REGOLAMENTO REGIONALE 6 settembre 1999, n. 26
ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 19/1/1998, N. 3, DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO, GENETICO E SANITARIO, PER SPECIE INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 28 GIUGNO 1984, N. 36
Art. 8
Campi di piante madri
1. Per la costituzione dei campi di piante madri, il legale
rappresentante del centro di moltiplicazione deve inoltrare la
richiesta alla struttura fitosanitaria regionale, corredata della
documentazione prevista nei relativi disciplinari di produzione.
2. I campi di piante madri non possono, in alcun caso, essere
costituiti fino al momento dell'avvenuto riconoscimento
dell'idoneita' degli appezzamenti e dell'area circostante da parte
della struttura fitosanitaria regionale.
3. L'utilizzo del materiale di moltiplicazione ai fini della
certificazione, e' subordinato alla definitiva approvazione dei campi
di piante madri da parte della struttura fitosanitaria regionale.
4. I campi di piante madri, sia di cultivar, sia di portinnesti che
portaseme, devono essere conformi a quanto stabilito nei relativi
disciplinari di produzione.
5. Nell'utilizzo del materiale prelevato dai campi di piante madri,
il centro di moltiplicazione deve attenersi a quanto stabilito nei
disciplinari di produzione.
6. Presso i centri aziendali che a qualsiasi titolo conducono campi
di piante madri, deve essere tenuta copia di tutta la documentazione
ad essi relativa.