REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1999, n. 19

DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 1999/2000

          Art. 11                                                               
Dichiarazione d'urgenza                                                         
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti           
degli articoli 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto ed           
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel                 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 30 luglio 1999  VASCO ERRANI                                           
NOTE ALL'ART. 11                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 127                                                                       
omissis                                                                         
La legge e' promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto             
ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua                       
pubblicazione. Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio                 
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la                        
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini             
indicati.                                                                       
omissis".                                                                       
2) Il testo dell'art. 31 dello Statuto e' il seguente:                          
"Art. 31                                                                        
1. Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della            
Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore            
il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le              
leggi stesse stabiliscano un termine maggiore.                                  
2. Il termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una                
legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia                     
dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo               
consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.".                    
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 867 dell'1 giugno 1999, oggetto consiliare n. 5334 (VI                       
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal           
Consiglio regionale nella seduta del 23 giugno 1999;                            
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 309 in data 1 luglio 1999:                                           
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attivita'                
Produttive" in sede referente.                                                  
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 4/II.4 del             
23 giugno 1999, con preannuncio di richiesta di relazione orale in              
aula del consigliere Lorenzi;                                                   
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 23 giugno 1999,            
atto  n.175/99;                                                                 
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 1168/4.1.22/C.G.              
del 28 luglio 1999.                                                             

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina