REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 1999, n. 960

Approvazione della Direttiva per il rilascio delle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera in attuazione della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visti:                                                                          
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 concernente "Riforma del sistema                 
regionale e locale";                                                            
- in particolare l'art. 122 recante "Funzioni degli Enti locali in              
materia di inquinamento atmosferico" che prevede la delega alle                 
Province delle funzioni amministrative contemplate dal DPR 24 maggio            
1988, n. 203, da esercitarsi sulla base anche di direttive regionali;           
ritenuto pertanto di adottare una direttiva sull'esercizio delle                
predette funzioni delegate al fine di uniformare le procedure                   
amministrative fra le Province nonche' adeguare dette procedure alle            
misure di semplificazione che prevedono, tra l'altro, l'attivazione             
dello sportello unico di cui all'art. 70 della L.R. n. 3 del 1999;              
ritenuto altresi' di dare nel contempo attuazione al paragrafo III,             
punto 18 del DPCM 21 luglio 1989 che attribuisce alle Regioni la                
facolta' di rilasciare autorizzazioni generali per alcune attivita' a           
ridotto inquinamento atmosferico;                                               
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio              
1995, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state fissate le           
direttive dell'esercizio delle funzioni dirigenziali;                           
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Promozione Indirizzo e Controllo ambientale, dott. Sergio Garagnani,            
in merito alla regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi                  
dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e successive           
modificazioni e del punto 3.2 della deliberazione 2541/95;                      
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale dell'Area               
Ambiente dott.ssa Leopolda Boschetti, in merito alla legittimita'               
della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma,                
della L.R. 41/92 e del punto 3.1 della delibera 2541/95;                        
su proposta dell'assessore al Territorio, Programmazione ed Ambiente,           
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di adottare la direttiva per il rilascio delle autorizzazioni                
delle emissioni in atmosfera allegata e parte integrante del presente           
atto;                                                                           
2) di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione nel            
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
Direttiva per il rilascio delle autorizzazioni delle emissioni in               
atmosfera in attuazione della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del            
sistema regionale e locale"                                                     
Premessa nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 52            
del 26 aprile 1999, e' stata pubblicata la L.R. 21 aprile 1999, n. 3            
recante, tra l'altro, norme in materia di inquinamento atmosferico.             
L'art. 122, comma 4, punto a) della citata legge delega alla Province           
le funzioni amministrative di cui agli articoli 6, 7, 8, 10, 12, 13,            
14 e 15 del DPR 24 maggio 1988, n. 203.                                         
Queste direttive servono per uniformare le procedure autorizzative e            
sostituiscono tutte le precedenti disposizioni in materia.                      
1. Campo di applicazione DPR 24 maggio 1988, n. 203                             
Il DPR 24 maggio 1988, n. 203, secondo quanto specificato ai punti              
1), 2), 3), 4) del DPCM 21 luglio 1989, si applica:                             
- agli stabilimenti od altri impianti fissi adibiti ad usi                      
industriali o di pubblica utilita' che provocano inquinamento,                  
compresi gli impianti di imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto           
1985, n. 443.                                                                   
Non si applica:                                                                 
- agli impianti destinati alla difesa nazionale;                                
- agli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione                  
industriale (soggetti al DPR 22 dicembre 1970, n. 1391);                        
- agli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione;                
- agli impianti di emergenza;                                                   
- agli impianti di sicurezza;                                                   
- ai laboratori di analisi e di ricerca;                                        
- agli impianti di produzione di energia elettrica tramite sistemi              
eolici, fotovoltaici e solari;                                                  
- agli impianti pilota per prove, ricerche sperimentali,                        
individuazioni di prototipi;                                                    
- i depositi di oli minerali e gas liquefatti, ai sensi del DPR 25              
luglio 1991.                                                                    
La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia            
elettrica di potenza superiore a 300 MW termici e' riservata alla               
competenza dello Stato, ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettera g)              
del DLgs 31 marzo 1998, n. 112, che si avvale della Provincia ai fini           
dell'espressione del parere di cui all'art. 17, comma 2 del DPR                 
203/88.                                                                         
Ai fini dell'applicazione della legge si ricorda che uno stabilimento           
puo' essere costituito da piu' impianti.                                        
L'impianto, ai sensi della Direttiva 99/13/CE, e' un'unita' tecnica             
permanente in cui sono svolte una o piu' attivita' che siano                    
tecnicamente connesse con le attivita' svolte nel sito suddetto e               
possano influire sulle emissioni.                                               
Le linee produttive possono comprendere a loro volta piu' punti di              
emissione derivanti da una o piu' apparecchiature.                              
2. Domande di autorizzazione                                                    
Le domande di autorizzazione presentate ai sensi degli artt. 6 e 15             
del DPR 24 maggio 1988 n. 203, devono riportare i punti di emissione            
nuovi o modificati, oggetto di autorizzazione. Tali domande sono                
comunque accompagnate dal quadro riassuntivo di tutte le altre                  
emissioni dello stabilimento.                                                   
Quando in uno stabilimento e' presente un numero molto elevato di               
punti di emissione o produzioni non collegate tra loro, possono                 
essere presentate piu' domande di autorizzazione, in relazione ai               
gruppi di emissione corrispondenti alle diverse produzioni.                     
Non sono soggette ad autorizzazione preventiva le modifiche                     
all'impianto che non comportino variazioni qualitative delle                    
emissioni inquinanti ovvero variazione del flusso complessivo di                
massa o delle singole emissioni dell'impianto non superiori al 10%              
per il periodo di validita' dell'autorizzazione, anche ai sensi                 
dell'art. 2 punto 4 della Direttiva 99/13/CE dell'11 marzo 1999.                
Qualsiasi modifica e' comunque da considerarsi modifica sostanziale,            
e come tale soggetta ad autorizzazione preventiva, in presenza di               
sostanze cancerogene e/o teratogene e/o mutagene e di tossicita' e              
cumulabilita' particolarmente elevate, ai sensi dell'art. 4.3 del DPR           
25 luglio 1991.                                                                 
La domanda deve essere redatta conformemente al Modello A ed                    
accompagnata dalla Scheda informativa generale per l'inquinamento               
atmosferico di cui agli allegati alle presenti direttive.                       
3. Istruttoria e pareri                                                         
Lo sportello unico, ove costituito, ricevuta la domanda, provvedera'            
a trasmettere la stessa a:                                                      
- Provincia;                                                                    
- ARPA per la relativa istruttoria tecnica;                                     
- Sindaco del Comune interessato per il parere ex art. 7.4 del DPR              
203/88 in merito ai relativi aspetti di compatibilita' urbanistica.             
4. Autorizzazioni                                                               
4.1 Autorizzazione ordinaria                                                    
La Provincia per il rilascio dell'autorizzazione si accerta che siano           
previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento           
atmosferico. A tal fine essa puo' avvalersi dei criteri generali                
individuati dal Direttore generale all'Ambiente con proprio atto n.             
4606 del 4 giugno 1999 come elaborati dal CRIAER con i pareri n. 2502           
del 17 settembre 1990, n. 2811 dell'11 febbraio 1991, n. 2847 del 20            
maggio 1991, n. 3642 del 16 aprile 1992 e n. 3726 del 6 luglio 1992 o           
delle migliori tecnologie disponibili intese come sistema tecnologico           
adeguatamente verificato e sperimentato che consente il contenimento            
e/o la riduzione delle emissioni a livelli accettabili per la                   
protezione della salute e dell'ambiente, sempreche' l'applicazione di           
tali misure non comporti costi eccessivi.                                       
4.2 Autorizzazione generale                                                     
Sono autorizzate in via generale, le attivita' a ridotto inquinamento           
atmosferico cosi' come definite all'art. 4, comma 2, del DPR 25                 
luglio 1991.                                                                    
5. Modalita' di rilascio dell'autorizzazione ordinaria                          
L'Amministrazione provinciale, provvede al rilascio o al diniego                
dell'autorizzazione ordinaria nel rispetto dei termini previsti dal             
DPR 20 ottobre 1998, n. 447 per la conclusione dei procedimenti                 
amministrativi.                                                                 
Le autorizzazioni devono contenere indicazioni in merito a:                     
- quantita' e qualita' delle emissioni;                                         
- metodi di campionamento ed analisi da adottare per la verifica dei            
valori di emissione;                                                            
- periodicita' e tipologia dei controlli che l'azienda e' tenuta a              
svolgere per il controllo delle proprie emissioni;                              
- termine ultimo per la messa a regime degli impianti di nuova                  
realizzazione.                                                                  
I lavori per la realizzazione degli impianti potranno avvenire solo a           
seguito del rilascio dell'autorizzazione.                                       
6. Condizioni per l'autorizzazione generale                                     
6.1 Attivita' a ridotto inquinamento atmosferico                                
Sono soggette ad autorizzazione generale le domande relative ad                 
attivita' a ridotto inquinamento atmosferico di cui all'art. 4 del              
DPR 25 luglio 1991, che attestano, secondo lo schema dell'Allegato B,           
la quantita' delle materie prime ed ausiliarie impiegate nel ciclo              
produttivo, nel rispetto di quanto previsto all'Allegato 2 al citato            
DPR. Le quantita' massime di materie prime ed ausiliarie indicate               
nell'Allegato 2 al DPR 25 luglio 1991 sono da intendersi come quelle            
complessivamente utilizzate nell'impianto cosi' come definito al                
comma 1. Al fine della verifica, le suddette aziende sono tenute alla           
redazione di un registro, dalle pagine numerate bollate dall'ARPA, su           
cui annotare i consumi delle medesime, da tenere a disposizione della           
suddetta Agenzia regionale e degli altri organi di controllo. Tali              
domande si intendono autorizzate con la ricezione da parte dello                
sportello unico.                                                                
L'autorizzazione in via generale non si applica quando tra le materie           
prime ed ausiliarie figurano sostanze cancerogene e/o teratogene e/o            
mutagene e le sostanze di tossicita' e cumulabilita' particolarmente            
elevate, ai sensi dell'art. 4.3 del DPR 25 luglio 1991.                         
6.2 Attivita' ad inquinamento atmosferico poco significativo                    
Le attivita' esistenti e nuove ad inquinamento atmosferico poco                 
significativo, di cui all'art. 2 del DPR 25 luglio 1991, non sono               
soggette ad autorizzazione ai sensi del DPR 24 maggio 1988, n. 203.             
7. Attivazione degli impianti                                                   
L'impresa, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in                  
esercizio degli impianti, ne da' comunicazione a mezzo lettera                  
raccomandata all'Amministrazione provinciale e al Sindaco del Comune.           
Terminata la fase di messa a punto e collaudo entro la data ultima              
fissata nell'autorizzazione, l'impresa procede alla messa a regime              
degli impianti.                                                                 
L'impresa provvedera' ad effettuare almeno tre controlli delle                  
emissioni dei nuovi impianti a partire dalla data di messa a regime             
degli stessi in un periodo di 10 giorni.                                        
Tali controlli dovranno essere effettuati utilizzando le metodiche              
indicate dall'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione: uno il primo             
giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto               
dall'azienda.      Entro 15 giorni dalla data di messa a regime                 
dell'impianto nuovo o modificato l'impresa e' tenuta a trasmettere,             
tramite raccomandata a.r., all'Amministrazione provinciale, i dati              
rilevati.                                                                       
L'Amministrazione provinciale, avvalendosi di ARPA, si accerta della            
regolarita' dei controlli effettuati e dei dispositivi di prevenzione           
dell'inquinamento installati, nonche' il rispetto dei valori limite             
di emissione indicati nell'autorizzazione entro 120 giorni dalla data           
di ricezione della comunicazione di cui al punto precedente. Tali               
accertamenti non si effettuano per le aziende registrate EMAS, e per            
le aziende certificate ISO 14001.                                               
8. Controllo delle aziende e delle emissioni                                    
I controlli sugli impianti previsti dagli artt. 7, comma 5; 8, commi            
2 e 3 del DPR 24 maggio 1988, n. 203 devono essere effettuati con le            
seguenti modalita':                                                             
- per la verifica dei valori prescritti nell'autorizzazione, fatte              
salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero                      
dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione ai             
sensi dell'art. 3, comma 2, punto b) del DPR 203/88, devono essere              
utilizzati i metodi di prelievo ed analisi adottati da UNICHIM;                 
- per l'effettuazione delle verifiche e' necessario che i condotti di           
adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di              
prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto                
specificamente indicato dal metodo UNICHIM M.U. 422;                            
- per quanto riguarda l'accessibilita' alle prese di misura, devono             
essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa                 
vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro           
ai sensi del DLgs 626/94;                                                       
- per la valutazione dei risultati si stabilisce che i limiti di                
emissione si intendono rispettati quando il valore medio di tre                 
campionamenti aventi una durata di 30 minuti ognuno, effettuati in              
modo casuale, nell'arco della giornata lavorativa, risulta inferiore            
o uguale al valore massimo indicato nell'autorizzazione.                        
