REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1999, n. 19

DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 1999/2000

          Art. 10                                                               
Norme generali inerenti il tesserino venatorio                                  
1. Il cacciatore potendo esercitare la propria attivita' in tutto il            
territorio nazionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti, deve             
indicare prima dell'inizio dell'attivita', negli appositi spazi, il             
giorno (G) ed il mese (M) dell'esercizio dell'attivita' venatoria e             
contrassegnare, mediante un segno indelebile (x) il tipo di caccia              
prescelta (V = vagante; A = da appostamento).                                   
Deve altresi' indicare, qualora intenda esercitare la caccia in ATC,            
la sigla dell'Ambito Territoriale di Caccia nell'apposito riquadro.             
Il cacciatore che esercita la caccia in CA deve indicare la sigla del           
Comprensorio Alpino nel riquadro predisposto per "ATC".                         
Deve invece indicare solo la sigla della Provincia, nell'apposito               
riquadro, qualora intenda esercitare la caccia in Azienda venatoria.            
2. Qualora la caccia sia esercitata in ATC o CA e' obbligatorio,                
appena abbattuto un capo di selvaggina stanziale, annotare la sigla             
corrispondente alla specie abbattuta.                                           
In caso di deposito aggiungere un cerchio intorno alla sigla.                   
3.  Qualora la caccia sia esercitata in AFV (Azienda                            
faunistico-venatoria), la sigla corrispondente ad ogni capo di specie           
abbattuta puo' essere annotata al termine dell'attivita' giornaliera.           
4. Per i prelievi alla selvaggina migratoria in forma vagante e'                
obbligatorio per tutti i cacciatori, compresi coloro che esercitano             
l'attivita' in AFV, indicare la sigla corrispondente ad ogni specie             
abbattuta, non appena raccolta; per i prelievi alla selvaggina                  
migratoria da appostamento fisso e temporaneo, l'indicazione di cui             
sopra deve avvenire ogniqualvolta si cambia o si lascia il sito di              
caccia; in caso di deposito aggiungere un cerchio intorno alla sigla.           
5. I capi abbattuti in ATV (Azienda agri-turistico-venatoria) non               
devono essere annotati sul tesserino, ad accezione di cinghiali o               
volpi abbattuti secondo le limitazioni previste dal presente                    
calendario venatorio. (DGR 3/95, punto 3.1, penultimo capoverso).               
6. Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie piu' comuni in             
Emilia-Romagna e pertanto se si abbatte una specie consentita in                
altre regioni e non prestampata nel presente tesserino, devono essere           
indicate, le sigle ASS oppure ASM (Altre specie stanziali oppure                
Altre specie migratorie).                                                       
7. Il cacciatore, appena terminata la stagione venatoria, deve                  
riportare sulla apposita scheda riepilogativa "caccia stanziale" la             
sigla del proprio o dei propri ATC ed il numero complessivo di                  
giornate e di capi abbattuti per le singole specie di selvaggina                
stanziale per ciascun ATC di appartenenza. Tale scheda dovra' essere            
riconsegnata all'ATC entro il 28 febbraio 2000, utilizzando tante               
copie della scheda compilata quanti sono gli ATC di appartenenza.               
8. Il cacciatore che abbia esercitato la caccia nei confronti delle             
specie interessate dal regime di deroga, qualora tale prelievo sia              
possibile, (Passera mattugia, Passero, Storno e Taccola) dovra'                 
compilare, appena terminata la stagione venatoria, la scheda                    
riepilogativa "caccia specie in deroga", indicando l'ATC o la sigla             
della Provincia, se tali abbattimenti sono stati effettuati in AFV,             
nonche' il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le            
singole specie. Tale scheda dovra' essere inviata alla Provincia di             
residenza entro il 28 febbraio 2000.                                            
9. In caso di mancata consegna o anche di incompleta trascrizione dei           
dati in tali schede sara' applicata la sanzione di cui all'art. 61,             
comma 2, della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8.                                     
10. In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino il titolare           
per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'Ente delegato al                 
rilascio, dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta            
perdita all'autorita' di P.S. o locale stazione dei carabinieri.                
11. Il tesserino va riconsegnato all'Ente che lo ha rilasciato, al              
momento del ritiro di quello relativo alla nuova stagione venatoria.            
In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non                  
integro e contraffatto l'interessato non potra' ritirare il tesserino           
relativo alla nuova annata venatoria (art. 49, L.R. 8/94) a meno che            
non venga prodotta apposita denuncia dell'avvenuto smarrimento o                
deterioramento all'autorita' di P.S.                                            
12. Il tesserino e' personale e non cedibile. Chiunque sia in                   
possesso di piu' di un tesserino di caccia e' perseguibile ai sensi             
di legge.                                                                       
NOTE ALL'ART. 10                                                                
Comma 9                                                                         
1) Il testo del comma 2 dell'art. 61, della L.R. 15 febbraio 1994, n.           
8 concernente Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e            
per l'esercizio dell'attivita' venatoria e' il seguente:                        
"Art. 61 - Sanzioni                                                             
omissis                                                                         
2. Per le violazioni alla presente legge non espressamente sanzionate           
si applica la sanzione amministrativa da Lire 50.000 a Lire 300.000.            
omissis".                                                                       
Comma 11                                                                        
2) Il testo dell'art. 49 della L.R. n. 8 del 1994, citate alla nota             
1) al presente articolo, e' il seguente:                                        
"Art. 49 - Tesserino regionale per l'esercizio della caccia                     
1. Il tesserino regionale di caccia viene consegnato dal Comune ai              
cittadini ivi residenti, dietro presentazione dei seguenti documenti:           
a) licenza di porto d'armi per uso di caccia;                                   
b) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa           
di porto di fucile anche per uso caccia;                                        
c) ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale per             
l'esercizio venatorio;                                                          
d) attestazione del versamento delle quote assicurative di cui al               
comma 8 dell'art. 12 della legge statale;                                       
e) dichiarazione della scelta relativa alla forma di esercizio                  
venatorio di cui al comma 5 dell'art. 12 della legge statale;                   
f) documento dell'avvenuta iscrizione all'ATC di cui all'art. 36.               
2. Il tesserino viene emesso su moduli prodotti dalla Giunta                    
regionale ed il suo rilascio e' subordinato alla riconsegna di quello           
usato dal richiedente nell'ultima stagione venatoria, che deve essere           
integro e non contraffatto.                                                     
3. I Comitati direttivi degli ATC forniscono alla Provincia i dati              
relativi agli abbattimenti ai fini della programmazione                         
dell'esercizio venatorio per la stagione successiva.                            
4. Oltre alla forma di caccia di cui al comma 5 dell'art. 12 della              
legge statale e agli ATC regionale ed extraregionale prescelti, i               
Comuni di residenza devono assicurare che sul tesserino siano                   
riportati i seguenti dati: numerazione regionale, data di rilascio,             
licenza di caccia, cognome e nome del titolare, data e luogo di                 
nascita, codice fiscale, indirizzo, professione, tipo di arma                   
utilizzata.                                                                     
5. In caso di deterioramento o smarrimento il titolare, per ottenere            
il duplicato del tesserino, deve rivolgersi al Comune di residenza,             
dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita              
all'autorita' di Pubblica sicurezza.                                            
6. Nel caso in cui il numero delle giornate di caccia ammesse nella             
stagione venatoria sia inferiore a quello consentito dalla legge                
statale, nel nuovo tesserino vanno depennate le giornate di caccia              
gia' effettuate, su dichiarazione del titolare, risultanti dalla                
denuncia all'autorita' di Pubblica sicurezza.                                   
7. Il titolare della licenza di caccia e' autorizzato, durante                  
l'esercizio venatorio, a portare utensili da punta e da taglio atti             
alle esigenze venatorie.                                                        
8. Il tesserino regionale di caccia ai cittadini stranieri e italiani           
residenti all'estero viene consegnato dalla Provincia dietro                    
presentazione della documentazione necessaria per l'esercizio                   
venatorio nel Paese di provenienza e a norma del DM 5 giugno 1978               
"Modalita' per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto           
all'interno dello Stato di armi temporaneamente importate e                     
determinazione del numero massimo di armi di cui e' ammessa                     
l'importazione temporanea.".                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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