REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14

NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL DLGS 31 MARZO 1998, N. 114

          Art. 16                                                               
Comuni ad economia prevalentemente turistica   e Citta' d'arte                  
1. La Giunta regionale individua i Comuni ad economia prevalentemente           
turistica e le Citta' d'arte da sottoporre alla disciplina dell'art.            
12 del DLgs n. 114 del 1998 prevedendo, di norma, che detta                     
disciplina si applichi alle sole parti del territorio comunale in cui           
tali caratteristiche appaiono effettivamente rilevanti e per i                  
periodi del maggiore afflusso turistico.                                        
2. L'attuazione del comma 1 avviene su proposta motivata del Comune             
che indica le parti del territorio comunale interessate e i relativi            
periodi. Detta proposta e' avanzata previa concertazione con le                 
associazioni imprenditoriali, sindacali e dei consumatori. Decorsi              
tre mesi dall'inizio del procedimento di concertazione, il Comune               
puo' comunque prescinderne.                                                     
NOTA ALL'ART. 16                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 12 del DLgs n. 114 del 1998, citato alla nota al             
titolo, e' il seguente:                                                         
"Art. 12 - Comuni ad economia prevalentemente turistica e citta'                
d'arte                                                                          
1. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle citta'               
d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti                  
determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono           
derogare dall'obbligo di cui all'articolo 11, comma 4.                          
2. Al fine di assicurare all'utenza, soprattutto nei periodi di                 
maggiore afflusso turistico, idonei livelli di servizio e di                    
informazione, le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese           
del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, possono                
definire accordi da sottoporre al Sindaco per l'esercizio delle                 
funzioni di cui all'articolo 36, comma 3, della Legge 8 giugno 1990,            
n.142.                                                                          
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del                 
presente decreto, anche su proposta dei Comuni interessati, e sentite           
le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del            
turismo e dei lavoratori dipendenti, le Regioni individuano i comuni            
ad economia prevalentemente turistica, le citta' d'arte o le zone del           
territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico              
nei quali gli esercenti possono esercitare la facolta' di cui al                
comma 1.".                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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