LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1999, n. 30
RINEGOZIAZIONE INTERESSI SUI MUTUI
Art. 3
Contributo al pagamento degli interessi
in caso di estinzione anticipata dei mutui
1. La Giunta regionale e' autorizzata:
a) a continuare a concorrere al pagamento degli interessi sui mutui
accesi a seguito di estinzione anticipata dei mutui di cui all'art.
1;
b) a continuare a concorrere al pagamento degli interessi sui mutui
di cui all'art. 1 a seguito di estinzione anticipata degli stessi.
2. Il concorso pubblico al pagamento degli interessi sui nuovi mutui
e' determinato nella misura pari alla stessa proporzione di
partecipazione prevista nei vecchi mutui oggetto di estinzione
anticipata.
3. Il concorso pubblico al pagamento degli interessi sui nuovi mutui
e' calcolato su un capitale non superiore al capitale residuo del
vecchio mutuo all'atto della estinzione e per un numero di rate non
superiore a quello mancante per il totale ammortamento del vecchio
mutuo.
4. Nel caso di estinzione anticipata di cui alla lett. b) del primo
comma il concorso pubblico al pagamento degli interessi e'
determinato nella misura pari alla stessa proporzione di
partecipazione prevista nei vecchi mutui oggetto di estinzione
tenendo conto del tasso Euroribor in vigore al momento della
estinzione stessa salvo diversa disposizione di legge.