REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 giugno 1999, n. 921

Criteri attuativi della L.R. 43/97 concernente interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. 12 dicembre 1997, n. 43, avente per oggetto "Interventi           
a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo.                  
Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37";                                  
dato atto che i sottoindicati articoli della L.R. 43/97 affidano alla           
Giunta regionale il compito di definire:                                        
Art. 3, comma 6:                                                                
- le azioni ammissibili alle operazioni di credito a breve e medio              
termine;                                                                        
- l'intensita' massima dell'aiuto;                                              
- la durata del prestito nel rispetto del massimale previsto;                   
- le eventuali priorita' territoriali.                                          
Art. 4:                                                                         
- il numero minimo di produttori aderenti all'organismo di garanzia;            
- le misure dei contributi regionali;                                           
- i criteri specifici per l'ammissione ai contributi e le modalita'             
di erogazione dei contributi stessi;                                            
- i termini per la presentazione delle domande e le priorita' per la            
loro valutazione;                                                               
- i criteri cui gli organismi di garanzia devono attenersi                      
nell'individuazione dei beneficiari delle operazioni agevolate nel              
rispetto dell'art. 12 della Legge 241/90.                                       
Art. 6, comma 1:                                                                
- le modalita' di controllo sugli organismi beneficiari dei                     
contributi regionali;                                                           
ritenuto pertanto di dovere procedere, sulla base dei principi                  
stabiliti dalla citata L.R. 43/97, alla definizione delle modalita'             
applicative e dei criteri attuativi per la concessione e l'erogazione           
dei contributi previsti;                                                        
considerato che l'elaborato tecnico predisposto dalla Direzione                 
generale Agricoltura e' stato trasmesso alla Commissione Europea per            
l'esame sulla compatibilita' delle disposizioni d'applicazione degli            
aiuti stessi rispetto alla disciplina comunitaria in materia;                   
preso atto della comunicazione CE n. SG(98)D9016 del 28 ottobre 1998,           
trasmessa alla Regione Emilia-Romagna dalla Rappresentanza permanente           
d'Italia presso l'Unione Europea con nota n. 7375 del 9/11/1998, con            
la quale la Commissione Europea, con riferimento ai criteri attuativi           
di cui sopra, valuta con esito favorevole gli aiuti indicati ai punti           
3 (garanzie), 4.1 (prestiti d'esercizio), 4.2.1 (esclusivamente per             
quanto riguarda gli aiuti per l'acquisto di terreni), 4.2.2 (aiuti a            
seguito di calamita' naturali) e 5 (aiuti per azioni d'assistenza               
tecnica) e rimanda ad esame e decisione separati gli aiuti indicati             
al punto 4.2.1 (esclusi quelli per l'acquisto di terreni) in quanto             
rientranti nel campo di applicazione dell'art. 12, paragrafo 4 del              
Regolamento (CE) 950/97;                                                        
considerato che, in adempimento a quanto richiesto dalla Commissione            
Europea con la lettera soprarichiamata, il predetto elaborato tecnico           
contenente i criteri attuativi della L.R. 43/97 e' stato pertanto               
trasmesso, dal Presidente della Regione Emilia-Romagna, ai competenti           
organismi per la notifica a titolo dell'art. 29 del Reg. (CE) 950/97;           
preso atto della lettera prot. n. 28940 del 19 maggio 1999 con la               
quale il Direttore della Divisione VI Agricoltura della CE, nel                 
comunicare la conformita' degli aiuti rientranti nel campo di                   
applicazione dell'art. 12, paragrafo 4 del Reg. (CE) 950/97, invita             
la Regione Emilia-Romagna a voler notificare il testo definitivo                
approvato dalla Giunta regionale ai fini dell'avvio della procedura             
di decisione prevista dall'art. 30 del citato Regolamento;                      
ravvisata pertanto la necessita' di procedere all'adozione dei                  
criteri attuativi, in modo da consentire la rapida attivazione degli            
aiuti sui quali la Commissione ha gia' espresso il proprio assenso              
definitivo, subordinando nel contempo l'erogazione dei contributi               
regionali sui prestiti a medio termine indicati al punto 4.2.1                  
(esclusi quelli per l'acquisto dei terreni), alla conclusione                   
dell'iter di approvazione da parte della Unione Europea, cosi' come             
stabilito dall'art. 8 della L.R. 43/97;                                         
viste:                                                                          
