REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 1999, n. 1965

Direttiva per l'applicazione della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 recante "Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt. Delega funzioni amministrative", cos come modificata dall'art. 90 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visti:                                                                          
- il TU di Leggi sulle acque e IIEE 11 dicembre 1933, n. 1775 e                 
successive modificazioni ed integrazioni;                                       
- il DPR 24 luglio 1977, n. 616 (artt. 87 e 88), con il quale sono              
state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni                     
amministrative gia' esercitate dai Provveditorati regionali alle OOPP           
e dagli Uffici del Genio civile in tema di autorizzazioni alla                  
costruzione ed all'esercizio di linee ed impianti elettrici di cui al           
TU 1775/33;                                                                     
- la L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 "Norme in materia di opere relative           
a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di                  
funzioni amministrative", alle Amministrazioni provinciali;                     
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 concernente "Riforma del sistema                 
regionale e locale" e in particolare  l'art. 90 che ha apportato                
modifiche alla suddetta  L.R. 10/93 e che ha disposto il                        
completamento della delega alle Amministrazioni provinciali;                    
ritenuto di dare seguito all'art. 1, comma 2 della L.R. 10/93 cosi'             
come modificata dalla L.R. 3/99, adottando una direttiva                        
sull'esercizio delle predette funzioni delegate al fine di uniformare           
le procedure amministrative fra le Province nonche' di adeguare dette           
procedure a misure di semplificazione secondo la recente legislazione           
statale;                                                                        
vista la propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva             
ai sensi di legge, con la quale sono state fissate le direttive                 
dell'esercizio delle funzioni dirigenziali;                                     
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Promozione indirizzo e Controllo ambientale dr. Sergio Garagnani, in            
merito alla regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.           
4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e successive                 
modificazioni e del punto 3.2 della deliberazione 2541/95;                      
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale all'Ambiente            
dr.ssa Leopolda Boschetti, in merito alla legittimita' della presente           
deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 41/92 e            
del punto 3.1 della delibera 2541/95;                                           
su proposta dell'Assessore al Territorio Programmazione ed Ambiente;            
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di adottare la "Direttiva inerente l'applicazione  della L.R. 22             
febbraio 1993, n. 10 recante: ôNorme in materia di opere relative a             
linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt. Delega funzioni                
amministrative', cosi' come modificata dall'art. 90 della L.R. 21               
aprile 1999, n. 3", allegata quale parte integrante del presente                
atto;                                                                           
2) di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione nel            
Bollettino Ufficiale della  Regione Emilia-Romagna.                             
ALLEGATO                                                                        
Direttiva inerente l'applicazione della Legge 22 febbraio 1993, n. 10           
recante "Norme in materia di opere relative a linee ed impianti                 
elettrici fino a 150.000 volt. Delega funzioni amministrative", cosi'           
come modificata dall'art. 90 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3                    
Premessa                                                                        
La presente direttiva stabilisce le forme e le modalita' per la                 
presentazione delle domande di autorizzazione delle aziende che                 
esercitano attivita' di pubblico servizio per il trasporto,                     
trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica,                 
definisce l'iter procedurale ed esplicita i principi contenuti nella            
legge al fine di una omogenea ed uniforme applicazione della norma.             
Art. 1 - Oggetto e finalita'                                                    
Conferma le finalita' relative alla salvaguardia della salute e della           
incolumita' della popolazione nonche' la compatibilita' ambientale e            
paesaggistica  degli impianti nel rispetto delle prescrizioni                   
tecniche  per la sicurezza e la regolarita' dell'esercizio.                     
Art. 2 - Autorizzazione alla costruzione di linee ed impianti                   
elettrici                                                                       
Definisce la tipologia delle linee e degli impianti per il trasporto,           
la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica soggetti ad           
autorizzazione nonche' la tipologia di quelli esentati                          
dall'autorizzazione stessa. L'articolo inoltre detta norme                      
procedurali per la comunicazione da parte delle aziende elettriche              
dei programmi annuali, fissa le spese di istruttoria, delega alle               
Amministrazioni provinciali l'autorizzazione delle linee                        
interprovinciali.                                                               
Sono quindi soggette ad autorizzazione:                                         
- le opere e gli impianti occorrenti alla costruzione delle linee,              
cabine, stazioni e sottostazioni di trasformazione e di quant'altro             
serva all'impianto ed all'esercizio della trasmissione dell'energia             
elettrica di tensione maggiore a 5.000 volt e minore o uguale a                 
150.000 volt;                                                                   
- le varianti di linee ed impianti esistenti che implicano modifiche            
alle caratteristiche tecniche indicate nell'autorizzazione. Tali                
varianti sono quindi quelle che, salvo le esenzioni di cui ai commi 2           
e 3 dell'art. 2, comportano modifiche della tensione, della portata             
elettrica, del numero dei conduttori e che modifichino il tracciato             
con conseguente costituzione coattiva delle necessarie servitu' di              
elettrodotto ai sensi delle normative statali vigenti in materia di             
opere ed impianti elettrici destinati al pubblico servizio.                     
Non sono soggette ad autorizzazione:                                            
a) gli impianti con tensione inferiore o uguale a 5.000 volt;                   
b) gli impianti con tensione superiore a 5.000 volt e inferiore o               
uguale a 15.000 volt nel caso di lunghezza uguale o inferiore a 500             
m.                                                                              
Non sono inoltre soggette ad autorizzazione:                                    
a) le opere accessorie, le varianti, ed i rifacimenti degli impianti            
di tensione inferiore o uguale a 15.000 volt che non modifichino lo             
stato dei luoghi. Ai fini applicativi, nella dizione "non modifichino           
lo stato dei luoghi" sono ricompresi gli interventi finalizzati di              
norma a determinare un generale minor carico ambientale sull'area               
interessata e tesi  a conseguire, possibilmente, il consenso delle              
proprieta' interessate. A titolo esemplificativo le modifiche e/o               
rifacimenti riconducibili all'applicazione del concetto sopraindicato           
possono essere: modifica di componenti d'impianto (conduttori,                  
mensole, isolatori, modifica dei sostegni, ecc.), contenute                     
variazioni del tracciato dell'esistente elettrodotto;                           
b) la manutenzione ordinaria degli elettrodotti esistenti. La                   
sostituzione di parte dei componenti dell'impianto quali: conduttori,           
sostegni, isolatori, mensole ecc., anche se di tipo diverso, fatto              
salvo quanto specificato  ai precedenti punti, sono riconducibili a             
opere di manutenzione ordinaria.                                                
L'azienda elettrica deve fornire semestralmente ai Comuni, senza che            
ne facciano richiesta, l'elenco delle linee con tensione inferiore o            
uguale a 5.000 volt corredato delle relative planimetrie (su supporto           
cartaceo o informatico). Contestualmente per dette nuove linee BT               
dovra' essere redatta e firmata dal legale rappresentante                       
dell'azienda elettrica "Dichiarazione di conformita' cumulativa"; le            
planimetrie a corredo dei predetti elenchi dovranno di norma essere             
in scala 1:5000.                                                                
L'azienda elettrica, per le opere non sottoposte ad autorizzazione,             
e' tenuta a dare preventiva comunicazione alle Province ed ai Comuni            
interessati almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, corredata            
dalle valutazioni tecniche dell'ARPA e dal piano tecnico dell'opera.            
Si evidenzia che per la costruzione di linee con tensione inferiore o           
uguale a 5.000 volt (comma 2 a) e per gli interventi di manutenzione            
ordinaria (comma 3 b) l'azienda elettrica, non e' tenuta ne' a darne            
comunicazione alle Province  ed ai Comuni ne' ad acquisire il parere            
preventivo dell'ARPA.                                                           
Le aziende elettriche devono presentare alle Provincie, entro il 31             
gennaio di ogni anno, il programma annuale degli interventi che                 
saranno oggetto di istruttoria autorizzativa ordinaria;                         
contestualmente l'elenco sara' oggetto di pubblicazione  nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna  da parte delle               
medesime aziende.                                                               
Considerato che la pubblicazione del programma tiene luogo delle                
singole pubblicazioni che venivano effettuate con la previgente                 
normativa, per ciascuna singola pratica e' opportuno che detto                  
"programma annuale" contenga almeno:                                            
- Province e Comuni interessati;                                                
- denominazione dell'intervento;                                                
- tipologia di intervento (linea aerea, linea interrata, linea mista,           
con o senza cabina elettrica, ecc.);                                            
- tensione di ogni estendimento previsto;                                       
- sommaria indicazione delle piu' significative caratteristiche                 
tecniche di ciascun intervento;                                                 
- estremi degli estendimenti previsti (origine e termine delle tratte           
di impianto) con eventuali opere accessorie.                                    
La Provincia puo' effettuare valutazioni e richiedere approfondimenti           
 e chiarimenti, per singole tratte e o per impianti,  sin dalla fase            
di pubblicazione dei programmi e, qualora rilevi incongruita' con gli           
strumenti della pianificazione  territoriale provinciale, fornisce              
all'azienda elettrica interessata le opportune segnalazioni per                 
definire con la stessa le modalita' per il superamento di tali                  
incongruita'.  Le autorizzazioni sono rilasciate sulla base dei                 
programmi annuali; nel caso di sopravvenuta urgenza l'azienda                   
elettrica contestualmente alla presentazione dell'istanza                       
provvedera' alla pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale            
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
Le domande di autorizzazione per la costruzione di nuove linee                  
elettriche, stazioni, cabine o per le varianti di quelle esistenti,             
vanno presentate da parte delle aziende elettriche alla Provincia               
territorialmente competente; ogni domanda dovra' essere corredata               
dalla seguente documentazione sottoscritta dal legale rappresentante            
dell'azienda:                                                                   
1) relazione tecnica contenente le  caratteristiche dell'impianto o             
degli impianti nel caso che l'istanza riguardi piu' estendimenti                
elettrici anche in ambiti territoriali diversi;                                 
2) elaborato progettuale relativo all'impianto da realizzare  nel suo           
complesso comprensivo delle eventuali opere accessorie, in cui siano            
evidenziati gli attraversamenti  o i parallelismi di strade, acque              
pubbliche ed ogni altra opera o bene di pubblico interesse che possa            
costituire interferenza con l'impianto. L'elaborato  deve contenere             
inoltre l'indicazione del tracciato dell'elettrodotto e delle altre             
opere  elettriche costituenti l'impianto per le quali si richiede la            
autorizzazione e deve essere redatto su cartografia aggiornata e                
precisamente: - corografia 1:25.000 (CTR); - planimetrie 1:5.000                
(CTR); - planimetria 1:2.000 (catastale) nel caso di linee elettriche           
in cavo sotterraneo e di linee aeree che attraversano i centri                  
abitati;                                                                        
3) documentazione fotografica per le linee di tensione compresa fra             
30.000 e 150.000 volt; per gli altri impianti  la documentazione                
fotografica potra' essere limitata alla presentazione delle aree di             
particolare interesse ambientale;                                               
4) relazione sulla compatibilita' ambientale e paesaggistica                    
dell'opera; in tale relazione dovranno essere evidenziate le                    
caratteristiche territoriali di seguito specificate: - uso prevalente           
del suolo, zone assoggettate a tutela paesaggistica, beni culturali,            
risorse naturali, margini visivi significativi, grandi infrastrutture           
esistenti, dissesti e zone instabili  per frane, eventuali altri siti           
caratteristici  del paesaggio.                                                  
Compete all'azienda elettrica ottenere nullaosta, assensi o pareri              
ecc. dagli Enti interessati; alla domanda di autorizzazione  deve               
essere allegata copia delle richieste inviate agli Enti suddetti.               
Alla domanda di autorizzazione, ai sensi della L.R. 10/93, deve                 
essere inoltre allegato:                                                        
- attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria;              
- copia della concessione di attivita' di pubblico servizio. Detta              
copia, per le aziende elettriche concessionarie  dell'attivita' di              
pubblico servizio elettrico, potra' essere depositata presso le                 
Province una tantum senza doverla produrre ad ogni specifica istanza            
autorizzativa;                                                                  
- copia della richiesta inoltrata all'ENEL per l'acquisizione  del              
prescritto nullaosta ex art. 18, DPR 342/65, per i soggetti                     
subentrati nella concessione per la distribuzione di energia                    
elettrica e per le aziende municipalizzate.                                     
La Regione annualmente adegua con proprio atto, gli importi delle               
spese di istruttoria, sulla base del tasso di inflazione                        
programmato.                                                                    
Le spese di istruttoria di cui al presente articolo non comprendono             
oneri eventualmente richiesti per l'ottenimento di nullaosta, assensi           
o pareri e valutazioni tecniche.                                                
La Provincia esercita anche le funzioni amministrative relative agli            
impianti elettrici che interessano il territorio  di due o piu'                 
Province; in questo caso l'autorizzazione compete alla Provincia                
interessata dal tratto di maggiore lunghezza dell'impianto, che deve            
acquisire il parere delle Amministrazioni pubbliche competenti sul              
territorio dell'altra  Provincia.                                               
Art. 3 - Procedimento autorizzatorio                                            
La Provincia, ricevuta  la domanda provvede a:                                  
1) pubblicarla per estratto all'Albo pretorio dei Comuni interessati            
per 30 giorni consecutivi, dandone contestuale notizia all'azienda              
elettrica interessata; l'estratto della domanda deve contenere le               
caratteristiche  tecniche dell'impianto e la sua ubicazione. In sede            
di pubblicazione deve essere specificato che la domanda ed i relativi           
allegati sono depositati per 30 giorni consecutivi presso gli uffici            
della Provincia competente a disposizione di chiunque abbia                     
interesse. Durante il periodo di deposito possono essere presentate             
alla Provincia osservazioni ed opposizioni; la Provincia stessa ha              
facolta', durante il periodo di deposito, di presentare osservazioni            
od opposizioni in merito alla coerenza dell'impianto con la                     
pianificazione  territoriale. Scaduto il termine del deposito la                
Provincia dovra' dare comunicazione all'azienda elettrica                       
dell'esistenza di osservazioni e/o opposizioni; in quest'ultimo caso            
la Provincia richiedera' all'azienda elettrica  di formulare, entro             
un congruo termine, le proprie controdeduzioni o di adottare                    
eventuali varianti tecniche e/o di tracciato per contemperare le                
osservazioni  e/o opposizioni manifestate;                                      
2) gli Enti e le Amministrazioni che concorrono al procedimento                 
autorizzativo degli impianti elettrici, debbono rilasciare i                    
nullaosta, assensi o pareri, e le valutazioni tecniche entro il                 
termine di 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda                    
presentata  dall'azienda elettrica. Sara' cura dell'azienda elettrica           
sviluppare ogni azione tesa a conseguire dalle suddette                         
Amministrazioni i richiesti nullaosta nei termini stabiliti;                    
l'azienda elettrica successivamente inviera' alla Provincia gli                 
originali dei nullaosta ottenuti, segnalando le situazioni  per le              
quali si e' costituito il silenzio assenso; l'azienda comunichera'              
inoltre l'accettazione ovvero le proprie riserve, sulle eventuali               
prescrizioni contenute nei suddetti nulla-osta;                                 
3) la Provincia, alla comunicazione di cui al precedente comma, puo'            
rilasciare l'autorizzazione indipendentemente  dall'acquisizione di             
alcuni di detti nullaosta, assensi o pareri. Secondo la vigente                 
legislazione (comma 3, art. 16, Legge 241/90 modificato dal comma 24,           
art. 17, Legge 127/97) i pareri obbligatori per conseguire                      
l'autorizzazione  sono quelli relativi alla tutela ambientale,                  
paesaggistica, territoriale e della salute pubblica; (1)                        
4) nel caso di nullaosta, assensi, pareri contrastanti la Provincia             
deve promuovere, prima della sua definitiva decisione sulla richiesta           
di autorizzazione, forme di coordinamento. Anche in questa                      
eventualita' occorre tenere ben presente che tutte le azioni e gli              
atti propedeutici alla decisione finale debbono coinvolgere tutte le            
parti interessate (richiedenti, Amministrazioni che hanno manifestato           
pronunzie in contrasto);                                                        
5) l'autorizzazione deve essere rilasciata dall'Amministrazione                 
provinciale entro 30 giorni dal ricevimento dei pareri di cui al                
precedente punto 3), con un provvedimento formalmente assunto. In               
esso, oltre ai dati identificativi dell'istanza, deve essere                    
descritto l'impianto, le sue caratteristiche tecniche significative             
(tensione, lunghezza, conduttori, sostegni  tipo, isolatori, ecc.) e            
si deve dare atto dei nullaosta, assensi e/o pareri pervenuti e delle           
eventuali  prescrizioni in essi contenute. Nell'atto di                         
autorizzazione dovra' risultare la pronuncia motivata sulle eventuali           
osservazioni, opposizioni e controdeduzioni  pervenute. Il                      
provvedimento deve inoltre contenere la esplicita dichiarazione di              
"Pubblica utilita' urgenza e indifferibilita' delle opere e degli               
impianti occorrenti alla costruzione e all'esercizio della/e linea/e            
elettrica/che  autorizzate e dei relativi lavori", nel caso sia                 
riferito ad istanza inoltrata dall'ENEL; nel caso l'istante sia                 
azienda diversa dall'ENEL tale dichiarazione puo' essere rilasciata             
se espressamente richiesta nella istanza stessa e purche' l'opera da            
costruirsi abbia carattere di pubblico interesse.                               
Art. 4 - Tutela della salute e dell'incolumita' della popolazione               
Questo articolo, nel rispetto delle finalita' perseguite dalla legge,           
stabilisce che in fase di istruttoria  debbano essere valutati i                
livelli di esposizione ai campi elettrici e magnetici a cui e'                  
sottoposta la popolazione.                                                      
L'ARPA, cui e' assegnata la competenza primaria per l'espressione del           
parere in questione, valuta in via preventiva,  rapportandosi in modo           
integrato e coordinato con le aziende Unita' sanitarie locali in                
conformita' all'art. 17 della L.R. 44/95, che i livelli di                      
esposizione siano inferiori ai valori limite prescritti dalle norme             
vigenti.                                                                        
Le aziende elettriche devono presentare domanda al Direttore                    
dell'ARPA - Sezione provinciale competente. Nella documentazione                
dovranno essere fornite informazioni su:                                        
1) tipo di linea: aerea (in cavo o con conduttori nudi) o interrata;            
2) numero dei conduttori attivi, e fune di guardia;                             
3) diametro dei conduttori;                                                     
4) tensione e corrente massima, corrente media di esercizio;                    
5) tipologia dei sostegni e dei relativi armamenti;                             
6) coordinate dei conduttori in un sistema di riferimento cartesiano            
giacente su di un piano verticale perpendicolare  alla linea ed                 
avente l'asse "Y" verticale passante per l'asse della linea e l'asse            
"X" orizzontale passante per il conduttore piu' basso;                          
nel caso di linee in cavo interrato:                                            
7) sezioni del cavo e tipo di posa;                                             
8) profondita' minima di interramento. Ai fini della semplificazione            
operativa ed attuativa della presente normativa le aziende elettriche           
hanno la facolta' di procedere al preventivo deposito, presso l'ARPA            
regionale e le sue Sezioni provinciali, delle tipologie                         
impiantistiche standardizzate, alle quali potranno fare riferimento             
di volta in volta per le successive richieste di parere.                        
Dovra' inoltre essere segnalata la presenza di punti sensibili quali:           
asili, scuole, ed altri ambienti, al chiuso ed all'aperto, destinati            
all'infanzia ricadenti entro la fascia di:                                      
- m. 30 per lato dall'asse della linea nel caso di linea aerea a                
media tensione. Tale distanza si riduce a 10 m. in caso di linee in             
cavo aereo elicordato;                                                          
- m. 80 per lato dall'asse della linea nel caso di elettrodotto con             
tensione superiore a 130 kV;                                                    
- m. 5 per lato dall'asse della linea nel caso di linee a media                 
tensione in cavo interrato.                                                     
Nel caso di linee o impianti elettrici previsti in prossimita' di               
linee o impianti esistenti ovvero nell'ambito delle fasce citate                
precedentemente, dovranno essere fornite per l'impianto esistente               
tutte le informazione richieste ai punti sopracitati.                           
Nel caso particolare di linee interrate che si sviluppano negli                 
stessi cunicoli di linee esistenti, dovra' essere indicato il numero            
di queste ultime con le relative caratteristiche tecniche; dovra'               
essere fornita anche la sezione quotata del cunicolo dalla quale                
siano deducibili le reciproche  posizioni dei cavi.                             
Le cabine di trasformazione MT/bt vanno collocate preferibilmente               
all'esterno degli edifici; il progetto  deve contenere la                       
documentazione e le indicazioni di seguito precisate:                           
- planimetria in scala 1:2.000 con indicazione della collocazione               
della cabina in progetto, della destinazione d'uso delle aree e degli           
edifici circostanti qualora le distanze dagli edifici piu' prossimi             
siano inferiori a 5 metri. In tale caso dovra' essere indicata la               
distanza effettiva dalla cabina;                                                
- tipo di cabina, numero dei conduttori da collegare e loro percorso;           
- tensione e corrente massima;                                                  
- potenza del trasformatore installato.                                         
Nella impossibilita' di collocarle esternamente, in aggiunta alle               
caratteristiche tecniche della cabina e dei conduttori sopra citate,            
dovra' essere presentata planimetria dettagliata  indicante la                  
collocazione della cabina e la destinazione  d'uso di tutti gli                 
ambienti, aperti o chiusi, sovrastanti  o sottostanti fino ad una               
distanza di 5 metri dalla parete di contenimento della medesima.                
In alternativa nel caso in cui la cabina sia stata oggetto di                   
concessione autorizzazione edilizia, potra' essere prodotto  il                 
parere azienda Unita' sanitaria locale.                                         
In ogni caso le cabine elettriche MT/bt, ovunque siano ubicate,                 
devono rispettare le distanze di almeno 3,15 metri dalle parti in               
tensione "dalle aree o ambienti in cui si possa ragionevolmente                 
attendere che individui della popolazione  trascorrano una parte                
significativa della giornata". In analogia con quanto previsto dal DM           
10 settembre 1998, n. 381 "Regolamento recante norme per la                     
determinazione dei tetti diradiofrequenze compatibili con la salute             
umana" si ritiene significativa una permanenza non inferiore a                  
quattro ore giorno.                                                             
Art. 5 - Pubblica utilita' urgenza e indifferibilita' delle opere               
La legge regionale non introduce alcuna novita ne' riguardo alle                
servitu' di elettrodotto, siano esse costituite previo accordo                  
bonario o mediante asservimento coattivo, ne' rispetto agli espropri            
ed alle occupazioni in via di urgenza.                                          
Per le procedure relative pertanto si continuera' a fare riferimento            
alle norme vigenti in materia, in particolare la Legge 22/10/1971, n.           
865 e la Legge 3/1/1973, n. 1.                                                  
A richiesta dell'interessato, il provvedimento di  autorizzazione               
puo' dichiarare la sussistenza della pubblica utilita' della urgenza            
ed indifferibilita' delle opere e dei relativi lavori, quindi i                 
richiedenti diversi dall'ENEL (per quest'ultimo la materia e' normata           
dall'art. 9 del DPR 18 marzo 1965, n. 342) devono farne esplicita               
richiesta al fine di addivenire all'asservimento coattivo o                     
all'esproprio (dichiarazione di pubblica utilita') o  all'occupazione           
temporanea d'urgenza (dichiarazione di indifferibilita' ed urgenza).            
Il provvedimento con il quale si dichiara un'opera di pubblica                  
utilita' e si dichiara l'urgenza e l'indifferibilita',  deve                    
contenere i termini entro i quali dovranno essere iniziate e                    
terminate le procedure di asservimento coattivo o di espropriazione             
ed i lavori relativi agli impianti elettrici  ed opere accessorie               
autorizzati.                                                                    
Per le opere non soggette ad autorizzazione (interventi ed impianti             
indicati nell'art. 2, comma 2, lettere a) e b) e comma 3, lettera a)            
e' prevista la possibilita' di ottenere dai Comuni interessati la               
dichiarazione di pubblica utilita' e urgenza ed indifferibilita'                
delle opere, qualora l'azienda elettrica non possa addivenire alla              
costituzione di servitu' bonarie con i proprietari dei fondi                    
interessati.                                                                    
Tale possibilita' trova la sua ragion d'essere nel fatto che gli                
interventi non soggetti ad autorizzazione, ancorche' abbiano                    
prevalentemente carattere locale, hanno valenza di pubblico interesse           
per il servizio a cui sono destinati.                                           
L'art. 6 della L.R. n. 10 del 1993 e' abrogato.                                 
Art. 7 - Concessione edilizia                                                   
La realizzazione delle linee ed impianti per il trasporto e la                  
distribuzione di energia elettrica realizzate dalle aziende                     
elettriche non e' soggetta a concessione edilizia.                              
soggetta a concessione edilizia gratuita la realizzazione delle opere           
edilizie adibite a cabine primarie e secondarie qualora siano                   
provviste di strutture di fondazione.                                           
I Comuni rilasciano tale concessione a seguito del parere                       
dell'Azienda Unita' sanitaria locale, ovvero dall'ARPA se gia'                  
rilasciato nell'ambito dell'istruttoria autorizzativa dell'impianto             
elettrico.                                                                      
La documentazione da presentare ai Comuni per la concessione                    
edilizia, alla luce di quanto esplicitato nel paragrafo del                     
precedente art. 4, dovra' contenere il dettaglio delle                          
caratteristiche elettriche, dell'equipaggiamento  della cabina e                
l'indicazione del percorso della linea elettrica nonche' la tensione            
ed eventualmente la potenza del trasformatore  da installare.                   
Nell'impossibilita' di produrre tale documentazione di dettaglio,               
dovra' comunque essere garantita una distanza minima di 3,15 m. dalle           
pareti di contenimento della cabina a locali con permanenza non                 
inferiore a quattro ore giorno.                                                 
Art. 8 - Decadenza, revoca e sospensione                                        
L'articolo contempla la facolta' per la Provincia di far decadere,              
revocare o sospendere qualunque atto autorizzativo precedentemente              
rilasciato, qualora non sia piu' rispondente alle finalita'                     
perseguite o in contrasto con il pubblico generale interesse o                  
qualora il titolare dell'autorizzazione non adempia alle condizioni,            
prescrizioni ed obblighi contenuti nel provvedimento  stesso.                   
