REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 6 settembre 1999, n. 26

ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 19/1/1998, N. 3, DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO, GENETICO E SANITARIO, PER SPECIE INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 28 GIUGNO 1984, N. 36

          Art. 10                                                               
Etichettatura                                                                   
1. La struttura fitosanitaria regionale dopo aver svolto i previsti             
controlli nei campi di piante madri, nei laboratori di                          
micropropagazione e nei vivai, autorizza, per ciascuna tipologia di             
materiale, l'apposizione di un documento di commercializzazione                 
consistente in una etichetta, conformemente alle modalita' stabilite            
nei relativi disciplinari di produzione.                                        
2. Il materiale prodotto, approvato dalla struttura fitosanitaria               
regionale secondo quanto previsto nel comma 1, puo' essere ceduto               
quale materiale certificato "Virus esente" o "Virus controllato".               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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