DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 1999, n. 1965
Direttiva per l'applicazione della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 recante "Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt. Delega funzioni amministrative", cos come modificata dall'art. 90 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il TU di Leggi sulle acque e IIEE 11 dicembre 1933, n. 1775 e
successive modificazioni ed integrazioni;
- il DPR 24 luglio 1977, n. 616 (artt. 87 e 88), con il quale sono
state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni
amministrative gia' esercitate dai Provveditorati regionali alle OOPP
e dagli Uffici del Genio civile in tema di autorizzazioni alla
costruzione ed all'esercizio di linee ed impianti elettrici di cui al
TU 1775/33;
- la L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 "Norme in materia di opere relative
a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di
funzioni amministrative", alle Amministrazioni provinciali;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 concernente "Riforma del sistema
regionale e locale" e in particolare l'art. 90 che ha apportato
modifiche alla suddetta L.R. 10/93 e che ha disposto il
completamento della delega alle Amministrazioni provinciali;
ritenuto di dare seguito all'art. 1, comma 2 della L.R. 10/93 cosi'
come modificata dalla L.R. 3/99, adottando una direttiva
sull'esercizio delle predette funzioni delegate al fine di uniformare
le procedure amministrative fra le Province nonche' di adeguare dette
procedure a misure di semplificazione secondo la recente legislazione
statale;
vista la propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva
ai sensi di legge, con la quale sono state fissate le direttive
dell'esercizio delle funzioni dirigenziali;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Promozione indirizzo e Controllo ambientale dr. Sergio Garagnani, in
merito alla regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.
4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e successive
modificazioni e del punto 3.2 della deliberazione 2541/95;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale all'Ambiente
dr.ssa Leopolda Boschetti, in merito alla legittimita' della presente
deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 41/92 e
del punto 3.1 della delibera 2541/95;
su proposta dell'Assessore al Territorio Programmazione ed Ambiente;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di adottare la "Direttiva inerente l'applicazione della L.R. 22
febbraio 1993, n. 10 recante: ôNorme in materia di opere relative a
linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt. Delega funzioni
amministrative', cosi' come modificata dall'art. 90 della L.R. 21
aprile 1999, n. 3", allegata quale parte integrante del presente
atto;
2) di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Direttiva inerente l'applicazione della Legge 22 febbraio 1993, n. 10
recante "Norme in materia di opere relative a linee ed impianti
elettrici fino a 150.000 volt. Delega funzioni amministrative", cosi'
come modificata dall'art. 90 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3
Premessa
La presente direttiva stabilisce le forme e le modalita' per la
presentazione delle domande di autorizzazione delle aziende che
esercitano attivita' di pubblico servizio per il trasporto,
trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica,
definisce l'iter procedurale ed esplicita i principi contenuti nella
legge al fine di una omogenea ed uniforme applicazione della norma.
Art. 1 - Oggetto e finalita'
Conferma le finalita' relative alla salvaguardia della salute e della
incolumita' della popolazione nonche' la compatibilita' ambientale e
paesaggistica degli impianti nel rispetto delle prescrizioni
tecniche per la sicurezza e la regolarita' dell'esercizio.
Art. 2 - Autorizzazione alla costruzione di linee ed impianti
elettrici
Definisce la tipologia delle linee e degli impianti per il trasporto,
la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica soggetti ad
autorizzazione nonche' la tipologia di quelli esentati
dall'autorizzazione stessa. L'articolo inoltre detta norme
procedurali per la comunicazione da parte delle aziende elettriche
dei programmi annuali, fissa le spese di istruttoria, delega alle
Amministrazioni provinciali l'autorizzazione delle linee
interprovinciali.
Sono quindi soggette ad autorizzazione:
- le opere e gli impianti occorrenti alla costruzione delle linee,
cabine, stazioni e sottostazioni di trasformazione e di quant'altro
serva all'impianto ed all'esercizio della trasmissione dell'energia
elettrica di tensione maggiore a 5.000 volt e minore o uguale a
150.000 volt;
- le varianti di linee ed impianti esistenti che implicano modifiche
alle caratteristiche tecniche indicate nell'autorizzazione. Tali
varianti sono quindi quelle che, salvo le esenzioni di cui ai commi 2
e 3 dell'art. 2, comportano modifiche della tensione, della portata
elettrica, del numero dei conduttori e che modifichino il tracciato
con conseguente costituzione coattiva delle necessarie servitu' di
elettrodotto ai sensi delle normative statali vigenti in materia di
opere ed impianti elettrici destinati al pubblico servizio.
Non sono soggette ad autorizzazione:
a) gli impianti con tensione inferiore o uguale a 5.000 volt;
b) gli impianti con tensione superiore a 5.000 volt e inferiore o
uguale a 15.000 volt nel caso di lunghezza uguale o inferiore a 500
m.
Non sono inoltre soggette ad autorizzazione:
a) le opere accessorie, le varianti, ed i rifacimenti degli impianti
di tensione inferiore o uguale a 15.000 volt che non modifichino lo
stato dei luoghi. Ai fini applicativi, nella dizione "non modifichino
lo stato dei luoghi" sono ricompresi gli interventi finalizzati di
norma a determinare un generale minor carico ambientale sull'area
interessata e tesi a conseguire, possibilmente, il consenso delle
proprieta' interessate. A titolo esemplificativo le modifiche e/o
rifacimenti riconducibili all'applicazione del concetto sopraindicato
possono essere: modifica di componenti d'impianto (conduttori,
mensole, isolatori, modifica dei sostegni, ecc.), contenute
variazioni del tracciato dell'esistente elettrodotto;
b) la manutenzione ordinaria degli elettrodotti esistenti. La
sostituzione di parte dei componenti dell'impianto quali: conduttori,
sostegni, isolatori, mensole ecc., anche se di tipo diverso, fatto
salvo quanto specificato ai precedenti punti, sono riconducibili a
opere di manutenzione ordinaria.
L'azienda elettrica deve fornire semestralmente ai Comuni, senza che
ne facciano richiesta, l'elenco delle linee con tensione inferiore o
uguale a 5.000 volt corredato delle relative planimetrie (su supporto
cartaceo o informatico). Contestualmente per dette nuove linee BT
dovra' essere redatta e firmata dal legale rappresentante
dell'azienda elettrica "Dichiarazione di conformita' cumulativa"; le
planimetrie a corredo dei predetti elenchi dovranno di norma essere
in scala 1:5000.
L'azienda elettrica, per le opere non sottoposte ad autorizzazione,
e' tenuta a dare preventiva comunicazione alle Province ed ai Comuni
interessati almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, corredata
dalle valutazioni tecniche dell'ARPA e dal piano tecnico dell'opera.
Si evidenzia che per la costruzione di linee con tensione inferiore o
uguale a 5.000 volt (comma 2 a) e per gli interventi di manutenzione
ordinaria (comma 3 b) l'azienda elettrica, non e' tenuta ne' a darne
comunicazione alle Province ed ai Comuni ne' ad acquisire il parere
preventivo dell'ARPA.
Le aziende elettriche devono presentare alle Provincie, entro il 31
gennaio di ogni anno, il programma annuale degli interventi che
saranno oggetto di istruttoria autorizzativa ordinaria;
contestualmente l'elenco sara' oggetto di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna da parte delle
medesime aziende.
Considerato che la pubblicazione del programma tiene luogo delle
singole pubblicazioni che venivano effettuate con la previgente
normativa, per ciascuna singola pratica e' opportuno che detto
"programma annuale" contenga almeno:
- Province e Comuni interessati;
- denominazione dell'intervento;
- tipologia di intervento (linea aerea, linea interrata, linea mista,
con o senza cabina elettrica, ecc.);
- tensione di ogni estendimento previsto;
- sommaria indicazione delle piu' significative caratteristiche
tecniche di ciascun intervento;
- estremi degli estendimenti previsti (origine e termine delle tratte
di impianto) con eventuali opere accessorie.
