REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1999, n. 12

NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114

          Art. 8                                                                
Disposizioni transitorie e finali                                               
1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i                  
Comuni:                                                                         
a) compilano e approvano, ove mancanti, le graduatorie delle presenze           
nei mercati e nelle fiere;                                                      
b) approvano la sanatoria dei mercati e delle fiere non ancora                  
regolarizzati;                                                                  
c) approvano il regolamento dei mercati e delle fiere;                          
d) possono determinare la tipologia merceologica dei singoli                    
posteggi, ai sensi del comma 15 dell'art. 28 del DLgs n. 114 del                
1998.                                                                           
2. La Regione esercita il potere sostitutivo per i Comuni                       
inadempienti ai sensi del comma 18 dell'art. 28 del DLgs n. 114 del             
1998, secondo quanto previsto dall'art. 32 della L.R. 7 febbraio                
1992, n. 7 come modificata dall'art. 36 della L.R. 21 aprile 1999, n.           
3.                                                                              
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,           
la Giunta regionale emana le disposizioni di cui al comma 2 dell'art.           
1.                                                                              
4. In attuazione del comma 2 dell'art. 30 del DLgs n. 114 del 1998,             
fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 1            
continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti all'entrata in              
vigore della presente legge per l'assegnazione dei posteggi liberi,             
per gli orari di vendita e per l'imputazione delle presenze                     
effettuate dagli operatori. Per gli operatori delle fiere la                    
normativa previgente relativa alla modalita' di partecipazione                  
continua ad applicarsi per ulteriori 90 giorni a partire da detto               
termine.                                                                        
5. Agli operatori che hanno partecipato a tutte le edizioni di una              
fiera nei tre anni antecedenti all'entrata in vigore della presente             
legge, il Comune sede di posteggio rilascia, a richiesta                        
dell'interessato, l'autorizzazione e la concessione decennale di cui            
all'art. 2 per il posteggio utilizzato.                                         
6. Ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in               
vigore della presente legge si applica la normativa previgente.                 
NOTE ALL'ART. 8                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 15 dell'art. 28 del DLgs n. 114 del 1998,                 
citato alla nota 1) all'art. 1, e' riportato alla nota 1) all'art. 5.           
Comma 2                                                                         
2) Il testo del comma 18 dell'art. 28 del DLgs n. 114 del 1998,                 
citato alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:                                 
"Art. 28 - Esercizio dell'attivita'                                             
omissis                                                                         
18. In caso di inerzia da parte del Comune, le Regioni provvedono in            
via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore           
fino all'emanazione delle norme comunali.".                                     
3) Il testo dell'art. 32 della L.R. 7 febbraio 1992, n. 7 concernente           
Ordinamento dei controlli regionali sugli Enti locali e sugli Enti              
dipendenti dalla Regione, come modificato dall'art. 36 della L.R. 21            
aprile 1999, n. 3 concernente Riforma del sistema regionale e locale,           
e' il seguente:                                                                 
"Art. 32 - Controllo sostitutivo                                                
1. Qualora i Comuni e le Province omettano o ritardino un atto                  
obbligatorio per legge, il Comitato, d'ufficio o su richiesta di                
chiunque vi abbia interesse, invita a provvedere entro un congruo               
termine, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga                   
motivata per ragioni d'urgenza.                                                 
2. Decorso inutilmente il termine indicato, il Comitato comunica tale           
omissione al Difensore civico regionale, il quale puo' nominare un              
Commissario. Sino a tale nomina, l'ente interessato non perde il                
potere di porre in essere l'atto.                                               
3. L'atto di nomina definisce i poteri del Commissario e indica i               
provvedimenti da emanare. Gli uffici dell'ente interessato sono                 
tenuti a prestare la necessaria collaborazione.                                 
4. Le spese per gli interventi in sostituzione sono a carico                    
dell'ente sostituito.                                                           
5. Ai fini dell'esercizio del controllo sostitutivo di cui al                   
presente articolo, gli enti interessati sono tenuti a collaborare               
con il Difensore civico regionale e con il Comitato, fornendo dati e            
informazioni. In caso di mancata collaborazione,  il Difensore civico           
regionale puo' disporre i necessari  sopralluoghi.".                            
Comma 4                                                                         
4) Il testo del comma 2 dell'art. 30 del DLgs n. 114 del 1998, citato           
alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:                                        
"Art. 30 - Disposizioni transitorie e finali                                    
omissis                                                                         
2. Fino all'emanazione delle disposizioni attuative di cui                      
all'articolo 28 continuano ad applicarsi le norme previgenti.                   
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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