Nel caso di decadenza di cui al comma 1, la Provincia deve procedere            
preventivamente alla notifica della diffida in cui:                             
- si contesta le inadempienze rispetto agli obblighi, condizioni e              
prescrizioni imposte dall'autorizzazione stessa;                                
- si impone la sospensione cautelativa della costruzione o                      
dell'esercizio dell'impianto contestato e si prescrivono  le                    
modalita' ed i tempi, comunque non superiori a 120 giorni, entro i              
quali adempiere alle condizioni e agli obblighi imposti                         
dall'autorizzazione.                                                            
Trascorsi i termini prescritti dalla diffida, qualora il titolare               
persista nell'inadempienza ed inosservanza contestata,  la Provincia            
emettera' il provvedimento di decadenza nel quale saranno contenute             
le disposizioni relative alle modalita' per il ripristino dei luoghi            
allo stato primitivo. Nel caso di inerzia da parte del soggetto                 
obbligato la Provincia puo' procedere d'ufficio a spese                         
dell'inadempiente.                                                              
La Provincia puo' revocare o sospendere l'autorizzazione qualora,               
rispetto al momento autorizzativo, siano sopravvenute  situazioni di            
pericolo per l'incolumita' e la salute pubblica o si siano                      
determinati motivi di interesse pubblico che ostino alla prosecuzione           
dell'esercizio dell'impianto elettrico.                                         
L'esercizio di questa facolta' prevede che la Provincia si esprima              
anche in questo caso formalmente. Con il medesimo provvedimento la              
Provincia puo' disporre l'esecuzione degli interventi necessari per             
la rimozione o la messa in sicurezza dell'impianto; ove ne ricorrano            
le condizioni con tale provvedimento puo' essere disposto un equo               
indennizzo.                                                                     
Art. 9 - Collaudo                                                               
L'esercente ha la competenza di assegnare l'incarico di collaudo.               
Il collaudo deve essere effettuato per le linee per le quali                    
nell'arco dei primi tre anni di esercizio non siano state presentate            
opposizioni dal competente Ministero  delle Comunicazioni -                     
Ispettorato territoriale dell'Emilia-Romagna (ex CCTT).                         
In sede di collaudo si devono accertare le condizioni di cui al comma           
3) e comma 5) dell'art. 9 della L.R. 10/92 cosi' come modificato                
dall'art. 90, L.R. 3/99.                                                        
Il certificato di collaudo deve essere trasmesso alla Provincia                 
competente al fine della sua conservazione agli atti.                           
Nel caso di esito negativo del collaudo la Provincia deve procedere             
ai sensi del comma 1 dell'art. 8 nel senso precedentemente                      
esplicitato.                                                                    
Relativamente alle linee ed impianti non soggetti ad autorizzazione             
l'esercente deve inviare alla Provincia una dichiarazione di                    
conformita' dell'opera alle vigenti disposizioni e norme tecniche               
inerenti gli impianti elettrici (Legge 28/6/1986, n. 339, DM Lavori             
pubblici 21/3/1988, n. 449 e successive modificazioni ed                        
integrazioni) ed alle prescrizioni  impartite dall'ARPA ai sensi                
della presente legge.                                                           
Art. 10 - Spostamenti per ragioni di pubblico interesse                         
La Provincia nel caso di conflitto tra opere di pubblica utilita',              
puo' disporre lo spostamento dell'impianto o la variante di esso,               
anche nel caso di autorizzazione ex TU 1773/33 e/o L.R. 10/93                   
rilasciata da altra Autorita', a seguito di motivata richiesta                  
inoltrata da parte di pubbliche  Amministrazioni, previa valutazione            
specifica, considerando  altresi' il preminente interesse pubblico.             
Il provvedimento con cui la Provincia dispone, ai fini della                    
salvaguardia del pubblico interesse, lo spostamento o la variante di            
un impianto elettrico deve contestualmente contenere l'entita'                  
dell'equo, indennizzo da corrispondere all'azienda                              
proprietaria/esercente; il medesimo provvedimento  inoltre                      
costituisce autorizzazione alla variante dell'impianto ed ha                    
efficacia di dichiarazione di pubblica utilita' nonche'                         
indifferibilita' ed urgenza delle opere relative all'impianto                   
medesimo.                                                                       
Art. 11 - Rapporti con il PRG                                                   
La pianificazione territoriale  e urbanistica deve maggiormente                 
raccordarsi con la pianificazione elettrica al fine di raggiungere un           
miglior inserimento nel territorio degli impianti elettrici                     
salvaguardando  la tutela del paesaggio, dell'ambiente ed in                    
particolare perseguendo altresi' la tutela della salute della                   
popolazione.                                                                    
A tal fine i Comuni devono inserire nei Piani regolatori generali               
(PRG) gli impianti elettrici dichiarati di pubblica utilita', urgenza           
e indifferibilita'.                                                             
Art. 15 - Norme transitorie                                                     
Il nuovo corpo normativo e' entrato in vigore l'11 maggio 1999.                 