La Provincia puo' effettuare valutazioni e richiedere approfondimenti
e chiarimenti, per singole tratte e o per impianti, sin dalla fase
di pubblicazione dei programmi e, qualora rilevi incongruita' con gli
strumenti della pianificazione territoriale provinciale, fornisce
all'azienda elettrica interessata le opportune segnalazioni per
definire con la stessa le modalita' per il superamento di tali
incongruita'. Le autorizzazioni sono rilasciate sulla base dei
programmi annuali; nel caso di sopravvenuta urgenza l'azienda
elettrica contestualmente alla presentazione dell'istanza
provvedera' alla pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Le domande di autorizzazione per la costruzione di nuove linee
elettriche, stazioni, cabine o per le varianti di quelle esistenti,
vanno presentate da parte delle aziende elettriche alla Provincia
territorialmente competente; ogni domanda dovra' essere corredata
dalla seguente documentazione sottoscritta dal legale rappresentante
dell'azienda:
1) relazione tecnica contenente le caratteristiche dell'impianto o
degli impianti nel caso che l'istanza riguardi piu' estendimenti
elettrici anche in ambiti territoriali diversi;
2) elaborato progettuale relativo all'impianto da realizzare nel suo
complesso comprensivo delle eventuali opere accessorie, in cui siano
evidenziati gli attraversamenti o i parallelismi di strade, acque
pubbliche ed ogni altra opera o bene di pubblico interesse che possa
costituire interferenza con l'impianto. L'elaborato deve contenere
inoltre l'indicazione del tracciato dell'elettrodotto e delle altre
opere elettriche costituenti l'impianto per le quali si richiede la
autorizzazione e deve essere redatto su cartografia aggiornata e
precisamente: - corografia 1:25.000 (CTR); - planimetrie 1:5.000
(CTR); - planimetria 1:2.000 (catastale) nel caso di linee elettriche
in cavo sotterraneo e di linee aeree che attraversano i centri
abitati;
3) documentazione fotografica per le linee di tensione compresa fra
30.000 e 150.000 volt; per gli altri impianti la documentazione
fotografica potra' essere limitata alla presentazione delle aree di
particolare interesse ambientale;
4) relazione sulla compatibilita' ambientale e paesaggistica
dell'opera; in tale relazione dovranno essere evidenziate le
caratteristiche territoriali di seguito specificate: - uso prevalente
del suolo, zone assoggettate a tutela paesaggistica, beni culturali,
risorse naturali, margini visivi significativi, grandi infrastrutture
esistenti, dissesti e zone instabili per frane, eventuali altri siti
caratteristici del paesaggio.
Compete all'azienda elettrica ottenere nullaosta, assensi o pareri
ecc. dagli Enti interessati; alla domanda di autorizzazione deve
essere allegata copia delle richieste inviate agli Enti suddetti.
Alla domanda di autorizzazione, ai sensi della L.R. 10/93, deve
essere inoltre allegato:
- attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria;
- copia della concessione di attivita' di pubblico servizio. Detta
copia, per le aziende elettriche concessionarie dell'attivita' di
pubblico servizio elettrico, potra' essere depositata presso le
Province una tantum senza doverla produrre ad ogni specifica istanza
autorizzativa;
- copia della richiesta inoltrata all'ENEL per l'acquisizione del
prescritto nullaosta ex art. 18, DPR 342/65, per i soggetti
subentrati nella concessione per la distribuzione di energia
elettrica e per le aziende municipalizzate.
La Regione annualmente adegua con proprio atto, gli importi delle
spese di istruttoria, sulla base del tasso di inflazione
programmato.
Le spese di istruttoria di cui al presente articolo non comprendono
oneri eventualmente richiesti per l'ottenimento di nullaosta, assensi
o pareri e valutazioni tecniche.
La Provincia esercita anche le funzioni amministrative relative agli
impianti elettrici che interessano il territorio di due o piu'
Province; in questo caso l'autorizzazione compete alla Provincia
interessata dal tratto di maggiore lunghezza dell'impianto, che deve
acquisire il parere delle Amministrazioni pubbliche competenti sul
territorio dell'altra Provincia.
