REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 luglio 1999, n. 1260

L.R. 42/93 - Revoca dell'autorizzazione all'apertura della Scuola sci di Collagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA                                          
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- la L.R. 9 dicembre 1993, n. 42  "Ordinamento della professione di             
maestro di sci", in attuazione della Legge 6 marzo 1991, n. 81;                 
- la delibera della Giunta regionale n. 6814 del 30 dicembre 1994,              
esecutiva a norma di legge, con la quale si disponeva, ai sensi                 
dell'art. 7 della L.R. 42/93, il rilascio dell'autorizzazione                   
all'apertura della Scuola sci di "Collagna" con sede a Cerreto Laghi            
in Via Piazzale del Lago;                                                       
- quarto comma dell'art. 7 della L.R. 42/93 che prevede la revoca               
dell'autorizzazione qualora vengano meno uno o piu' requisiti                   
previsti dal comma 2;                                                           
considerato che il legale rappresentante della Scuola sci "Collagna",           
signora Annalisa Sentieri, con nota ns. prot. 16347/CUL del 3                   
novembre 1998, agli atti dell'Ufficio competente, ha comunicato che             
la societa' e' stata sciolta, venendo meno i requisiti necessari                
previsti dall'art. 7, comma 2, della sopracitata legge, ed ha chiesto           
la revoca dell'autorizzazione all'apertura della scuola sci sopra               
citata;                                                                         
sentiti i pareri del Collegio regionale dei maestri di sci della                
Regione Emilia-Romagna, nota ns. prot. 7343/CUL dell'1 giugno 1999, e           
della Comunita' Montana competente per territorio, con nota ns. prot.           
4866/CUL dell'8 aprile 1999, che si trattengono agli atti del                   
Servizio  competente;                                                           
ritenuto pertanto di poter procedere alla revoca dell'autorizzazione            
all'apertura della Scuola sci "Collagna" ai sensi dell'art. 7, comma            
4, della L.R. 42/93;                                                            
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Cultura,            
Sport e Tempo libero dott. Giovanni Serpe, in merito alla regolarita'           
tecnica della presente deliberazione ai sensi dell'art. 4, sesto                
comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41, e della deliberazione                
della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;                               
- del parere favorevole in ordine alla legittimita' del presente atto           
reso dal Direttore generale alla Cultura e Turismo, dott. Alessandro            
Chili ai sensi del citato articolo di legge e della deliberazione               
della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;                               
su proposta dell'Assessore competente per materia;                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di disporre ai sensi dell'art. 7, comma 4, della L.R. 42/93 la               
revoca dell'autorizzazione all'apertura della Scuola sci "Collagna"             
con sede a Cerreto Laghi in Via Piazzale del Lago, per le motivazioni           
espresse in premessa;                                                           
2) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino                
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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