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 in data 4 luglio              
1995, esecutiva, recante "Direttive della Giunta regionale per                  
l'esercizio delle funzioni dirigenziali";                                       
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1396 in data 31 luglio             
1998, esecutiva ai sensi di legge;                                              
dato atto che in detta deliberazione 1396/98 non e' stata conferita             
la responsabilita' del Servizio Aiuti alle imprese;                             
visto in proposito il punto 4.1.1.10 della deliberazione della Giunta           
regionale 2541/95;                                                              
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale                 
Agricoltura dott. Dario Manghi, in merito alla regolarita' tecnica ed           
alla legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,           
sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e del punto 3.1                 
dell'atto deliberativo della Giunta regionale  n.2541 del 4 luglio              
1995;                                                                           
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;                                     
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di stabilire, nel testo allegato al presente atto quale parte                
integrante e sostanziale, i criteri attuativi dei programmi regionali           
di cui alla L.R. 12 dicembre 1997, n. 43;                                       
2) di dare atto che, per i motivi indicati in premessa, l'erogazione            
dei contributi sui prestiti indicati al punto 4.2.1 dei criteri                 
attuativi, con esclusione di quelli per l'acquisto dei terreni,                 
rimane subordinata alla definitiva approvazione da parte della Unione           
Europea;                                                                        
3) di notificare la presente deliberazione ai competenti organi                 
comunitari ai fini di esame e decisione a titolo dell'art. 30 del               
Regolamento (CE) 950/97;                                                        
4) di disporre che il presente atto venga pubblicato nel Bollettino             
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 7 della              
L.R. 43/97.                                                                     
ALLEGATO                                                                        
Criteri attuativi dei programmi regionali di cui alla L.R. 12                   
dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme collettive di                
garanzia nel settore agricolo"                                                  
1) Finalita'                                                                    
Con la L.R. 12 dicembre 1997, n. 43 la Regione Emilia-Romagna                   
intende, tramite gli organismi di garanzia, rendere piu' rapidi,                
incisivi e snelli i meccanismi di concessione degli aiuti di cui                
all'art. 1, punto 2, lettere a) e b) a favore delle imprese agricole            
associate.                                                                      
Per il perseguimento di queste finalita' la Regione puo' altresi'               
finanziare programmi di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria,            
messi in atto dagli stessi organismi, aventi come scopo la diffusione           
dell'informazione e delle opportunita' cui i soci possono accedere e,           
infine, di allargare la base associativa.                                       
La Regione, tuttavia, garantisce, tramite gli altri strumenti                   
legislativi in vigore, l'accesso agli aiuti di cui all'art. 1, punto            
2, lettera b) anche agli agricoltori non associati agli organismi,              
pur perseguendo l'obiettivo del progressivo allargamento della base             
associativa degli organismi stessi.                                             
2) Requisiti dei consorzi fidi e delle cooperative di garanzia                  
Gli organismi che intendono accedere ai programmi regionali annuali             
finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 1, punto 2, lettere a) -             
b) - c) della L.R. 12 dicembre 1997, n. 43, devono obbligatoriamente:           
- avere sede operativa nel territorio regionale e possono avere una             
articolazione a livello provinciale, interprovinciale o regionale;              
- avere una base associativa costituita da imprenditori di cui                  
all'art. 2135 del c.c. e formata da almeno 100 soci all'atto di                 
attivazione del regime e 300 soci al terzo anno d'intervento, senza             
tener conto degli eventuali sostenitori.                                        
Lo statuto degli organismi deve prevedere:                                      
- il principio della mutualita' e l'assenza di fini speculativi o               
economici;                                                                      
- che le garanzie e le agevolazioni creditizie vengano concesse senza           
tener conto dell'entita' della sottoscrizione dei singoli soci;                 
- che almeno i due terzi dei membri del massimo organo deliberante              
siano costituiti da imprenditori soci o loro rappresentanti.                    
Gli organismi, inoltre, devono assoggettarsi alle seguenti                      
prescrizioni:                                                                   
- tenere una contabilita' separata per ogni tipologia di aiuto con              
l'intervento della Regione e di eventuali altri Enti pubblici                   
finanziatori (credito a breve termine, garanzia fidejussoria, credito           
a medio termine);                                                               
- destinare la risorse regionali, ivi compresi gli utili maturati               
sulle somministrazioni avute, interamente alle finalita' previste dal           
relativo programma annuale, con divieto di utilizzo per spese di                
gestione o funzionamento degli organismi;                                       
- osservare le direttive regionali in merito alle procedure,                    
destinazione delle risorse, priorita' CE contenute nel programma                
regionale annuale;                                                              
- impegnarsi a fornire alla Regione un consuntivo annuale di                    
attuazione del Programma contenente l'elenco delle operazioni messe             
in atto, la loro entita', i beneficiari, i casi di sofferenza ed                
altre informazioni utili.                                                       
3) Contributi regionali destinati a creare o ampliare il fondo rischi           
La partecipazione della Regione alla creazione o all'ampliamento del            
fondo rischi, promosso dai singoli organismi, avviene alle seguenti             
condizioni:                                                                     
- a favore di tutti gli organismi costituiti a livello provinciale,             
interprovinciale o regionale, di I o II grado senza esclusioni;                 
- l'intervento regionale nella creazione o ampliamento del fondo e'             
al massimo pari a quello disposto dagli organismi con risorse                   
proprie, di Enti pubblici sostenitori e di privati e,                           
complessivamente, non puo' coprire piu' del 50% del valore totale;              
- l'intervento sull'ampliamento del fondo degli organismi di I grado            
avviene solo a fronte di dimostrazione di incremento del capitale               
sociale e del fondo consortile e in proporzione all'aumento di                  
operativita' e per gli organismi di II grado a fronte dell'incremento           
del capitale sociale degli organismi di I grado aderenti ed in                  
proporzione all'aumento di operativita'.                                        
3.1 Condizioni che gli organismi devono rispettare nel concedere                
garanzia                                                                        
La garanzia del fondo puo' essere concessa dagli organismi agli                 
imprenditori soci a fronte:                                                     
- di prestiti bancari a breve termine, a costo di mercato o assistiti           
dal concorso regionale nell'abbattimento parziale degli interessi,              
contratti dagli imprenditori soci per far fronte alla gestione                  
annuale delle aziende, alle condizioni di cui al successiva punto               
4.1;                                                                            
- di prestiti bancari a medio termine, a costo di mercato o assistiti           
dal concorso regionale nell'abbattimento parziale del costo, per le             
finalita' di cui al successivo punto 4.2 osservando le priorita',               
limitazioni ed esclusioni di cui ai successivi punti 4.3 - 4.4 - 4.5.           
Gli imprenditori che beneficiano dell'intervento del fondo per                  
garantire prestiti a breve termine debbono possedere i seguenti                 
requisiti:                                                                      
- essere in possesso di partita IVA;                                            
- essere iscritti al Registro delle imprese, Sezione agricola;                  
- avere una situazione economica gestionale in equilibrio dedotta dal           
bilancio o dal conto economico di gestione aziendale;                           
- non avere procedure fallimentari in corso;                                    
- produrre per il mercato.                                                      
3.2  Valore della garanzia                                                      
Il calcolo del valore della garanzia viene a determinarsi sulla                 
differenza tra il tasso di mercato del prestito e il tasso di                   
interesse effettivamente scontato grazie alla garanzia, diminuita del           
premio eventualmente pagato dal beneficiario per la garanzia. Il                
valore cosi calcolato e' computato (se del caso in termini di                   
equivalente sovvenzione lorda) ai fini del rispetto dei massimali               
d'intensita' applicabili a ciascuna categoria di aiuto.                         
3.3 Casi di sofferenza e logoramento del capitale concesso in                   
garanzia                                                                        
L'organismo fidejussore, all'atto della prestazione della garanzia              
dovra' prevedere misure adeguate onde evitare o ridurre il rischio di           
perdite di capitale, in particolare:                                            
- richiedere all'Istituto bancario prestatore di essere informato               
delle condizioni patrimoniali della parte debitrice e dello                     
svolgimento dei suoi rapporti con lo stesso Istituto;                           
- risolvere il contratto di garanzia anche prima della scadenza                 
allorche' sia emersa la condizione di inadempienza contrattuale nei             
confronti dell'Istituto bancario.                                               
Qualora l'istituto bancario ponesse in esecuzione la garanzia                   
prestata dal Fondo, l'organismo fidejussore dovra':                             
- attivare immediatamente le procedure per il recupero delle somme              
pagate sugli importi garantiti tramite la forma piu' conveniente da             
scegliersi tra un concordato stragiudiziale con il debitore oppure              
l'esecuzione coattiva sui beni patrimoniali del debitore;                       
- richiedere l'avvio, in caso di insoddisfacente esito dei predetti             
interventi, della procedura fallimentare, di liquidazione o di altra            
procedura concorsuale a carico del socio inadempiente onde far valere           
le proprie ragioni di credito.                                                  
Il capitale fidejussorio logorato a seguito di inadempienze dei                 
beneficiari non puo' essere reintegrato con contributo regionale.               
4) Contributi regionali sul pagamento degli interessi su prestiti a             
breve termine (prestiti d'esercizio) e medio termine accesi dalle               
imprese associate                                                               
4.1 Contributi per abbattimento parziale degli interessi sui prestiti           
a breve termine (prestito d'esercizio) e garanzie sui medesimi                  
La Giunta regionale definisce annualmente con proprio atto, il                  
programma regionale di intervento nel rispetto della Comunicazione UE           
agli Stati membri del 15 ottobre 1995 e della Decisione che la                  
Commissione adottera' sul provvedimento nazionale di fissazione del             
livello del tasso minimo agevolato con la quale il metodo di calcolo            
dello svantaggio proposto dallo Stato membro viene ritenuto coerente            
con gli artt. 92 - 93 - 94 del Trattato.                                        
Il programma, in particolare, osserva i seguenti parametri:                     
- la durata del prestito e' per un massimo di 12 mesi;                          
- possono accedervi tutti gli imprenditori agricoli di cui all'art.             
2135 del Codice civile senza esclusioni di forma giuridica o comparto           
produttivo;                                                                     
- l'ammontare del prestito concedibile puo' al massimo corrispondere            
con le spese sostenibili per il compimento del ciclo colturale,                 
determinato anche con calcolo di tipo sintetico.                                
Il tasso massimo dell'aiuto regionale relativo ai prestiti a breve              
termine, sia che questo rivesta la forma di abbattimento parziale del           
tasso d'interesse ovvero quella di concessione di garanzia, nonche'             
nelle ipotesi di cumulo delle due forme di aiuto in questione, non              
potra' superare il tasso massimo fissato nel provvedimento nazionale            
menzionato al primo capoverso.                                                  
4.2 Contributo per abbattimento parziale degli interessi sui prestiti           
a medio termine (massimo 5 anni)                                                
Le aziende che beneficiano dell'intervento del fondo per prestiti a             
medio termine oltre ai requisiti di cui al precedente punto 3.1                 
debbono soddisfare le seguenti condizioni:                                      
- possedere condizioni di vitalita';                                            
- impiegare in azienda almeno una ULU                                           
- che consenta, qualora non gia' raggiunto, di raggiungere un reddito           
di riferimento da lavoro per ULU almeno uguale alla retribuzione                
lorda media dei lavoratori non agricoli;                                        
- che consenta stabilita' economica duratura e, possibilmente, un suo           
miglioramento;                                                                  
- essere gestite da un imprenditore od un suo coadiuvante che                   
possiedano una sufficiente capacita' professionale;                             
- avere sufficienti prospettive di sviluppo nel medio periodo.                  
