REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14

NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL DLGS 31 MARZO 1998, N. 114

          Art. 13                                                               
Autorizzazioni dovute                                                           
1. Costituisce atto dovuto, nel rispetto dei requisiti urbanistici e            
delle condizioni di cui al comma 2, il rilascio di autorizzazione:              
a) all'apertura di una media struttura avente una superficie di                 
vendita non superiore a 1500 mq. nei comuni aventi una popolazione              
superiore a 10.000 abitanti e non superiore a 800 mq. nei restanti              
comuni;                                                                         
b) all'aumento della superficie di vendita di una media struttura,              
nel rispetto dei limiti dimensionali di cui alla lettera a).                    
2. Ai fini di cui al comma 1 il rilascio dell'autorizzazione e'                 
dovuto nel rispetto delle seguenti condizioni:                                  
a) che sia attuata la concentrazione o l'accorpamento di almeno                 
quattro esercizi rientranti nei limiti dimensionali di cui alla                 
lettera d) del comma 1 dell'art. 4 del DLgs n. 114 del 1998;                    
b) che gli esercizi accorpati o concentrati siano stati autorizzati             
ai sensi dell'art. 24 della Legge 11 giugno 1971, n. 426, per la                
vendita di generi di largo e generale consumo;                                  
c) che il richiedente si impegni al reimpiego del personale occupato,           
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, negli esercizi oggetto           
di concentrazione o accorpamento;                                               
d) che la superficie di vendita del nuovo esercizio non superi la               
somma dei limiti massimi indicati alla lettera d) del comma 1                   
dell'art. 4 del DLgs n. 114 del 1998, tenuto conto del numero degli             
esercizi oggetto dell'accorpamento o della concentrazione.                      
3. Il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del presente articolo               
comporta la revoca dei titoli autorizzatori preesistenti.                       
4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore            
della presente legge, definisce le modalita' e i termini dell'impegno           
al reimpiego del personale di cui alla lettera c) del comma 2 e i               
relativi termini.                                                               
NOTE ALL'ART. 13                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo della lettera d) del comma 1 dell'art. 4 del DLgs n. 114            
del 1998, citato alla nota al titolo, e' riportato alla nota 1)                 
all'art. 4.                                                                     
2) Il testo dell'art. 24 della Legge 11 giugno 1971, n. 426,                    
concernente Disciplina del commercio, era il seguente:                          
"Art. 24 - Apertura, trasferimento ed ampliamento degli esercizi di             
vendita                                                                         
L'apertura di esercizi al minuto, il trasferimento in altra zona e              
l'ampliamento degli esercizi gia' esistenti mediante l'acquisizione             
di nuovi locali di vendita, sono soggetti ad autorizzazione                     
amministrativa.                                                                 
L'autorizzazione e' rilasciata dal Sindaco del Comune nel cui                   
territorio ha sede l'esercizio, sentito il parere delle commissioni             
di cui agli articoli 15 e 16, con la osservanza dei criteri stabiliti           
dal piano. E' soggetto alla sola comunicazione al Sindaco                       
l'ampliamento che non eccede il 20 per cento della superficie di                
vendita originaria dell'esercizio per una sola volta, applicandosi              
alle nuove superfici o ai nuovi volumi le contribuzioni o gli oneri             
previsti dalle leggi vigenti.                                                   
L'autorizzazione, fermo il rispetto dei regolamenti locali di polizia           
urbana, annonaria, igienico-sanitaria e delle norme relative alla               
destinazione ed all'uso dei vari edifici nelle zone urbane, e' negata           
solo quando il nuovo esercizio o l'ampliamento o il trasferimento               
dell'esercizio esistente risultino in contrasto con le disposizioni             
del piano e della presente legge.".                                             
L'art. 26 del DLgs n. 114 del 1998, citato alla nota al titolo, ha              
abrogato la Legge n. 426 del 1971, con la decorrenza ivi indicata.              
3) Il testo della lettera d) del comma 1 dell'art. 4 del DLgs n. 114            
del 1998, citato alla nota al titolo, e' riportato alla nota 1)                 
all'art. 4.                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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