REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 novembre 1999, n. 2121

Modalita' e criteri per la concessione di contributi relativi all'anno 1999 previsti dall'art. 5, II comma, lettere a), b), c), e), f), g), L.R. 22/90 *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- la L.R. 23 marzo 1990, n. 22 "Disposizioni di principio e                     
disciplina generale per la cooperazione", con la quale la Regione               
disciplina gli interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla           
qualificazione dell'impresa cooperativa;                                        
- l'art. 2 della medesima legge, secondo il quale la Regione                    
Emilia-Romagna promuove specifici interventi per facilitare la                  
promozione e la qualificazione dell'impresa cooperativa, in quanto              
operante nei settori di competenza regionale;                                   
- il comma primo dell'art. 5 della medesima legge, nel quale si                 
prevede la partecipazione della Regione al finanziamento della                  
progettazione di programmi di integrazione e sviluppo per i fini di             
cui all'art. 2 sopra richiamato;                                                
- il comma secondo dello stesso art. 5, secondo il quale i progetti             
possono essere presentati tramite le associazioni regionali di                  
rappresentanza del movimento cooperativo, da consorzi di cooperative            
e da piu' cooperative in forma associata;                                       
considerato che nel Bilancio di previsione della Regione                        
Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1999 lo stanziamento per i                
contributi relativi agli interventi nelle materie di cui alle lettere           
a), b), c), e), f) e g) dell'art. 5 e' previsto sul Capitolo di spesa           
n. 21205 "Contributi per il finanziamento delle progettazioni di                
programmi di integrazione e sviluppo inerenti le finalita' di cui               
all'art. 2, L.R. 22/90 (art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f),            
g), L.R. 23 marzo 1990, n. 22)" per quanto riguarda gli interventi              
relativi a materie di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), per un           
importo di Lire 550.000.000;                                                    
considerata la necessita' di definire le modalita' ed i criteri per             
l'attuazione degli interventi previsti all'art. 5, comma 2, lettere             
a), b), c), e), f), g) della L.R. 22/90, di indicare gli elementi ed            
i contenuti delle domande di contributo sui progetti di integrazione            
e sviluppo, nonche' specificare le procedure di esame dei progetti e            
di erogazione del contributo;ritenuto di dover prioritariamente                 
destinare il contributo regionale previsto all'art. 5 della L.R.                
22/90:                                                                          
- al sostegno di interventi realizzati in collaborazione tra imprese            
cooperative dell'Emilia-Romagna ed imprese cooperative delle Regioni            
italiane il cui sviluppo e' in ritardo ai sensi dell'art. 1 del                 
Regolamento CEE 2081/93 e dell'allegato allo stesso Regolamento;                
- al sostegno di progetti finalizzati alla qualificazione e al                  
miglioramento della qualita' della vita dei centri urbani, anche                
attraverso iniziative intersettoriali e/o di cooperative costituite             
da lavoratori provenienti dall'area del lavoro autonomo o                       
parasubordinato;                                                                
visto l'art. 4 "Priorita' e criteri" della citata L.R. 22/90;                   
vista la propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva;            
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle            
Attivita' produttive, dott. Uber Fontanesi in merito alla regolarita'           
tecnica e alla legittimita' del presente atto ai sensi dell'art. 4,             
comma 6 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione                
2541/95;                                                                        
su proposta dell'Assessore alle Attivita' produttive;                           
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di adottare i seguenti criteri in ordine alla concessione dei                
contributi regionali relativi all'anno 1999, di cui all'art. 5, comma           
2, lettere a), b), c), e), f), g), della L.R. 23 marzo 1990, n. 22:             
a) Oggetto del contributo                                                       
Sulla base di quanto disposto dall'art. 5 della L.R. 22/90, la                  
Regione partecipa al finanziamento della progettazione di programmi             
di integrazione e sviluppo della cooperazione, intesi come azioni di            
trasformazione, ammodernamento e innovazione delle imprese e delle              
strutture del settore cooperativo, con un particolare riferimento               
all'elaborazione progettuale e programmatica e alle attivita'                   
informative, di elaborazione scientifica e organizzativa, di                    
previsione, definizione, prefigurazione e concertazione di azioni               
complesse poste in essere dal settore cooperativo.                              
Sono considerati programmi di sviluppo quelli mirati alla diffusione,           
al rafforzamento e alla qualificazione dell'impresa cooperativa e               
delle condizioni che ne favoriscono lo sviluppo, fra cui servizi e              
sistemi informativi, organizzativi, logistici, formativi, di                    
comunicazione, di ricerca e produzione culturale, di promozione e               
simili.                                                                         
Sia i programmi di integrazione che quelli di sviluppo possono avere            
valenza di carattere settoriale e intersettoriale, sociale,                     
occupazionale, territoriale e ambientale e mirare a rafforzare la               
presenza della cooperazione in specifici settori e rafforzare,                  
prioritariamente, il contributo della cooperazione alla                         
qualificazione e al miglioramento della qualita' della vita dei                 
centri urbani con particolare riferimento alla mobilita',                       
l'innovazione delle attivita' produttive e distributive, il                     
miglioramento dei servizi di pubblica utilita'.                                 
b) Soggetti proponenti                                                          
Per i progetti di cui sopra la domanda di contributo puo' essere                
presentata da consorzi di cooperative, da consorzi temporanei fra               
imprese cooperative aventi sede operativa nel territorio della                  
regione Emilia-Romagna e da associazioni di cooperative. Essi possono           
essere realizzati sia direttamente dai soggetti proponenti che da               
societa' da questi incaricate.                                                  
I progetti sono di norma presentati tramite le associazioni di                  
categoria della cooperazione legalmente riconosciute a livello                  
regionale.                                                                      
L'appartenenza dei soggetti proponenti alle tipologie previste dalla            
L.R. 22/90 e dal presente atto e' verificata nel corso                          
dell'istruttoria tecnica e amministrativa.                                      
c) Contenuto dei progetti                                                       
I progetti possono riguardare una o piu' materie di cui alle lettere            
a), b), c), e), f), g) dell'art. 5 della L.R. 22/90.                            
I progetti debbono contenere i seguenti elementi:                               
- l'indicazione dei soggetti proponenti con l'esplicitazione dei                
requisiti necessari per essere ammessi al finanziamento come previsto           
al precedente punto b);                                                         
- tutte le domande vanno corredate da copia dei bilanci degli ultimi            
tre esercizi onde consentire la verifica di cui al comma 2 dell'art.            
4 della L.R. 22/90;                                                             
- l'indicazione della situazione socio-economica, occupazionale,                
territoriale ed aziendale su cui viene effettuato l'intervento, dei             
risultati attesi, dei soggetti coinvolti, delle risorse finanziarie             
ed organizzative impiegate, dei tempi previsti, delle procedure                 
attivate;                                                                       
- l'indicazione della materie di riferimento, di cui alle lettere a),           
b), c), e), f), g) dell'art. 5 della L.R. 22/90;                                
- l'indicazione esplicita e motivata dell'eventuale rispetto dei                
criteri di priorita' di cui all'art. 4 della L.R. 22/90;                        
- i costi espressi in maniera analitica nelle diverse voci di spesa;            
- il contributo richiesto.                                                      
d) Procedure                                                                    
Ai fini della concessione del contributo le domande in bollo, redatte           
sulla base del fac-simile Allegato 1 al presente atto, debbono essere           
indirizzate all'Assessorato Attivita' produttive, Servizio Sviluppo             
della PMI e dell'Artigianato. Le domande debbono essere presentate              
entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione nel Bollettino                 
Ufficiale regionale della presente delibera. Nel caso che le domande            
siano presentate da consorzi, esse dovranno essere firmate dal legale           
rappresentante e corredate del certificato di iscrizione all'Albo               
prefettizio del consorzio, se costituito in forma cooperativa. Nel              
case siano presentate da altre forme associative di cooperative,                
dovranno essere firmate dal legale rappresentante delle cooperative             
proponenti ed essere corredate dal certificato di iscrizione all'Albo           
prefettizio delle cooperative coinvolte nel progetto. Le firme devono           
essere autenticate.                                                             
Occorre produrre anche copia autenticata dell'estratto del libro soci           
o una dichiarazione a firma del legale rappresentante con l'elenco              
dei soci aggiornato alla data di presentazione delle domande, dai               
quali si evinca la forma giuridica delle imprese associate.                     
L'istruttoria tecnica ed amministrativa e' svolta dall'Ufficio                  
Politiche industriali, tenendo conto dei criteri di priorita'                   
previsti dall'art. 4 della L.R. 22/90.                                          
e) Criteri di valutazione                                                       
Si adotta per l'esame e la selezione dei progetti da finanziare uno             
schema di valutazione basato sui criteri di cui all'art. 4 della L.R.           
22/90 e sul contributo del progetto all'integrazione e allo sviluppo            
del settore cooperativo, finalita' dell'art. 5 della legge citata,              
sulla base della seguente metodologia:                                          
- per quanto riguarda la lettera a) dell'art. 4 si esamineranno i               
progetti alla luce delle caratteristiche di innovativita' nelle                 
tecnologie e nell'organizzazione produttiva e, quindi, di contributo            
alla crescita della capacita' competitiva delle imprese;                        
- per quanto riguarda la lettera b) dell'art. 4 si valutera' il                 
contributo fornito dal progetto all'adozione di tecnologie e metodi             
di produzione compatibili con l'ambiente e, piu' in generale, al                
miglioramento dell'impatto ambientale dell'attivita' produttiva;                
- per quanto riguarda la lettera c) dell'art. 4 si valutera' il                 
contributo dato dal progetto in termini di sostegno dell'occupazione,           
di miglioramento dei servizi alle fasce sociali piu' deboli (anziani,           
malati, ecc.), di contributo alla soluzione di rilevanti problemi di            
carattere sociale;                                                              
- per quanto riguarda la lettera d) dell'art. 4 si valutera' il                 
contributo del progetto allo sviluppo delle aree in declino                     
industriale o delle aree rurali svantaggiate ai sensi del Regolamento           
CEE 2081/93.                                                                    
In relazione al contributo che i progetti apportano agli obiettivi              
dell'integrazione e dello sviluppo del settore cooperativo, i                   
progetti stessi verranno valutati con riferimento seguenti obiettivi:           
- contributo alla finalita' della collaborazione attivata tra imprese           
cooperative dell'Emilia-Romagna ed imprese cooperative delle Regioni            
italiane il cui sviluppo e' in ritardo ai sensi dell'art. 1 del                 
Regolamento CEE 2081/93 e dell'allegato allo stesso Regolamento,                
- contributo alla finalita' della qualificazione e del miglioramento            
della qualita' della vita dei centri urbani, anche attraverso                   
iniziative intersettoriali e/o di cooperative costituite da                     
lavoratori provenienti dall'area del lavoro autonomo o                          
parasubordinato.                                                                
Si ritiene di stabilire punteggi variabili da 0 a 5 per ciascuno dei            
criteri ex art. 4 e da 0 a 15 per gli obiettivi dell'integrazione e             
dello sviluppo.                                                                 
f) Contributo regionale                                                         
La Regione concede contributi al finanziamento dei progetti fino ad             
un massimo del 50% del costo del progetto e con un tetto massimo di             
Lire 100.000.000. Le modalita' di erogazione del contributo sono in             
due soluzioni: il 50% anticipatamente, dietro presentazione di                  
fidejussione bancaria o assicurativa e il restante 50% a saldo una              
volta conclusa e debitamente rendicontata l'attivita' prevista.                 
Il contributo viene comunque erogato sulla base delle spese                     
effettivamente sostenute e documentate.                                         
La documentazione di spesa richiesta e' costituita da un rendiconto             
analitico a firma del legale rappresentante del beneficiario del                
contributo, dalle fatture o da note di addebito, debitamente                    
quietanzate, in caso di soggetti senza obbligo di fatturazione, se si           
tratta di prestazioni professionali, da dichiarazione sostitutiva di            
atto di notorieta' per le ore di lavoro prestate dal personale                  
interno e da dichiarazione di spesa relativa al calcolo delle spese             
generali (nella misura massima del 5% della spesa complessiva                   
ammessa) inerenti il progetto a firma del legale rappresentante.                
In alternativa il soggetto attuatore puo' presentare elenco analitico           
delle voci di spesa riportante per ciascuno di essi numero, causale,            
importo, data di emissione, data di quietanza e ragione sociale del             
fornitore in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'           
a firma del legale rappresentante;                                              
2) di rimandare ad un successivo atto adottato dal Direttore generale           
competente per materia, sulla base dell'istruttoria delle domande               
pervenute, la concessione, la quantificazione del contributo e                  
l'impegno delle ricorse finanziarie nei limiti dell'importo iscritto            
sul Capitolo n. 21205 "Contributi per il finanziamento delle                    
progettazioni di programmi di integrazione e sviluppo inerenti le               
finalita' di cui all'art. 2, L.R. 22/90 (art. 5, comma 2, lettere a),           
b), c), e), f), g), L.R. 23 marzo 1990,  n.22)" del Bilancio per                
l'esercizio finanziario 1999;                                                   
3) di dare atto che alla liquidazione dei contributi e all'emissione            
della richiesta dei titoli di pagamento provvedera' il Responsabile             
del Servizio competente per materia con propri atti formali, ai sensi           
delle Leggi regionali 31/77, 40/94 e della deliberazione 2541/95                
secondo le modalita' indicate al punto 1, lettera f) (contributo                
regionale) del presente atto;                                                   
4) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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