4.2.1 I soci degli organismi possono ricorrere al prestito bancario             
agevolato a medio termine, con intensita' dell'aiuto fino al massimo            
previsto dall'art. 7 del Reg. (CE) 950/97, finalizzato:                         
- all'acquisto di attrezzature specifiche finalizzate al risparmio di           
energia, protezione e miglioramenti dell'ambiente, miglioramento                
delle condizioni di igiene degli allevamenti e del rispetto delle               
norme comunitarie in materia di benessere degli animali senza aumento           
di capacita' di produzione;                                                     
- all'acquisto di terreni a scopo di arrotondamento o miglioramento             
logistico dell'azienda;                                                         
- alle opere di drenaggio, scolo, sistemazione superficiale,                    
irrigazione dei terreni.                                                        
Possono ricorrere altresi' al prestito bancario agevolato a medio               
termine, con intensita' dell'aiuto dedotto di un quarto rispetto il             
massimo previsto dall'art. 7 del Reg. (CE) 950/97, finalizzato:                 
- alla ristrutturazione di fabbricati strumentali all'attivita'                 
dell'azienda;                                                                   
- all'acquisto di bestiame da riproduzione delle specie bovina,                 
ovicaprina, cunicola, ed equina per la prima dotazione aziendale o              
anche per dotazioni successive legate alla riconversione della                  
produzione, miglioramento sanitario ed ambientale;                              
- all'acquisto di macchine e attrezzature di normale impiego                    
aziendale senza che cio' provochi aumento di produzione;                        
- ai reimpianti di colture agricole a ciclo poliennale nel pieno                
rispetto dei regimi che disciplinano le singole colture.                        
I prestiti di cui al primo e secondo capoverso devono osservare i               
seguenti limiti:                                                                
- l'investimento puo' raggiungere, al massimo, nell'arco di 6 anni 90           
mila EURO per ULU e 180 mila EURO per azienda singola elevato fino a            
720 mila EURO per azienda associata e 900 mila EURO per le                      
cooperative di conduzione terreni, cooperative di conduzione                    
associata dei terreni e stalle sociali;                                         
- nel settore lattiero-caseario, l'investimento che gode dell'aiuto             
sotto forma di prestito agevolato non deve:                                     
- produrre un aumento delle vacche da latte a piu' di 50 per ULU e a            
piu' di 50 per azienda;                                                         
- determinare superamento del quantitativo di riferimento stabilito             
in virtu' della normativa sul prelievo supplementare nel settore del            
latte e dei prodotti lattiero-caseari, salvo che un quantitativo di             
riferimento supplementare sia stato precedentemente accordato o                 
ottenuto tramite un trasferimento ai sensi della citata normativa;              
- nel settore suinicolo, l'aiuto:                                               
- non deve determinare un aumento del numero di posti per suini;                
- l'azienda beneficiaria deve produrre almeno il 35% degli alimenti             
consumati dall'allevamento;                                                     
- nel settore della carne bovina, ad esclusione degli aiuti diretti             
alla protezione dell'ambiente, nonche' all'igiene degli allevamenti             
ed il benessere degli animali, qualora non vi sia incremento di                 
capacita', gli aiuti sono limitati agli allevamenti in cui la                   
densita' di bovini da carne non superi i 2 UBA per ettaro di                    
superficie foraggera destinata all'alimentazione dell'allevamento,              
fatta eccezione per gli allevamenti inferiori a 15 UBA in cui si                
applica la densita' massima di 3 UBA per ettaro.                                
4.2.2 Possono, infine, ricorrere al prestito bancario agevolato a               
medio termine, finalizzato alla ricostituzione del capitale di                  
conduzione non diversamente reintegrabile per effetto di perdite di             
prodotto a seguito di calamita' naturali riconosciute eccezionali,              
alle seguenti condizioni:                                                       
- l'azienda rientri in una delle aree appositamente delimitate a                
seguito di calamita' atmosferiche;                                              
- la perdita di prodotto dell'azienda richiedente non deve essere               
inferiore al 30% della media della produzione lorda vendibile                   
dell'azienda nel triennio precedente l'evento calamitoso ridotta al             
20% nelle zone svantaggiate di cui alla Direttiva 75/268/CEE;                   
- l'aiuto sul prestito cumulato con eventuali altri aiuti di Stato              
non deve superare il 100% dei danni o perdite subiti.                           
4.3 Priorita'                                                                   
Hanno priorita' di accesso agli aiuti sotto forma di prestiti a medio           
termine aventi finalita' strutturale in ordine:                                 
- gli imprenditori agricoli a titolo principale e, tra questi, i                
giovani di cui all'art. 10 del citato Reg. (CE) 950/97;                         
- le zone svantaggiate di cui alla Direttiva 75/268/CEE;                        
- le aziende in via di sviluppo che hanno in corso un piano di                  
miglioramento aziendale ai sensi del Regolamento (CE) 950/97 oppure             
investimenti ricadenti negli aiuti di Stato aventi le stesse                    
finalita'.                                                                      
4.4 Limitazioni                                                                 
L'importo del prestito concedibile di cui al punto 4.2.1, primo e               
secondo capoverso, non puo' superare la spesa o investimento                    
previsti.                                                                       
Inoltre:                                                                        
- le attrezzature dedicate al settore suinicolo sono ammesse a                  
condizione che non creino aumento di posti per suini;                           
- le imprese beneficiarie non devono avere procedimento fallimentare            
in corso e debbono avere il bilancio patrimoniale e gestionale in               
equilibrio;                                                                     
- si applicano infine tutte le esclusioni e limitazioni previste                
nell'ambito degli aiuti di Stato.                                               
4.5 Esclusioni                                                                  
Sono esclusi:                                                                   
- l'acquisto di bestiame da riproduzione suino e avicolo;                       
- l'acquisto di attrezzature dedicate all'allevamento avicolo fatte             
salve quelle rivolte unicamente alla tutela dell'ambiente e della               
salute degli animali senza aumento di capacita';                                
- le aziende aventi attivita' escluse dal cofinanziamento comunitario           
e dagli aiuti di Stato;                                                         
- le aziende non iscritte al Registro imprese, Sezione agricola,                
tenuto dalle CCIAA;                                                             
- le aziende in dissesto economico;                                             
- le aziende che producono prodotti senza sbocco di mercato.                    
5) Contributi regionali per attivita' di assistenza e consulenza                
tecnico-finanziaria                                                             
La Regione puo' intervenire a cofinanziare un programma di iniziative           
di cui al comma 2, lettera c), dell'art. 1 della L.R. 12 dicembre               
1997, n. 43 e nella misura prevista all'art. 3, comma 4, alle                   
seguenti condizioni:                                                            
- sia proposto da almeno 3 organismi di livello provinciale ed abbia            
base comune, oppure da organismo su base interprovinciale o                     
regionale;                                                                      
- abbia contenuti avanzati e innovativi escludendo le iniziative ed i           
contenuti di tipo tradizionale, con l'obiettivo di crescita culturale           
e formativa dei soci;                                                           
- non preveda iniziative volte a divulgare e pubblicizzare                      
l'attivita' normale degli organismi.                                            
6) Modalita' attuative comuni                                                   
6.1 Modalita' di concessione e liquidazione                                     
Le modalita' di concessione e liquidazione verranno stabilite in sede           
di adozione dei programmi regionali annuali.                                    
7) Convenzione                                                                  
I criteri contenuti nel presente atto per la disciplina degli                   
interventi regionali e dei rapporti con gli organismi di garanzia               
saranno riportati in apposita convenzione che verra' sottoscritta dai           
rappresentanti degli organismi e dal rappresentante della Regione.              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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