importo di Lire 2.500.000 ciascuno per un massimo di 5
all'anno, che non siano incompatibili con i compiti d'ufficio.
In caso di svolgimento di incarichi di vario genere, di cui ai punti
a), b) e c) che precedono, l'importo complessivo non deve comunque
superare Lire 12.500.000.
I suddetti tetti quantificati in Lire, saranno adeguati a cadenza
biennale, con riferimento all'aumento del costo della vita
determinato sulla base degli indici ISTAT, con atto del Direttore
generale del Consiglio regionale.
Procedimento da seguire
Per tali incarichi il procedimento e' il seguente:
- il dipendente, prima di iniziare lo svolgimento di uno degli
incarichi sopraindicati, ne da' comunicazione al soggetto preposto ai
sensi del precedente punto 3.3 e per conoscenza al Responsabile del
Servizio di assegnazione, indicando gli stessi elementi che vengono
richiesti nel caso in cui si debba dare un'autorizzazione espressa
(vedi punto 3.3: soggetto, oggetto, compenso ecc.).
A questo scopo verra' predisposto apposito modulo;
- il soggetto di cui sopra, anche su richiesta del Responsabile del
Servizio di appartenenza del dipendente, nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della comunicazione, puo' chiedere ulteriori chiarimenti
all'interessato, o al servizio, o comunque ai soggetti che ritiene di
interpellare, oppure adottare un provvedimento di diniego;
- decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione senza che sia
stato adottato alcun provvedimento o inoltrata una richiesta di
ulteriori informazioni, l'attivita' si intende autorizzata;
- i venti giorni decorrono dal ricevimento al protocollo del
Consiglio della richiesta dell'interessato.
Di questi incarichi si tiene comunque conto nella valutazione
complessiva degli incarichi svolti dal dipendente, al fine della
concessione di altre autorizzazioni.
Essi vengono inoltre indicati nell'elenco degli incarichi dei
pubblici dipendenti di cui al punto 10.
Se il dipendente intende svolgere incarichi che rientrano nelle
tipologie sopra indicate, ma che superano i limiti stabiliti, deve
essere previamente autorizzato secondo le modalita' ordinarie.
3.5 Attivita' che possono essere svolte senza autorizzazione
Il dipendente non deve richiedere l'autorizzazione per le seguenti
tipologie di incarichi o attivita':
- qualunque incarico non retribuito, ovvero qualunque incarico per il
quale e' corrisposto soltanto il rimborso delle spese documentate;
- collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere
dell'ingegno o di invenzioni industriali;
- partecipazione a convegni o seminari;
- incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente e' posto in
posizione di aspettativa, comando o di fuori ruolo;
- incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti
presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
Attivita' di manifestazione del pensiero
Sono consentite senza necessita' di autorizzazione le attivita'
saltuarie che, a norma dell'art. 21 della Costituzione, concretizzano
la libera manifestazione del proprio pensiero con le parole, lo
scritto ed ogni altro mezzo di diffusione, ancorche' comportino un
compenso.
Attivita' sportive e artistiche
Non sono soggette ad autorizzazione - sempre che non si concretizzino
in attivita' di tipo professionale - le attivita' sportive,
artistiche, e quelle che comunque costituiscono manifestazione dei
diritti di liberta' del singolo.
Partecipazione a societa' di capitali e societa' in accomandita
semplice (socio accomandante)
Oltre all'ovvia possibilita' di partecipare senza necessita' di
autorizzazione a societa' di capitali, nell'ambito delle societa' di
persone, il dipendente regionale puo' partecipare ad una societa' in
accomandita semplice in qualita' di socio accomandante, che, come
tale, non puo' compiere atti di amministrazione.
Iscrizione ad un Albo professionale
Il dipendente regionale puo' iscriversi ad un Albo professionale
senza richiedere l'autorizzazione alla Regione, fermo restando il
divieto di svolgimento della libera professione.
Tale divieto non opera per i dipendenti con rapporto di lavoro a
tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per
cento di quella a tempo pieno.
