DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 aprile 1997, n. 167
Depubblicizzazione, attribuzione personalita' giuridica privata ed approvazione nuovo statuto ex IPAB "Pio Ritiro Cerati" di Piacenza
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la sentenza della Corte costituzionale 396/88;
vista la L.R. 1 giugno 1992, n. 27;
preso atto dell'istanza in data 12 marzo 1999, con cui il Presidente
dell'IPAB "Pio Ritiro Cerati", avente sede in Piacenza, chiede che la
Regione Emilia-Romagna depubblicizzi l'ente conferendogli natura
giuridica privata ed approvandone contestualmente il nuovo statuto;
considerato che:
- l'istanza di cui sopra risulta formulata in relazione ad analoga
deliberazione n. 7 adottata dal Consiglio di amministrazione nella
seduta del 22 gennaio 1999 (pubblicata senza seguito di opposizioni
all'Albo pretorio comunale), motivata dal fatto che l'ente di cui
trattasi si configura quale istituzione di ispirazione religiosa ai
sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b) della L.R. 1 giugno 1992, n. 27;
- dalla documentazione in possesso dell'Assessorato regionale alle
Politiche sociali, educative e familiari, Qualita' urbana,
Immigrazione, Aiuti internazionali, nonche' dalla documentazione
prodotta dall'ente interessato in occasione dell'istanza in esame
emerge che:
a) le finalita' statutarie e l'attivita' effettiva dell'ente di cui
trattasi consistono nella gestione di "servizi residenziali destinati
a persone sia autosufficienti sia non autosufficienti,
prioritariamente a Sacerdoti anziani o impediti, appartenenti alla
Diocesi di Piacenza-Bobbio";
b) il Consiglio di amministrazione dell'ente, per statuto, e'
composto da cinque membri, di cui uno di diritto nella persona del
Prevosto di Sant'Antonino e quattro nominati dal Consiglio
presbiterale;
vista la deliberazione n. 256 del 31 marzo 1999, con cui la Giunta
comunale di Piacenza esprime parere favorevole alla
depubblicizzazione dell'IPAB in oggetto;
ritenuto pertanto che:
- il medesimo ente possa essere depubblicizzato ai sensi del
surrichiamato art. 5, comma 3, lett. b) della citata L.R. 27/92;
- l'ente di cui trattasi possa essere giuridicamente riconosciuto ai
sensi del combinato disposto degli artt. 12 del Codice civile, 14 del
DPR 24 luglio 1977, n. 616 e 4 della L.R. 23 novembre 1987, n. 35 in
considerazione della dichiarata natura assistenziale dell'attivita'
svolta, nonche' della sua consistenza patrimoniale (valutata, al 31
dicembre 1997, in Lire 6.575.000.000 circa);
considerata infine l'opportunita' di approvare il nuovo statuto che
forma parte integrante della citata deliberazione 7/99 (che, fra
l'altro, modifica la denominazione dell'ente in "Fondazione Pio
Ritiro Cerati ONLUS" ed adegua le modalita' di funzionamento
dell'ente stesso alla natura giuridica assunta con il presente
provvedimento, nonche' alla normativa di cui al DLgs 460/97),
apportandovi tuttavia le seguenti modificazioni:
1) il testo dell'art. 2 e' sostituito con il testo dell'attuale
secondo comma dell'art. 1, al cui termine vengono aggiunte le parole
"assumendo natura di fondazione disciplinata dagli articoli 12 e
seguenti del Codice civile";
2) al terzo comma dell'art. 4 la parola "utilita'" viene sostituita
con "solidarieta'";
3) all'art. 7 vengono eliminate le parole "c) il Revisore dei
conti";
4) al termine del secondo comma dell'art. 10 vengono aggiunte le
parole "secondo le specifiche modalita' previste nel regolamento";
5) il primo comma dell'art. 12 viene cosi sostituito: "1. Il
Consiglio determina gli indirizzi dell'ente definendo gli obiettivi
ed i programmi da attuare ed adottando gli atti necessari per la loro
realizzazione";
6) al secondo comma dell'art. 12 le parole iniziali vengono cosi'
sostituite: "2. In particolare, il Consiglio fra l'altro:"; vengono
inoltre eliminate le parole "b) nomina il Revisore dei conti", con
conseguente modifica dell'elencazione progressiva che segue;
7) al termine del secondo comma dell'art. 14 vengono aggiunte le
parole "per contemperare obiettivi di trasparenza, tutela della
riservatezza personale e tutela degli interessi dell'ente";
8) il Capo III viene eliminato, con conseguente modifica della
numerazione del capo e degli articoli successivi;
9) al secondo comma dell'ex art. 19 (ora 18), le parole "il
contratto collettivo applicabile" vengono sostituite con "uno dei
contratti collettivi applicabili";
10) all'ex art. 20 (ora 19) viene aggiunto un ultimo comma cosi
formulato: "5. E' esclusa, inoltre, ogni distribuzione di capitale,
riserve o fondi durante la vita dell'ente, a meno che la stessa non
sia imposta per legge";
11) l'ex art. 22 (ora 21) viene cosi' sostituito: "1. In caso di sua
estinzione per qualunque causa, l'ente ha l'obbligo di devolvere il
suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di
controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996,
n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 2. In ogni
caso, il destinatario del patrimonio dovra' essere un ente
giuridicamente riconosciuto che svolga nell'ambito della Diocesi di
Piacenza-Bobbio attivita' analoghe a quelle previste dall'art. 4 del
presente statuto";
12) gli articoli 24, 25 e 26 vengono eliminati;
13) l'art. 25 viene eliminato;
14) all'ex art. 27 (ora 23) dopo le parole "Entro un anno" vengono
aggiunte le parole "dall'entrata in vigore del presente statuto" e
vengono eliminate le parole "e per il funzionamento dei reparti";
dato atto che le suindicate modificazioni sono state concordate con
l'ente interessato, come risulta dalla nota dell'Ufficio IPAB,
volontariato, associazionismo n. 14124/SOC in data 2 aprile 1999 e
dalla risposta dell'ente di cui trattasi di cui alla nota n. 323 in
data 9 aprile 1999;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Servizi socio-sanitari dr. Graziano Giorgi in merito alla
regolarita' tecnica del presente decreto, ai sensi dell'art. 4, VI
comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione della
Giunta regionale 2541/95;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle
Politiche sociali dr. Francesco Cossentino in merito alla
legittimita' del presente decreto, ai sensi dell'art. 4, VI comma
della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione della Giunta
regionale 2541/95;
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali, educative e
familiari, Qualita' urbana, Immigrazione, Aiuti internazionali;
decreta:
1) e' accolta l'istanza formulata con deliberazione 7/99 dall'IPAB
"Pio Ritiro Cerati" avente sede in Piacenza, che conseguentemente
perde la natura giuridica di IPAB ed assume la natura di persona
giuridica privata ai sensi dell'art. 12 del Codice civile con la
denominazione "Fondazione Pio Ritiro Cerati ONLUS";
2) e' approvato il nuovo statuto di detto ente nel testo che forma
parte integrante della citata deliberazione n. 7, adottata
dall'Amministrazione dello stesso ente nella seduta del 22 gennaio
1999, con le modificazioni di cui in premessa, che qui si intendono
integralmente riportate.
Il presente decreto verra' pubblicato integralmente nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e, come da richiesta dell'ente
interessato, diverra' operante in data 1 maggio 1999.
IL VICEPRESIDENTE
Emilio Sabattini