REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14

NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL DLGS 31 MARZO 1998, N. 114

          Art. 14                                                               
Osservatorio regionale del commercio                                            
1. In attuazione della lettera g) del comma 1 dell'art. 6 del DLgs n.           
114 del 1998 la Regione costituisce l'Osservatorio regionale del                
commercio.                                                                      
2. La Regione, avvalendosi dell'Osservatorio, svolge i compiti di cui           
all'art. 1 e, in particolare:                                                   
a) realizzazione di un sistema informativo della rete distributiva,             
avvalendosi dei Comuni, delle Province e delle Camere di Commercio,             
Industria, Artigianato e Agricoltura;                                           
b) elaborazione e diffusione a tutti i soggetti interessati delle               
basi conoscitive e dei dati aggregati per la programmazione regionale           
nel settore del commercio e per la conoscenza del settore della                 
distribuzione commerciale, con particolare riguardo ai processi                 
derivanti dall'entrata in vigore del DLgs n. 114 del 1998;                      
c) redazione, anche ai fini di cui alla lettera b), di un rapporto              
annuale sull'andamento e le tendenze del commercio e dei consumi;               
d) elaborazione dei criteri e delle condizioni in materia di                    
programmazione della rete distributiva di cui alla lettera b) del               
comma 2 dell'art. 3.                                                            
3. La Giunta regionale disciplina le modalita' di funzionamento                 
dell'Osservatorio che si avvale di un Comitato tecnico composto di 5            
esperti nominato dal Presidente della Regione, su proposta                      
dell'Assessore competente.                                                      
4. L'Osservatorio si avvale altresi' di una Conferenza consultiva la            
cui composizione e modalita' di funzionamento sono definite dalla               
Giunta regionale. La partecipazione alla Conferenza non comporta                
alcun onere finanziario a carico della Regione.                                 
5. Per l'organizzazione delle attivita' dell'Osservatorio la Regione,           
anche avvalendosi di Enti e strutture che presentino la necessaria              
affidabilita' e competenza e sentita la Conferenza consultiva,                  
predispone un programma annuale.                                                
6. La Regione promuove le attivita' dell'Osservatorio in un sistema             
coordinato con gli Enti locali e le Camere di Commercio, Industria,             
Artigianato e Agricoltura.                                                      
7. Al fine di fornire all'Osservatorio i dati e le informazioni                 
strutturate sufficienti per monitorare l'evoluzione della rete                  
distributiva:                                                                   
a) i Comuni forniscono alle Province e alla Regione entro il 31                 
gennaio di ciascun anno i dati relativi all'anno precedente                     
concernenti il settore, articolati per tipologia, collocazione,                 
superficie e merceologie, secondo le indicazioni stabilite dalla                
Regione;                                                                        
b) le Province elaborano i dati comunali con riferimento ai bacini              
sovracomunali di cui al comma 6 dell'art. 3 e li trasmettono alla               
Regione entro il 30 aprile di ogni anno, secondo le indicazioni                 
stabilite dalla Regione medesima.                                               
NOTE ALL'ART. 14                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo della lettera g) del comma 1 dell'art. 6 del DLgs n. 114            
del 1998, citato alla nota al titolo, e' riportato alla nota 1)                 
all'art. 2.                                                                     
Comma 2                                                                         
2) Il DLgs n. 114 del 1998 e' citato alla nota al titolo.                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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