REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14

NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL DLGS 31 MARZO 1998, N. 114

          Art. 18                                                               
Modifiche alla L.R. n. 41 del 1997                                              
1. La lettera g) del comma 1 dell'art. 5 della L.R. 10 dicembre 1997,           
n. 41, e' sostituita dalla seguente:                                            
"g) i centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del DLgs 31               
marzo 1998, n. 114.".                                                           
2. All'art. 11 della L.R. 10 dicembre 1997, n. 41, e' aggiunto il               
seguente comma:                                                                 
"3. Nella concessione dei contributi per le attivita' di cui al                 
presente articolo hanno priorita' gli interventi proposti dai                   
soggetti di cui alla lettera g) dell'art. 5.".                                  
3. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 3 della L.R. 10 dicembre               
1997, n. 41 sono aggiunte le seguenti parole:                                   
"con particolare riferimento ai progetti di valorizzazione                      
commerciale di aree urbane.".                                                   
4. Al comma 3 dell'art. 3 della L.R. 10 dicembre 1997,  n.41 sono               
aggiunte le seguenti lettere:                                                   
"h) progetti riguardanti l'insediamento e lo sviluppo di esercizi               
commerciali polifunzionali;                                                     
 i) misure per lo sviluppo del commercio elettronico.".                         
NOTE ALL'ART. 18                                                                
Rubrica                                                                         
1) La L.R. 10 dicembre 1997, n. 41 e' citata alla nota 6) all'art. 8.           
Comma 1                                                                         
2) Il testo della lettera g) del comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 41           
del 1997, citato alla nota 6) all'art. 8, era il seguente:                      
"Art. 5 - Destinatari dei contributi                                            
1. Possono concorrere alla concessione dei contributi previsti dalla            
presente legge i seguenti soggetti, aventi sede legale e operativa              
nella regione Emilia-Romagna:                                                   
omissis                                                                         
g) le strutture operative promosse dalle associazioni di categoria              
piu' rappresentative a livello regionale nel settore del commercio e            
dei servizi per la realizzazione degli interventi di cui ai Titoli              
III e IV.                                                                       
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
3) Il testo dell'art. 11 della L.R. n. 41 del 1997, citata alla nota            
6) all'art. 8, e' riportato alla nota 1) all'art. 17.                           
Comma 3 - Comma 4                                                               
4) Il testo del comma 3 dell'art. 3 della L.R. n. 41 del 1997, citata           
alla nota 6) all'art. 8, cosi' come integrato dal presente articolo,            
e' il seguente:                                                                 
"Art. 3 - Iniziative finanziabili                                               
omissis                                                                         
3. La Regione concede altresi' contributi per:                                  
a) la redazione di progetti relativi alla riqualificazione e alla               
valorizzazione commerciale di vie, aree o piazze, ovvero dei centri             
storici, con priorita' alle zone pedonalizzate, a traffico limitato,            
e ad aree commerciali di pregio con particolare riferimento ai                  
progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane;                          
b) la realizzazione delle iniziative di cui alla lett. a) che possono           
ricomprendere anche opere di riqualificazione dei punti di vendita              
all'interno delle aree e di arredo urbano delle aree medesime. Dette            
iniziative devono essere promosse sulla base della concertazione tra            
soggetti pubblici e privati, singoli e associati, e devono consistere           
in un insieme sistematico e coordinato di interventi che concorrono             
alla valorizzazione commerciale delle aree prescelte;                           
c) la sistemazione e la riqualificazione di aree mercatali;                     
d) la realizzazione dell'assistenza tecnica, della progettazione,               
della innovazione tecnologica e organizzativa;                                  
e) la promozione e la diffusione presso le imprese, di metodologie              
per l'adeguamento della qualita' aziendale complessiva agli standard            
richiesti dalla normativa italiana e comunitaria, cogente o                     
volontaria;                                                                     
f) la realizzazione di progetti aziendali per l'attuazione di sistemi           
di qualita' per la fornitura e realizzazione di servizi e prodotti,             
in conformita' alla normativa nazionale e comunitaria;                          
g) la certificazione di sistemi di qualita' per imprese del commercio           
e dei servizi;                                                                  
h) progetti riguardanti l'insediamento e lo sviluppo di esercizi                
commerciali polifunzionali;                                                     
i) misure per lo sviluppo del commercio elettronico.".                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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