3.6 Indicazioni specifiche relative ad alcuni tipi di incarichi
Partecipazione di dipendenti regionali, in qualita' di docenti, a
corsi di formazione organizzati da societa' esterne e rivolti a
dipendenti regionali
Se la Regione incarica una societa' di formazione per l'effettuazione
di corsi rivolti a dipendenti regionali, puo' avvalersi anche di
propri dipendenti in qualita' di docenti, qualora lo ritenga
opportuno rispetto al programma e agli obiettivi del corso, in
accordo con la societa' incaricata della gestione del corso stesso.
In tal caso la Regione corrisponde il compenso direttamente ai propri
dipendenti secondo tariffe prefissate che prevedano un costo
abbattuto rispetto ai prezzi di mercato. Le tariffe verranno definite
con separato provvedimento di Giunta, che potra' regolare anche, in
un unico quadro di coerenza, i compensi da erogare direttamente
quando i corsi sono organizzati dalla Regione.
In questi casi le docenze generalmente vengono svolte fuori
dall'orario d'ufficio. Tuttavia il dipendente puo' scegliere di
effettuarle in orario d'ufficio senza percepire alcun compenso
ulteriore.
Gli incarichi di questo genere non sono soggetti al meccanismo
autorizzativo previsto dall'art. 6 della L.R. 31/94, in quanto il
dipendente viene incaricato con la stessa delibera con la quale viene
approvato il programma del corso.
Svolgimento della pratica necessaria per sostenere l'esame di
abilitazione all'esercizio di una professione
Quando la normativa vigente prevede che l'esame di abilitazione
all'esercizio di determinate professioni sia preceduto dal compimento
di un periodo di pratica, il dipendente regionale puo' svolgere detta
pratica alle seguenti condizioni:
- che l'impegno richiesto non influenzi negativamente lo svolgimento
dei compiti d'ufficio e che le prestazioni vengano svolte nel
rispetto di quanto previsto al punto 3.3 della presente disciplina.
Il dipendente e' tenuto ad assicurare la presenza in servizio ogni
qualvolta ve ne sia la necessita' secondo le esigenze d'ufficio;
- che il dipendente si astenga dal curare qualunque questione nella
quale possa ravvisarsi un conflitto di interessi con la Regione;
- che la pratica non dissimuli l'esercizio di una libera professione
e che sia finalizzata al sostenimento dell'esame di abilitazione.
Il dipendente e' tenuto a comunicare, al soggetto preposto ai sensi
del precedente punto 3.3, lo svolgimento della pratica prima del suo
inizio.
Nella comunicazione il dipendente dichiara di obbligarsi a rispettare
le condizioni sopra indicate.
4. Attivita' non comprese nella presente disciplina
Non sono oggetto di incarico (nel significato attribuito dalla
presente disciplina) le seguenti attivita':
a) attivita' o prestazioni che rientrano nei compiti d'ufficio del
dipendente; si considerano tali non solo i compiti attribuiti al
dipendente, ma anche quelli che comunque rientrano fra i compiti del
Servizio di assegnazione;
b) attivita' o prestazioni rese in connessione con la carica; si
considerano tali quelle prestazioni alle quali il dipendente e'
tenuto in quanto ricopre quel posto o quell'incarico;
c) attivita' o prestazioni rese in rappresentanza
dell'Amministrazione; si considerano tali quelle prestazioni nelle
quali il dipendente agisce per conto della Regione, rappresentando
la sua volonta' e i suoi interessi, anche per delega o mandato
ricevuto da organi della stessa;
d) partecipazione a commissioni esaminatrici dei concorsi per
l'accesso agli impieghi regionali, nonche' a commissioni, comitati o
ad organi collegiali operanti in ambito regionale, che restano
disciplinati dalle vigenti leggi regionali;
e) partecipazione a commissioni esaminatrici dei concorsi per
l'accesso agli impieghi non regionali, nonche' a commissioni,
comitati o organi collegiali non operanti in ambito regionale, se la
partecipazione avviene in virtu' dell'ufficio ricoperto. Non rientra
nel presente punto la partecipazione agli organismi suddetti quando
il dipendente - anche se designato o comunque indicato dalla Regione
- vi partecipa in virtu' della professionalita' posseduta (in tal
caso l'attivita' rientra tra quelle indicate al punto 3).
Tali attivita' rientrano nei compiti e doveri d'ufficio. Il
dipendente e' tenuto a svolgerle durante l'orario di lavoro e non
puo' percepire ulteriori compensi. Gli eventuali compensi vengono
versati alla Regione, ad eccezione di quanto eventualmente
diversamente disposto dalle leggi regionali per le attivita' di cui
al punto d).
5. Elenco degli incarichi attribuiti o autorizzati e delle cariche
assunte dai dipendenti regionali
istituito presso le competenti strutture dell'Assessorato che ha
competenza in materia di personale un elenco contenente:
- gli incarichi e le cariche direttamente attribuite
dall'Amministrazione;
- gli incarichi e le cariche autorizzate dall'Amministrazione stessa.
Esso contiene in ordine alfabetico l'elenco dei dipendenti, sia di
Giunta che di Consiglio, che hanno ricevuto incarichi nell'anno in
corso. A fianco di ciascuno sono indicati tutti gli incarichi allo
stesso attribuiti o autorizzati nell'anno, gli enti a favore dei
quali sono stati resi, il compenso ricevuto, gli estremi del
provvedimento autorizzativo o di conferimento.
L'Ufficio Personale del Consiglio trasmette alle competenti strutture
dell'Assessorato che ha competenza in materia di personale copia
degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti dell'organico
consiliare, indicando i dati necessari per la tenuta dell'elenco.
Ogni nuovo incarico viene automaticamente inserito in apposita banca
dati.
Di essi viene fatta una stampa mensilmente. L'elenco che risulta da
questa stampa mensile dei dati informatizzati puo' essere consultato
da chiunque.
I diretti destinatari, coloro che intervengono nel procedimento ai
sensi dell'art. 13 della L.R. 32 del 6 settembre 1993, e coloro che
vi abbiano comunque interesse per la tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti hanno diritto inoltre di consultare non solo
l'elenco, ma anche i provvedimenti in esso citati, gli atti
preparatori dei provvedimenti medesimi, e inoltre di ottenerne copia
previa richiesta motivata all'Ufficio funzionale dell'Assessorato
competente in materia di personale, ai sensi della L.R. 32/93.
6. Sanzioni - Revoca e sospensione
6.1 Sanzioni in caso d'inosservanza del divieto di prestare attivita'
per terzi, non autorizzate
Nel caso in cui il dipendente svolga incarico retribuito che non sia
stato conferito da questa Amministrazione o da essa autorizzato si
applicano le sanzioni di cui all'art. 58 del DLgs 29/93, comma 7,
seconda parte, cosi' come sostituito dall'art. 26 del DLgs 80/98.
6.2 Revoca e sospensione dell'autorizzazione a prestazioni
occasionali
Qualora, in corso d'incarico, sopraggiungano cause
d'incompatibilita', e' facolta' dell'Amministrazione disporre la
revoca dell'autorizzazione e determinare la conseguente cessazione
dell'incarico. L'autorizzazione puo' essere altresi' sospesa quando
gravi esigenze di servizio richiedano la presenza dell'interessato in
orario di lavoro ordinario o straordinario coincidente con lo
svolgimento delle prestazioni esterne.
6.3 Divieto di conferimento d'incarico a dipendenti di altre
pubbliche Amministrazioni, se non autorizzati
Questa Amministrazione non puo' conferire incarico retribuito a
dipendente di altra pubblica Amministrazione senza aver acquisito la
preventiva autorizzazione dell'Amministrazione d'appartenenza del
dipendente interessato o che lo stesso dimostri che a fronte della
sua richiesta sia intervenuto un silenzio-assenso, secondo le vigenti
disposizioni in materia.
In caso di inadempienza si applichera' quanto stabilito dall'art. 58,
comma 8, seconda parte, del DLgs 29/93, cosi' come sostituito
dall'art. 26 del DLgs 80/98.