8.1 Autocontrolli                                                               
L'impresa esercente l'impianto e' tenuta ad effettuare i controlli              
alle proprie emissioni secondo le modalita' e con la frequenza                  
indicate nell'autorizzazione.                                                   
La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le                 
caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei                   
prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine                 
numerate e bollate dall'ARPA e tenuto a disposizione della suddetta             
Agenzia regionale e degli altri organi di controllo.                            
Nel caso di emissioni di materiale particolato dotate di filtri a               
maniche rispondenti alla migliore tecnologia disponibile, gli                   
autocontrolli sono sostituiti dall'installazione sui filtri di                  
pressostati differenziali atti alla verifica del buon funzionamento             
dei filtri medesimi. I dati registrati dai pressostati dovranno                 
essere annotati dall'azienda sul registro suddetto.                             
Per le aziende registrate EMAS e certificate ISO 14001 gli                      
autocontrolli sono effettuati a norma di quanto previsto dai relativi           
sistemi di gestione ambientale.                                                 
8.2 Attivita' di vigilanza                                                      
L'ARPA, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza e secondo               
quanto previsto nella L.R. 19 aprile 1995, n. 44, effettua gli                  
opportuni controlli tesi a verificare la conformita' del progetto               
autorizzato, le misure di prevenzione dell'inquinamento atmosferico             
adottate, nonche' il rispetto delle disposizioni relative agli                  
autocontrolli ed i risultati degli stessi.                                      
L'ARPA effettua i controlli sulle emissioni previsti nel comma 3                
dell'art. 8 del DPR 24 maggio 1988, n. 203; essa effettua anche i               
controlli richiesti dall'Amministrazione provinciale sia a campione             
che per specifiche esigenze emergenti. Il numero dei controlli da               
effettuarsi annualmente viene programmato secondo le esigenze                   
previste nel piano di lavoro dell'ARPA predisposto in base alla L.R.            
19 aprile 1995, n. 44.                                                          
Qualora nelle attivita' di controllo venissero rilevate                         
irregolarita', superamenti dei valori limite di emissione fissati               
nell'autorizzazione, omissione degli autocontrolli o delle misure di            
prevenzione, l'ARPA, fermo restando gli adempimenti giudiziari                  
previsti, dovra' darne tempestiva comunicazione alla Provincia per i            
successivi atti amministrativi di competenza.                                   
L'ARPA deve comunicare periodicamente alla Provincia le risultanze              
dei controlli effettuati.                                                       
Per le attivita' di recupero di rifiuti le autorizzazioni alle                  
emissioni in atmosfera, rilasciate dalle Province ai sensi del                  
precedente punto 4.1, soddisfano i requisiti di cui agli artt. 28 e             
33 del DLgs n. 22 del 1997 secondo quanto previsto all'art. 122 della           
L.R. 21 aprile 1999, n. 3.                                                      
9. Inosservanza delle prescrizioni                                              
In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute                            
nell'autorizzazione la Provincia provvede ai sensi di quanto indicato           
all'art. 10 del DPR 203/88, e secondo la gravita' delle infrazioni:             
a) alla diffida, indicando il termine entro il quale l'impresa dovra'           
eliminare le irregolarita';                                                     
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attivita' gia'                   
autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni             
di pericolo per la salute e/o per l'ambiente;                                   
c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, in            
caso di mancato adeguamento ad eventuali prescrizioni imposte con la            
diffida ed in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni           
di pericolo e di danno per la salute e/o per l'ambiente.                        
Gli atti di cui ai precedenti punti a), b) e c) vanno notificati                
all'impresa e all'ARPA per gli adempimenti di competenza.                       
ALLEGATO A                                                                      
(in bollo)                                                                      
Modello di domanda di autorizzazione per la costruzione la modifica o           
il trasferimento di un impianto con emissioni in atmosfera (artt. 6,            
15a, 15b, DPR 24 maggio 1988, n. 203)                                           
Allo sportello unico comunale di . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . per il successivo inoltro a:                                              
All'Amministrazione provinciale di                                              
Al Sindaco del Comune di                                                        
All'ARPA Sezione provinciale di                                                 
Il sottoscritto                                                                 
in qualita' di titolare/legale rappresentante della Ditta/Ente                  
con sede legale in Comune di . . . . . . . . . . . . . . . (Provincia           
di   )                                                                          
Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n.            
c.a.p. . . . . . . fa domanda di autorizzazione, ai sensi dell'art. .           
. . del DPR 24 maggio 1988, n. 203 per gli scarichi in atmosfera                
derivanti dall'attivita' di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. che si intende svolgere negli impianti da costruire, o modificare,            
o trasferire in comune di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
(Provincia di . . . . . . . . . . . . . . ), Via . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . n. . . ., c.a.p. . . . . .                            
Si impegna inoltre a mettere a regime gli impianti entro la data                
indicata nell'Allegato . . . . . . . Quadro riassuntivo delle                   
emissioni.                                                                      
Si allega alla presente:                                                        
- scheda informativa generale per l'inquinamento atmosferico                    
compilata in ogni sua parte.                                                    
data                                                                            
  timbro e firma del richiedente                                                
. . . . . . . . . . . . . . . . .                                               
Scheda informativa generale inquinamento atmosferico ai sensi del DPR           
24 maggio 1988, n. 203                                                          
1) Ragione sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               
2) Ubicazione insediamento: 2.1 Via . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . n. civico . . . . . localita' . . . . . . . . . . . . . . .           
c.a.p. . . . . . Comune . . . . . . . . . . . (Provincia . . . . . .            
. . . .) Coordinate UTM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 
3) Tipo di attivita' svolta e/o produzione specifica                            
3.1 Classificazione ISTAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . n. impianti (l'impianto e' l'insieme di linee produttive                  
finalizzate ad una specifica produzione): . . . . . . . . . . . . . .           
. . n. linee produttive per impianto: . . . . . . . . . . . . . . . .           
.  n. addetti: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
.  Compilatore della scheda: cognome . . . . . . . . . . . . . . . .            
. nome . . . . . . . . . . . . . . . telefono: . . . . . . . . . .              
fax: . . . . . . . . . . data, . . . . . . . . . . . .                          
4) Documentazione generale da allegare alla presente scheda: 4.1                
stralcio della mappa topografica (1:2000) nella quale siano                     
evidenziati oltre all'insediamento gli edifici prossimi e la loro               
altezza; 4.2 planimetria generale dell'insediamento in scala                    
adeguata, nella quale siano individuate le aree occupate da ciascun             
impianto e da ciascuna linea produttiva ed i punti di emissione                 
contrassegnati da un numero progressivo;                                        
5) Documentazione da allegare per ogni impianto e linea produttiva:             
5.1 descrizione dettagliata del ciclo produttivo con indicazioni                
circa i tempi di utilizzazione dei singoli impianti (in ore/giorno e            
giorni/anno) e la precisazione dei tempi necessari alla fermata ed al           
raggiungimento del regime; 5.2 schema semplificato del processo                 
(diagramma a blocchi) con l'indicazione dei singoli punti d'emissione           
(camini, sfiati, torce, aspirazioni da ambiente di lavoro)                      
contrassegnati con un numero progressivo (vedi punto 4.2); 5.3 elenco           
delle materie prime utilizzate annualmente in ogni punto del ciclo              
produttivo (in mc o Mg) con l'indicazione del consumo delle stesse              
per ciclo di lavorazione (con le stesse unita' di misura) e scheda              
tossicologica di ogni sostanza usata; 5.4 elenco dettagliato degli              
intermedi prodotti annualmente per ciclo di lavorazione (in mc o Mg)            
con l'indicazione della loro destinazione; 5.5 elenco dettagliato               
annuale dei prodotti per ciclo di lavorazione (in mc o Mg, n. di                
pezzi) ed indicazione della loro destinazione; 5.6 elenco dettagliato           
dei combustibili utilizzati annualmente (in mc o Mg) con indicazioni            
in merito alla percentuale di zolfo presente negli stessi e loro                
impiego; 5.7 Quadro riassuntivo delle emissioni completo in ogni sua            
voce in accordo con il particolare numero progressivo. Per i dati               
relativi alle emissioni (portata, concentrazione, temperatura),                 
occorre indicare se sono stati ricavati da misure (ed in questo caso            
occorre fornire copia dei certificati di analisi), ovvero ricavati              
mediante calcolo teorico (ed in questo caso occorre indicare il                 
procedimento del calcolo). Nel caso di ristrutturazione o modifica              
devono essere indicati i dati di emissione relativi alla situazione             
esistente e futura.                                                             
6) Quadro riassuntivo dei serbatoi di stoccaggio di prodotti                    
petroliferi, basso bollenti, solventi, sostanze pericolose, ecc ...             
completo in ogni sua voce come da modello allegato.                             
7) Scheda relativa a ciascun impianto termico di produzione di                  
energia termica per uso tecnologico avente potenzialita' superiore od           
uguale a 580 kW, completa in ogni sua voce, come da modello allegato.           
8) Informazioni relative agli impianti di abbattimento: 8.1                     
descrizione dettagliata dell'impianto ed indicazioni in merito al               
rendimento dell'impianto stesso in relazione alle caratteristiche               
chimico-fisiche degli inquinanti da abbattere; 8.2 disegno quotato              
dell'impianto di abbattimento; 8.3 specificazione dei metodi di                 
indagine e degli studi eseguiti per accertare il rendimento di                  
abbattimento; 8.4 scheda contenente i parametri tecnici                         
caratteristici, compilata per ogni impianto di abbattimento, come da            
modello allegato.                                                               
ALLEGATO B                                                                      
(in bollo)                                                                      
Modello di domanda di autorizzazione con procedura semplificata per             
la costruzione, modifica o trasferimento di un impianto con emissioni           
in atmosfera (artt. 6, 15a, 15b, DPR 24 maggio 1988, n. 203)                    
rientrante nell'elenco delle attivita' a ridotto inquinamento                   
atmosferico, di cui all'Allegato 2 al DPR 25 luglio 1991                        
Allo sportello comunale di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              
per il successivo inoltro a:                                                    
All'Amministrazione provinciale di                                              
Al Sindaco di                                                                   
Alla Sezione provinciale dell'ARPA di                                           
Il sottoscritto                                                                 
in qualita' di legale rappresentante della ditta                                
con sede legale in comune di                                                    
(Provincia di   )                                                               
Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. . .            
. . . c.a.p.                                                                    
fa domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. . . . del DPR 24                
maggio 1988, n. 203 per le emissioni in atmosfera derivanti                     
dall'attivita' di                                                               
da svolgere/svolta attualmente/da trasferire negli impianti da                  
ubicarsi/ubicati in comune di . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             
(Provincia di . . . . . . . . . . . . . .), Via . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . n. . . . . . , c.a.p. . . . . . .           
. si impegna inoltre a mettere a regime gli impianti entro la data .            
. . . . . .                                                                     
Elenco e quantita' delle materie prime ed ausiliarie impiegate nel              
ciclo tecnologico:                                                              
   kg/giorno                                                                    
   kg/giorno                                                                    
   kg/giorno                                                                    
   kg/giorno                                                                    
   kg/giorno                                                                    
   kg/giorno                                                                    
   kg/giorno                                                                    
   kg/giorno                                                                    
Si dichiara inoltre di non superare i quantitativi di materie prime             
sopra indicate, riferiti al consumo dell'impianto, ed in ogni caso a            
non superare i quantitativi massimi ed i parametri indicati                     
nell'Allegato 2 al DPR 25 luglio 1991 e di non impiegare sostanze               
cancerogene e/o teratogene e/o mutagene e sostanze di tossicita' e              
cumulabilita' particolarmente elevate.                                          
A tale riguardo si impegna infine alla tenuta di un Registro, dalle             
pagine numerate e bollate dall'Autorita' preposta al controllo su cui           
annotare i consumi di materie prime ed ausiliarie, da tenere a                  
disposizione della suddetta Autorita'.                                          
data . . . . . . . . . . . . . .                                                
timbro e firma del richiedente                                                  

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina