REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14

NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL DLGS 31 MARZO 1998, N. 114

          Art. 17                                                               
Misure per lo sviluppo del commercio elettronico                                
1. La Regione attua, nell'ambito degli interventi di cui all'art. 11            
della L.R. 10 dicembre 1997, n. 41 e di cui alla L.R. 7 dicembre                
1992, n. 45, iniziative a sostegno dell'introduzione e dello sviluppo           
del commercio elettronico al fine di:                                           
a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;                  
b) tutelare gli interessi dei consumatori;                                      
c) promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed                        
apprendimento per operatori del settore, operatori del servizio e per           
i consumatori;                                                                  
d) predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la                    
cooperazione e la competitivita' delle piccole imprese del commercio            
attraverso l'utilizzo del commercio elettronico;                                
e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualita'               
volte a garantire l'affidabilita' degli operatori e ad accrescere la            
fiducia del consumatore.                                                        
2. La Regione coordina i propri interventi con le iniziative promosse           
in sede nazionale dal Ministero dell'Industria, del Commercio e                 
dell'Artigianato per lo sviluppo del commercio elettronico.                     
NOTE ALL'ART. 17                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 11 della L.R. 10 dicembre 1997, n. 41, citato             
alla nota 6) all'art. 8, e' il seguente:                                        
"Art. 11 - Progetti per l'assistenza tecnica                                    
1. I progetti di cui alla lett. d) del comma 3 dell'art. 3 possono              
essere realizzati dai soggetti di cui alle lettere a), d) e g) del              
comma 1 dell'art. 5.                                                            
2. I progetti di cui al comma 1 riguardano:                                     
a) l'assistenza tecnica a carattere continuativo;                               
b) l'assistenza tecnica finalizzata ad interventi specifici, con                
particolare riferimento a: 1) sviluppo di analisi e di servizi di               
supporto riguardanti la riqualificazione e la costituzione di forme             
associative; 2) interventi a favore delle singole imprese per                   
l'introduzione di innovazioni nella movimentazione delle merci e                
nelle tecniche di vendita o di ristorazione; 3) interventi a favore             
delle singole imprese per analisi di mercato, innovazioni della                 
gestione aziendale, logistica, analisi di produttivita' e strategie             
di marketing aziendale, finalizzati anche alla specializzazione                 
aziendale; 4) costituzione e aggiornamento di banche dati,                      
indirizzate alla elaborazione di indici di comparazione                         
interaziendale, al fine della assistenza tecnica alle piccole e medie           
imprese commerciali.".                                                          
2) La L.R. 7 dicembre 1992, n. 45, concerne Norme per la tutela dei             
consumatori e degli utenti.                                                     

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina