REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14

NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL DLGS 31 MARZO 1998, N. 114

          Art. 10                                                               
Commercio nelle aree di valore storico, archeologico,   artistico o             
ambientale                                                                      
1. I Comuni individuano gli immobili, le aree o i complessi di                  
immobili e classificano le botteghe storiche per i quali, in                    
relazione al particolare e specifico pregio storico, archeologico,              
artistico o ambientale, sono previste disposizioni regolamentari o              
urbanistiche di salvaguardia in relazione all'esercizio di attivita'            
commerciali, anche al fine di rendere compatibili i servizi                     
commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilita' e            
alla mobilita' dei consumatori e dell'arredo urbano. L'individuazione           
riguarda le zone A di cui all'art. 14 della L.R. n. 47 del 1978 o               
porzioni di esse, oppure singoli immobili, anche esterni alle zone A,           
individuati in relazione agli specifici valori del contesto.                    
2. Ferme restando le competenze dello Stato in materia di tutela dei            
beni di interesse artistico, storico o archeologico, le disposizioni            
di salvaguardia possono riguardare:                                             
a) l'esclusione della vendita di determinate merceologie;                       
b) le modalita', prescrizioni e limitazioni del commercio su aree               
pubbliche, al fine della sua qualificazione;                                    
c) le caratteristiche morfologiche delle insegne e delle vetrine e              
gli elementi di arredo esterno, nonche' il sistema di illuminazione             
esterna nei casi di nuova realizzazione o di modifica degli elementi            
preesistenti;                                                                   
d) specifiche deroghe, nel rispetto della legge, ai requisiti                   
igienico-edilizi relativi alle attivita' commerciali e pubblici                 
esercizi in essere, tendenti a consentirne la permanenza;                       
e) specifici divieti di cambio d'uso;                                           
f) la vocazione merceologica determinatasi nel tempo nelle botteghe             
storiche.                                                                       
3. Fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Comuni           
possono confermare gli atti emanati ai sensi dell'art. 4 del DL 9               
dicembre 1986, n. 832, convertito con Legge 6 febbraio 1987, n. 15.             
4. I Comuni possono prevedere misure di agevolazione tributaria.                
NOTE ALL'ART. 10                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 14 della L.R. n. 47 del 1978, citato alla nota            
2) all'art. 6, e' riportato alla nota 4) all'art. 6.                            
Comma 3                                                                         
2) Il testo dell'art. 4 del DL 9 dicembre 1986, n. 832, concernente             
Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili                 
adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, era il seguente:                
"Art. 4                                                                         
1. Al fine di tutelare le tradizioni locali ed aree di particolare              
interesse del proprio territorio, i Comuni possono stabilire voci               
merceologiche specifiche nell'ambito delle tabelle di cui                       
all'articolo 37 della Legge 11 giugno 1971, n. 426, e nuove                     
classificazioni in deroga a quelle previste dall'articolo 3 della               
Legge 14 ottobre 1974, n. 524, nonche', limitatamente agli esercizi             
commerciali, agli esercizi pubblici ed alle imprese artigiane, le               
attivita' incompatibili con le predette esigenze.                               
2. I Comuni accertano altresi' le attivita' svolte negli esercizi               
compresi nelle suddette aree e confermano le autorizzazioni in sede             
di vidimazione annuale nei limiti delle attivita' effettivamente in             
atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.".                     
L'art. 26 del DLgs 31 marzo 1998, n. 114, citato alla nota al titolo,           
ha abrogato l'art. 4 della Legge 6 febbraio 1987, n. 15 di                      
conversione in legge del DL  n.832 del 1986, con la decorrenza ivi              
indicata.                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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