REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1999, n. 30
RINEGOZIAZIONE INTERESSI SUI MUTUI
Art. 7 Norma finanziaria 1. La Giunta regionale, per attuare gli interventi previsti dalla presente legge e' autorizzata ad adottare tutti gli atti opportuni ivi compresi quelli di variazione al bilancio regionale, ove necessari.