L'istruttoria delle istanze presentate in data antecedente il 12                
maggio ultimo scorso deve essere completata secondo la normativa                
previgente.                                                                     
Gli impianti autorizzati prima del 30 settembre 1998, qualora non sia           
stato ancora redatto il certificato di collaudo, si intendono                   
collaudati dietro presentazione da parte dell'azienda elettrica                 
titolare dell'autorizzazione, di una dichiarazione di conformita'               
dell'opera al progetto e alle prescrizioni eventualmente dettate                
dagli Enti coinvolti nel procedimento.                                          
Pertanto nel caso siano stati assegnati incarichi e alla data di                
entrata in vigore della norma non sia stato  redatto il certificato             
di collaudo, l'Amministrazione provinciale, dovra' provvedere alla              
revoca dell'incarico assegnato, riconoscendo al collaudatore un                 
indennizzo pari all'attivita' svolta fino al momento della revoca.              
Per gli impianti autorizzati dopo il 30 settembre 1998 si ritiene che           
il relativo collaudo debba essere espletato nel rispetto di quanto              
fissato dall'art. 9.                                                            
Infatti, se da un lato si puo' presumere che alla data odierna i                
suddetti impianti non siano stati completamente costruiti, dall'altro           
risulta evidente che la loro messa in esercizio sara' quasi                     
certamente successiva alla data di entrata in vigore della nuova L.R.           
10/93, cosi' come sara' successivo il triennio di verifica per il               
Ministero delle Poste e delle Comunicazioni.                                    
Note: (1)                                                                       
Si elencano gli Enti che ai sensi dell'art. 16, comma 3, Legge                  
241/90, come modificato dall'art. 17, comma 24, Legge 127/97, si                
devono pronunciare con nullaosta, assensi, pareri, ai fini del                  
rilascio dell'autorizzazione:                                                   
1) ARPA - Agenzia regionale prevenzione ambiente - Sezioni                      
provinciali alle quali compete la prevenzione ed il controllo                   
ambientale nelle forme e con le modalita' di cui alla L.R. 19 aprile            
1995, n. 44;                                                                    
2) Comuni, ai quali compete l'espressione del parere in merito a: -             
coerenza delle opere ed impianti elettrici al Piano regolatore                  
generale (PRG); - autorizzazione paesaggistica ai sensi e con le                
modalita' di cui alla Legge 1497/39, cosi' come integrata dalla Legge           
431/85, nonche' ai sensi della L.R. 1 agosto 1978, n. 26;                       
3) Province alle quali compete: - il rilascio del parere di                     
conformita' delle opere ed impianti elettrici con il Piano                      
territoriale di coordinamento provinciale (PTCP); - il rilascio                 
dell'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico, ex RD 3267/23            
ove sussista. In base alla Legge 3/99, artt. 148, 149, 150 la                   
competenza passera' a Comuni e Comunita' Montane;                               
4) Ente gestione del parco o della riserva naturale al quale compete:           
- il rilascio del parere di conformita' al Piano territoriale del               
parco (PTP) o alle norme di tutela contenute nell'atto di istituzione           
della Riserva;                                                                  
5) Ministero per i Beni culturali e ambientali - Soprintendenza per i           
Beni archeologici dell'Emilia-Romagna, per quanto di competenza ai              
sensi della  Legge 1089/39;                                                     
6) Ministero per i Beni culturali e ambientali - Soprintendenza per i           
Beni ambientali e architettonici dell'Emilia-Romagna,  alla quale               
compete, ai sensi delle Leggi 1497/39 e 431/85: - intervenire sulla             
autorizzazione comunale nei 60 giorni successivi alla comunicazione             
della stessa e rilasciare parere qualora i Comuni non si siano                  
espressi nel termine previsto e l'azienda elettrica abbia presentato            
successiva istanza; non e' in facolta' della Soprintendenza per i               
Beni ambientali e architettonici esprimersi prima dei 45 giorni di              
competenza dei Comuni.                                                          
Si elencano inoltre le Amministrazioni che le aziende elettriche                
devono comunque sempre interpellare ai sensi dell'art. 120 del TU               
1775/33, al fine del rilascio dei nullaosta, assensi o pareri di                
competenza:                                                                     
A) Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato territoriale                     
dell'Emilia-Romagna;                                                            
B) Ministero Industria Commercio e Artigianato - Direzione generale             
dell'Energia e Risorse minerarie - Ufficio nazionale Minerario per              
gli idrocarburi e la geotermia;                                                 
C) Ministero Industria Commercio e Artigianato - Direzione generale             
delle Miniere - Corpo delle Miniere;                                            
D) Ministero della Difesa (ex Comando Regione Militare                          
Tosco-Emiliana);                                                                
E) Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Ufficio Speciale               
Trasporti impianti fissi (USTIF).                                               
Nel caso in cui l'impianto crei interferenza con opere quali corsi              
d'acqua, canali, ferrovie, autostrade, ecc., dovranno essere                    
interpellate le rispettive Amministrazioni competenti.                          

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