LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14
NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL DLGS 31 MARZO 1998, N. 114
Art. 13
Autorizzazioni dovute
1. Costituisce atto dovuto, nel rispetto dei requisiti urbanistici e
delle condizioni di cui al comma 2, il rilascio di autorizzazione:
a) all'apertura di una media struttura avente una superficie di
vendita non superiore a 1500 mq. nei comuni aventi una popolazione
superiore a 10.000 abitanti e non superiore a 800 mq. nei restanti
comuni;
b) all'aumento della superficie di vendita di una media struttura,
nel rispetto dei limiti dimensionali di cui alla lettera a).
2. Ai fini di cui al comma 1 il rilascio dell'autorizzazione e'
dovuto nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) che sia attuata la concentrazione o l'accorpamento di almeno
quattro esercizi rientranti nei limiti dimensionali di cui alla
lettera d) del comma 1 dell'art. 4 del DLgs n. 114 del 1998;
b) che gli esercizi accorpati o concentrati siano stati autorizzati
ai sensi dell'art. 24 della Legge 11 giugno 1971, n. 426, per la
vendita di generi di largo e generale consumo;
c) che il richiedente si impegni al reimpiego del personale occupato,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, negli esercizi oggetto
di concentrazione o accorpamento;
d) che la superficie di vendita del nuovo esercizio non superi la
somma dei limiti massimi indicati alla lettera d) del comma 1
dell'art. 4 del DLgs n. 114 del 1998, tenuto conto del numero degli
esercizi oggetto dell'accorpamento o della concentrazione.
3. Il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del presente articolo
comporta la revoca dei titoli autorizzatori preesistenti.
4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, definisce le modalita' e i termini dell'impegno
al reimpiego del personale di cui alla lettera c) del comma 2 e i
relativi termini.
NOTE ALL'ART. 13
Comma 2
1) Il testo della lettera d) del comma 1 dell'art. 4 del DLgs n. 114
del 1998, citato alla nota al titolo, e' riportato alla nota 1)
all'art. 4.
2) Il testo dell'art. 24 della Legge 11 giugno 1971, n. 426,
concernente Disciplina del commercio, era il seguente:
"Art. 24 - Apertura, trasferimento ed ampliamento degli esercizi di
vendita
L'apertura di esercizi al minuto, il trasferimento in altra zona e
l'ampliamento degli esercizi gia' esistenti mediante l'acquisizione
di nuovi locali di vendita, sono soggetti ad autorizzazione
amministrativa.
L'autorizzazione e' rilasciata dal Sindaco del Comune nel cui
territorio ha sede l'esercizio, sentito il parere delle commissioni
di cui agli articoli 15 e 16, con la osservanza dei criteri stabiliti
dal piano. E' soggetto alla sola comunicazione al Sindaco
l'ampliamento che non eccede il 20 per cento della superficie di
vendita originaria dell'esercizio per una sola volta, applicandosi
alle nuove superfici o ai nuovi volumi le contribuzioni o gli oneri
previsti dalle leggi vigenti.
L'autorizzazione, fermo il rispetto dei regolamenti locali di polizia
urbana, annonaria, igienico-sanitaria e delle norme relative alla
destinazione ed all'uso dei vari edifici nelle zone urbane, e' negata
solo quando il nuovo esercizio o l'ampliamento o il trasferimento
dell'esercizio esistente risultino in contrasto con le disposizioni
del piano e della presente legge.".
L'art. 26 del DLgs n. 114 del 1998, citato alla nota al titolo, ha
abrogato la Legge n. 426 del 1971, con la decorrenza ivi indicata.
3) Il testo della lettera d) del comma 1 dell'art. 4 del DLgs n. 114
del 1998, citato alla nota al titolo, e' riportato alla nota 1)
all'art. 4.