REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1999, n. 30

RINEGOZIAZIONE INTERESSI SUI MUTUI

          Art. 7                                                                
Norma finanziaria                                                               
1. La Giunta regionale, per attuare gli interventi previsti dalla               
presente legge e' autorizzata ad adottare tutti gli atti opportuni              
ivi compresi quelli di variazione al bilancio regionale, ove                    
necessari.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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