REGOLAMENTO REGIONALE 6 settembre 1999, n. 26
ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 19/1/1998, N. 3, DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO, GENETICO E SANITARIO, PER SPECIE INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 28 GIUGNO 1984, N. 36
Art. 10
Etichettatura
1. La struttura fitosanitaria regionale dopo aver svolto i previsti
controlli nei campi di piante madri, nei laboratori di
micropropagazione e nei vivai, autorizza, per ciascuna tipologia di
materiale, l'apposizione di un documento di commercializzazione
consistente in una etichetta, conformemente alle modalita' stabilite
nei relativi disciplinari di produzione.
2. Il materiale prodotto, approvato dalla struttura fitosanitaria
regionale secondo quanto previsto nel comma 1, puo' essere ceduto
quale materiale certificato "Virus esente" o "Virus controllato".