Art. 3 - Procedimento autorizzatorio
La Provincia, ricevuta la domanda provvede a:
1) pubblicarla per estratto all'Albo pretorio dei Comuni interessati
per 30 giorni consecutivi, dandone contestuale notizia all'azienda
elettrica interessata; l'estratto della domanda deve contenere le
caratteristiche tecniche dell'impianto e la sua ubicazione. In sede
di pubblicazione deve essere specificato che la domanda ed i relativi
allegati sono depositati per 30 giorni consecutivi presso gli uffici
della Provincia competente a disposizione di chiunque abbia
interesse. Durante il periodo di deposito possono essere presentate
alla Provincia osservazioni ed opposizioni; la Provincia stessa ha
facolta', durante il periodo di deposito, di presentare osservazioni
od opposizioni in merito alla coerenza dell'impianto con la
pianificazione territoriale. Scaduto il termine del deposito la
Provincia dovra' dare comunicazione all'azienda elettrica
dell'esistenza di osservazioni e/o opposizioni; in quest'ultimo caso
la Provincia richiedera' all'azienda elettrica di formulare, entro
un congruo termine, le proprie controdeduzioni o di adottare
eventuali varianti tecniche e/o di tracciato per contemperare le
osservazioni e/o opposizioni manifestate;
2) gli Enti e le Amministrazioni che concorrono al procedimento
autorizzativo degli impianti elettrici, debbono rilasciare i
nullaosta, assensi o pareri, e le valutazioni tecniche entro il
termine di 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda
presentata dall'azienda elettrica. Sara' cura dell'azienda elettrica
sviluppare ogni azione tesa a conseguire dalle suddette
Amministrazioni i richiesti nullaosta nei termini stabiliti;
l'azienda elettrica successivamente inviera' alla Provincia gli
originali dei nullaosta ottenuti, segnalando le situazioni per le
quali si e' costituito il silenzio assenso; l'azienda comunichera'
inoltre l'accettazione ovvero le proprie riserve, sulle eventuali
prescrizioni contenute nei suddetti nulla-osta;
3) la Provincia, alla comunicazione di cui al precedente comma, puo'
rilasciare l'autorizzazione indipendentemente dall'acquisizione di
alcuni di detti nullaosta, assensi o pareri. Secondo la vigente
legislazione (comma 3, art. 16, Legge 241/90 modificato dal comma 24,
art. 17, Legge 127/97) i pareri obbligatori per conseguire
l'autorizzazione sono quelli relativi alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salute pubblica; (1)
4) nel caso di nullaosta, assensi, pareri contrastanti la Provincia
deve promuovere, prima della sua definitiva decisione sulla richiesta
di autorizzazione, forme di coordinamento. Anche in questa
eventualita' occorre tenere ben presente che tutte le azioni e gli
atti propedeutici alla decisione finale debbono coinvolgere tutte le
parti interessate (richiedenti, Amministrazioni che hanno manifestato
pronunzie in contrasto);
5) l'autorizzazione deve essere rilasciata dall'Amministrazione
provinciale entro 30 giorni dal ricevimento dei pareri di cui al
precedente punto 3), con un provvedimento formalmente assunto. In
esso, oltre ai dati identificativi dell'istanza, deve essere
descritto l'impianto, le sue caratteristiche tecniche significative
(tensione, lunghezza, conduttori, sostegni tipo, isolatori, ecc.) e
si deve dare atto dei nullaosta, assensi e/o pareri pervenuti e delle
eventuali prescrizioni in essi contenute. Nell'atto di
autorizzazione dovra' risultare la pronuncia motivata sulle eventuali
osservazioni, opposizioni e controdeduzioni pervenute. Il
provvedimento deve inoltre contenere la esplicita dichiarazione di
"Pubblica utilita' urgenza e indifferibilita' delle opere e degli
impianti occorrenti alla costruzione e all'esercizio della/e linea/e
elettrica/che autorizzate e dei relativi lavori", nel caso sia
riferito ad istanza inoltrata dall'ENEL; nel caso l'istante sia
azienda diversa dall'ENEL tale dichiarazione puo' essere rilasciata
se espressamente richiesta nella istanza stessa e purche' l'opera da
costruirsi abbia carattere di pubblico interesse.
Art. 4 - Tutela della salute e dell'incolumita' della popolazione
Questo articolo, nel rispetto delle finalita' perseguite dalla legge,
stabilisce che in fase di istruttoria debbano essere valutati i
livelli di esposizione ai campi elettrici e magnetici a cui e'
sottoposta la popolazione.
L'ARPA, cui e' assegnata la competenza primaria per l'espressione del
parere in questione, valuta in via preventiva, rapportandosi in modo
integrato e coordinato con le aziende Unita' sanitarie locali in
conformita' all'art. 17 della L.R. 44/95, che i livelli di
esposizione siano inferiori ai valori limite prescritti dalle norme
vigenti.
Le aziende elettriche devono presentare domanda al Direttore
dell'ARPA - Sezione provinciale competente. Nella documentazione
dovranno essere fornite informazioni su:
1) tipo di linea: aerea (in cavo o con conduttori nudi) o interrata;
2) numero dei conduttori attivi, e fune di guardia;
3) diametro dei conduttori;
4) tensione e corrente massima, corrente media di esercizio;
5) tipologia dei sostegni e dei relativi armamenti;
6) coordinate dei conduttori in un sistema di riferimento cartesiano
giacente su di un piano verticale perpendicolare alla linea ed
avente l'asse "Y" verticale passante per l'asse della linea e l'asse
"X" orizzontale passante per il conduttore piu' basso;
nel caso di linee in cavo interrato:
7) sezioni del cavo e tipo di posa;
8) profondita' minima di interramento. Ai fini della semplificazione
operativa ed attuativa della presente normativa le aziende elettriche
hanno la facolta' di procedere al preventivo deposito, presso l'ARPA
regionale e le sue Sezioni provinciali, delle tipologie
impiantistiche standardizzate, alle quali potranno fare riferimento
di volta in volta per le successive richieste di parere.
Dovra' inoltre essere segnalata la presenza di punti sensibili quali:
asili, scuole, ed altri ambienti, al chiuso ed all'aperto, destinati
all'infanzia ricadenti entro la fascia di:
- m. 30 per lato dall'asse della linea nel caso di linea aerea a
media tensione. Tale distanza si riduce a 10 m. in caso di linee in
cavo aereo elicordato;
- m. 80 per lato dall'asse della linea nel caso di elettrodotto con
tensione superiore a 130 kV;
- m. 5 per lato dall'asse della linea nel caso di linee a media
tensione in cavo interrato.
Nel caso di linee o impianti elettrici previsti in prossimita' di
linee o impianti esistenti ovvero nell'ambito delle fasce citate
precedentemente, dovranno essere fornite per l'impianto esistente
tutte le informazione richieste ai punti sopracitati.
Nel caso particolare di linee interrate che si sviluppano negli
stessi cunicoli di linee esistenti, dovra' essere indicato il numero
di queste ultime con le relative caratteristiche tecniche; dovra'
essere fornita anche la sezione quotata del cunicolo dalla quale
siano deducibili le reciproche posizioni dei cavi.
Le cabine di trasformazione MT/bt vanno collocate preferibilmente
all'esterno degli edifici; il progetto deve contenere la
documentazione e le indicazioni di seguito precisate:
- planimetria in scala 1:2.000 con indicazione della collocazione
della cabina in progetto, della destinazione d'uso delle aree e degli
edifici circostanti qualora le distanze dagli edifici piu' prossimi
siano inferiori a 5 metri. In tale caso dovra' essere indicata la
distanza effettiva dalla cabina;
- tipo di cabina, numero dei conduttori da collegare e loro percorso;
- tensione e corrente massima;
- potenza del trasformatore installato.
Nella impossibilita' di collocarle esternamente, in aggiunta alle
caratteristiche tecniche della cabina e dei conduttori sopra citate,
dovra' essere presentata planimetria dettagliata indicante la
collocazione della cabina e la destinazione d'uso di tutti gli
ambienti, aperti o chiusi, sovrastanti o sottostanti fino ad una
distanza di 5 metri dalla parete di contenimento della medesima.
In alternativa nel caso in cui la cabina sia stata oggetto di
concessione autorizzazione edilizia, potra' essere prodotto il
parere azienda Unita' sanitaria locale.
In ogni caso le cabine elettriche MT/bt, ovunque siano ubicate,
devono rispettare le distanze di almeno 3,15 metri dalle parti in
tensione "dalle aree o ambienti in cui si possa ragionevolmente
attendere che individui della popolazione trascorrano una parte
significativa della giornata". In analogia con quanto previsto dal DM
10 settembre 1998, n. 381 "Regolamento recante norme per la
determinazione dei tetti diradiofrequenze compatibili con la salute
umana" si ritiene significativa una permanenza non inferiore a
quattro ore giorno.
Art. 5 - Pubblica utilita' urgenza e indifferibilita' delle opere
La legge regionale non introduce alcuna novita ne' riguardo alle
servitu' di elettrodotto, siano esse costituite previo accordo
bonario o mediante asservimento coattivo, ne' rispetto agli espropri
ed alle occupazioni in via di urgenza.
Per le procedure relative pertanto si continuera' a fare riferimento
alle norme vigenti in materia, in particolare la Legge 22/10/1971, n.
865 e la Legge 3/1/1973, n. 1.
A richiesta dell'interessato, il provvedimento di autorizzazione
puo' dichiarare la sussistenza della pubblica utilita' della urgenza
ed indifferibilita' delle opere e dei relativi lavori, quindi i
richiedenti diversi dall'ENEL (per quest'ultimo la materia e' normata
dall'art. 9 del DPR 18 marzo 1965, n. 342) devono farne esplicita
richiesta al fine di addivenire all'asservimento coattivo o
all'esproprio (dichiarazione di pubblica utilita') o all'occupazione
temporanea d'urgenza (dichiarazione di indifferibilita' ed urgenza).
Il provvedimento con il quale si dichiara un'opera di pubblica
utilita' e si dichiara l'urgenza e l'indifferibilita', deve
contenere i termini entro i quali dovranno essere iniziate e
terminate le procedure di asservimento coattivo o di espropriazione
ed i lavori relativi agli impianti elettrici ed opere accessorie
autorizzati.
Per le opere non soggette ad autorizzazione (interventi ed impianti
indicati nell'art. 2, comma 2, lettere a) e b) e comma 3, lettera a)
e' prevista la possibilita' di ottenere dai Comuni interessati la
dichiarazione di pubblica utilita' e urgenza ed indifferibilita'
delle opere, qualora l'azienda elettrica non possa addivenire alla
costituzione di servitu' bonarie con i proprietari dei fondi
interessati.
Tale possibilita' trova la sua ragion d'essere nel fatto che gli
interventi non soggetti ad autorizzazione, ancorche' abbiano
prevalentemente carattere locale, hanno valenza di pubblico interesse
per il servizio a cui sono destinati.
L'art. 6 della L.R. n. 10 del 1993 e' abrogato.
Art. 7 - Concessione edilizia
La realizzazione delle linee ed impianti per il trasporto e la
distribuzione di energia elettrica realizzate dalle aziende
elettriche non e' soggetta a concessione edilizia.
soggetta a concessione edilizia gratuita la realizzazione delle opere
edilizie adibite a cabine primarie e secondarie qualora siano
provviste di strutture di fondazione.
I Comuni rilasciano tale concessione a seguito del parere
dell'Azienda Unita' sanitaria locale, ovvero dall'ARPA se gia'
rilasciato nell'ambito dell'istruttoria autorizzativa dell'impianto
elettrico.
La documentazione da presentare ai Comuni per la concessione
edilizia, alla luce di quanto esplicitato nel paragrafo del
precedente art. 4, dovra' contenere il dettaglio delle
caratteristiche elettriche, dell'equipaggiamento della cabina e
l'indicazione del percorso della linea elettrica nonche' la tensione
ed eventualmente la potenza del trasformatore da installare.
Nell'impossibilita' di produrre tale documentazione di dettaglio,
dovra' comunque essere garantita una distanza minima di 3,15 m. dalle
pareti di contenimento della cabina a locali con permanenza non
inferiore a quattro ore giorno.
Art. 8 - Decadenza, revoca e sospensione
L'articolo contempla la facolta' per la Provincia di far decadere,
revocare o sospendere qualunque atto autorizzativo precedentemente
rilasciato, qualora non sia piu' rispondente alle finalita'
perseguite o in contrasto con il pubblico generale interesse o
qualora il titolare dell'autorizzazione non adempia alle condizioni,
prescrizioni ed obblighi contenuti nel provvedimento stesso.
Nel caso di decadenza di cui al comma 1, la Provincia deve procedere
preventivamente alla notifica della diffida in cui:
- si contesta le inadempienze rispetto agli obblighi, condizioni e
prescrizioni imposte dall'autorizzazione stessa;
- si impone la sospensione cautelativa della costruzione o
dell'esercizio dell'impianto contestato e si prescrivono le
modalita' ed i tempi, comunque non superiori a 120 giorni, entro i
quali adempiere alle condizioni e agli obblighi imposti
dall'autorizzazione.
Trascorsi i termini prescritti dalla diffida, qualora il titolare
persista nell'inadempienza ed inosservanza contestata, la Provincia
emettera' il provvedimento di decadenza nel quale saranno contenute
le disposizioni relative alle modalita' per il ripristino dei luoghi
allo stato primitivo. Nel caso di inerzia da parte del soggetto
obbligato la Provincia puo' procedere d'ufficio a spese
dell'inadempiente.
La Provincia puo' revocare o sospendere l'autorizzazione qualora,
rispetto al momento autorizzativo, siano sopravvenute situazioni di
pericolo per l'incolumita' e la salute pubblica o si siano
determinati motivi di interesse pubblico che ostino alla prosecuzione
dell'esercizio dell'impianto elettrico.
L'esercizio di questa facolta' prevede che la Provincia si esprima
anche in questo caso formalmente. Con il medesimo provvedimento la
Provincia puo' disporre l'esecuzione degli interventi necessari per
la rimozione o la messa in sicurezza dell'impianto; ove ne ricorrano
le condizioni con tale provvedimento puo' essere disposto un equo
indennizzo.
Art. 9 - Collaudo
L'esercente ha la competenza di assegnare l'incarico di collaudo.
Il collaudo deve essere effettuato per le linee per le quali
nell'arco dei primi tre anni di esercizio non siano state presentate
opposizioni dal competente Ministero delle Comunicazioni -
Ispettorato territoriale dell'Emilia-Romagna (ex CCTT).
In sede di collaudo si devono accertare le condizioni di cui al comma
3) e comma 5) dell'art. 9 della L.R. 10/92 cosi' come modificato
dall'art. 90, L.R. 3/99.
Il certificato di collaudo deve essere trasmesso alla Provincia
competente al fine della sua conservazione agli atti.
Nel caso di esito negativo del collaudo la Provincia deve procedere
ai sensi del comma 1 dell'art. 8 nel senso precedentemente
esplicitato.
Relativamente alle linee ed impianti non soggetti ad autorizzazione
l'esercente deve inviare alla Provincia una dichiarazione di
conformita' dell'opera alle vigenti disposizioni e norme tecniche
inerenti gli impianti elettrici (Legge 28/6/1986, n. 339, DM Lavori
pubblici 21/3/1988, n. 449 e successive modificazioni ed
integrazioni) ed alle prescrizioni impartite dall'ARPA ai sensi
della presente legge.
Art. 10 - Spostamenti per ragioni di pubblico interesse
La Provincia nel caso di conflitto tra opere di pubblica utilita',
puo' disporre lo spostamento dell'impianto o la variante di esso,
anche nel caso di autorizzazione ex TU 1773/33 e/o L.R. 10/93
rilasciata da altra Autorita', a seguito di motivata richiesta
inoltrata da parte di pubbliche Amministrazioni, previa valutazione
specifica, considerando altresi' il preminente interesse pubblico.
Il provvedimento con cui la Provincia dispone, ai fini della
salvaguardia del pubblico interesse, lo spostamento o la variante di
un impianto elettrico deve contestualmente contenere l'entita'
dell'equo, indennizzo da corrispondere all'azienda
proprietaria/esercente; il medesimo provvedimento inoltre
costituisce autorizzazione alla variante dell'impianto ed ha
efficacia di dichiarazione di pubblica utilita' nonche'
indifferibilita' ed urgenza delle opere relative all'impianto
medesimo.
Art. 11 - Rapporti con il PRG
La pianificazione territoriale e urbanistica deve maggiormente
raccordarsi con la pianificazione elettrica al fine di raggiungere un
miglior inserimento nel territorio degli impianti elettrici
salvaguardando la tutela del paesaggio, dell'ambiente ed in
particolare perseguendo altresi' la tutela della salute della
popolazione.
A tal fine i Comuni devono inserire nei Piani regolatori generali
(PRG) gli impianti elettrici dichiarati di pubblica utilita', urgenza
e indifferibilita'.
Art. 15 - Norme transitorie
Il nuovo corpo normativo e' entrato in vigore l'11 maggio 1999.
L'istruttoria delle istanze presentate in data antecedente il 12
maggio ultimo scorso deve essere completata secondo la normativa
previgente.
Gli impianti autorizzati prima del 30 settembre 1998, qualora non sia
stato ancora redatto il certificato di collaudo, si intendono
collaudati dietro presentazione da parte dell'azienda elettrica
titolare dell'autorizzazione, di una dichiarazione di conformita'
dell'opera al progetto e alle prescrizioni eventualmente dettate
dagli Enti coinvolti nel procedimento.
Pertanto nel caso siano stati assegnati incarichi e alla data di
entrata in vigore della norma non sia stato redatto il certificato
di collaudo, l'Amministrazione provinciale, dovra' provvedere alla
revoca dell'incarico assegnato, riconoscendo al collaudatore un
indennizzo pari all'attivita' svolta fino al momento della revoca.
Per gli impianti autorizzati dopo il 30 settembre 1998 si ritiene che
il relativo collaudo debba essere espletato nel rispetto di quanto
fissato dall'art. 9.
Infatti, se da un lato si puo' presumere che alla data odierna i
suddetti impianti non siano stati completamente costruiti, dall'altro
risulta evidente che la loro messa in esercizio sara' quasi
certamente successiva alla data di entrata in vigore della nuova L.R.
10/93, cosi' come sara' successivo il triennio di verifica per il
Ministero delle Poste e delle Comunicazioni.
Note: (1)
Si elencano gli Enti che ai sensi dell'art. 16, comma 3, Legge
241/90, come modificato dall'art. 17, comma 24, Legge 127/97, si
devono pronunciare con nullaosta, assensi, pareri, ai fini del
rilascio dell'autorizzazione:
1) ARPA - Agenzia regionale prevenzione ambiente - Sezioni
provinciali alle quali compete la prevenzione ed il controllo
ambientale nelle forme e con le modalita' di cui alla L.R. 19 aprile
1995, n. 44;
2) Comuni, ai quali compete l'espressione del parere in merito a: -
coerenza delle opere ed impianti elettrici al Piano regolatore
generale (PRG); - autorizzazione paesaggistica ai sensi e con le
modalita' di cui alla Legge 1497/39, cosi' come integrata dalla Legge
431/85, nonche' ai sensi della L.R. 1 agosto 1978, n. 26;
3) Province alle quali compete: - il rilascio del parere di
conformita' delle opere ed impianti elettrici con il Piano
territoriale di coordinamento provinciale (PTCP); - il rilascio
dell'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico, ex RD 3267/23
ove sussista. In base alla Legge 3/99, artt. 148, 149, 150 la
competenza passera' a Comuni e Comunita' Montane;
4) Ente gestione del parco o della riserva naturale al quale compete:
- il rilascio del parere di conformita' al Piano territoriale del
parco (PTP) o alle norme di tutela contenute nell'atto di istituzione
della Riserva;
5) Ministero per i Beni culturali e ambientali - Soprintendenza per i
Beni archeologici dell'Emilia-Romagna, per quanto di competenza ai
sensi della Legge 1089/39;
6) Ministero per i Beni culturali e ambientali - Soprintendenza per i
Beni ambientali e architettonici dell'Emilia-Romagna, alla quale
compete, ai sensi delle Leggi 1497/39 e 431/85: - intervenire sulla
autorizzazione comunale nei 60 giorni successivi alla comunicazione
della stessa e rilasciare parere qualora i Comuni non si siano
espressi nel termine previsto e l'azienda elettrica abbia presentato
successiva istanza; non e' in facolta' della Soprintendenza per i
Beni ambientali e architettonici esprimersi prima dei 45 giorni di
competenza dei Comuni.
Si elencano inoltre le Amministrazioni che le aziende elettriche
devono comunque sempre interpellare ai sensi dell'art. 120 del TU
1775/33, al fine del rilascio dei nullaosta, assensi o pareri di
competenza:
A) Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato territoriale
dell'Emilia-Romagna;
B) Ministero Industria Commercio e Artigianato - Direzione generale
dell'Energia e Risorse minerarie - Ufficio nazionale Minerario per
gli idrocarburi e la geotermia;
C) Ministero Industria Commercio e Artigianato - Direzione generale
delle Miniere - Corpo delle Miniere;
D) Ministero della Difesa (ex Comando Regione Militare
Tosco-Emiliana);
E) Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Ufficio Speciale
Trasporti impianti fissi (USTIF).
Nel caso in cui l'impianto crei interferenza con opere quali corsi
d'acqua, canali, ferrovie, autostrade, ecc., dovranno essere
interpellate le rispettive Amministrazioni competenti.