REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14

NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL DLGS 31 MARZO 1998, N. 114

          Art. 7                                                                
Conferenza provinciale dei servizi   per la valutazione delle                   
idoneita' delle aree commercialidi rilievo sovracomunale                     
1. Ai fini della verifica dell'idoneita' delle aree destinate dai               
Piani regolatori generali (PRG) vigenti o adottati all'insediamento             
di medie e grandi strutture, prevista dal comma 3, dell'art. 6, la              
Provincia convoca una conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14              
della Legge 7 agosto 1990, n. 241, cui partecipano la Regione, la               
Provincia medesima ed i Comuni interessati alle aree sovracomunali di           
cui al comma 2.                                                                 
2. Ai fini della preparazione della conferenza dei servizi, il Comune           
valuta quali aree destinare alla localizzazione di medie e grandi               
strutture di vendita, tra quelle per le quali il PRG vigente od                 
adottato, preveda l'insediamento di attivita' commerciali. Il Comune            
provvede in conformita' ai criteri regionali di cui all'art. 4 ed               
entro il termine di tre mesi dalla loro approvazione. Entro il                  
medesimo termine ed in conformita' ai criteri regionali la Provincia            
provvede con apposita delibera alla individuazione degli ambiti                 
territoriali sovracomunali rilevanti ai fini della pianificazione               
territoriale degli insediamenti commerciali secondo quanto disposto             
dal comma 2 dell'art. 5.                                                        
3. In sede di conferenza dei servizi i partecipanti valutano                    
congiuntamente, sulla base degli indirizzi generali di cui all'art. 2           
e dei criteri di cui all'art. 4, le opportunita' localizzative dei              
Comuni e gli effetti cumulativi delle stesse. La conferenza dei                 
servizi, sentite le Associazioni maggiormente rappresentative del               
commercio, sindacali e dei consumatori:                                         
a) verifica la scelta dell'area da destinare a medie strutture di               
rilevanza comunale;                                                             
b) individua gli ambiti idonei per la localizzazione di grandi                  
strutture di vendita e di medie strutture di rilevanza sovracomunale,           
indicando le eventuali prescrizioni o condizioni di natura                      
urbanistica ed ambientale per la loro attuazione.                               
4. I lavori della conferenza dei servizi si concludono entro 180                
giorni dalla data di approvazione dei criteri regionali di cui                  
all'art. 4. Nel definire il termine di conclusione dei lavori della             
conferenza dei servizi, ai sensi del comma 2bis dell'art. 14 della              
Legge n. 241 del 1990, le Amministrazioni partecipanti stabiliscono             
una fase preliminare per lo svolgimento e la conclusione della                  
attivita' di cui alla lettera a) del comma 3.                                   
5. Le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi                  
costituiscono adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti dalla             
presente legge, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 del DLgs n. 114 del            
1998.                                                                           
6. In sede di predisposizione del PTCP la Provincia verifica ed                 
aggiorna le determinazioni in materia di programmazione e                       
pianificazione commerciale di cui al comma 3. Fino all'approvazione             
del PTCP le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi            
costituiscono parametro per l'accertamento di compatibilita' degli              
strumenti di pianificazione comunale, ai sensi della lettera d) del             
comma 1 dell'art. 2 della L.R. n. 6 del 1995.                                   
NOTE ALL'ART. 7                                                                 
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241,                     
concernente Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e             
di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e' il seguente:              
"Art. 14                                                                        
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari                
interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,                 
l'Amministrazione procedente indice di regola una conferenza di                 
servizi.                                                                        
2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando                        
l'Amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti,                  
nullaosta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni                
pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza           
sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta            
e gli assensi richiesti.                                                        
2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le                      
Amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui            
e' possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso             
del termine l'Amministrazione indicente procede ai sensi dei commi              
3-bis e 4.                                                                      
2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche             
quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso,             
comunque denominati di competenza di Amministrazioni pubbliche                  
diverse. In questo caso, la conferenza e' convocata, anche su                   
richiesta dell'interessato, dall'Amministrazione preposta alla tutela           
dell'interesse pubblico prevalente.                                             
3. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale,              
regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi              
abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad              
esprimere definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi             
all'Amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro               
venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento           
della comunicazione delle determiazioni adottate, qualora queste                
ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle                      
originariamente previste.                                                       
3-bis. Nel caso in cui una Amministrazione abbia espresso, anche nel            
corso della conferenza, il proprio motivato dissenso,                           
l'Amministrazione procedente puo' assumere la determinazione di                 
conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al                  
Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l'Amministrazione                    
procedente o quella dissenziente sia una Amministrazione statale;               
negli altri casi la comunicazione e' data al Presidente della Regione           
ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa                 
delibera del Consiglio medesimo, o il Presidente della Regione o i              
Sindaci, previa delibera del Consiglio regionale Consigli comunali,             
entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono                
disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale            
termine, in assenza di sospensione, la determinazione e' esecutiva.             
In caso di sospensione la conferenza puo', entro trenta giorni,                 
pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni             
del Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorso inutilmente tale             
termine, la conferenza e' sciolta.                                              
4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia           
espresso da una Amministrazione preposta alla tutela ambientale,                
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla             
tutela della salute dei cittadini, l'Amministrazione procedente puo'            
richiedere, purche' non vi sia stata una precedente valutazione di              
impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al               
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988,             
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una                
determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del                
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei                  
Ministri.                                                                       
4-bis. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per                 
l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti                 
amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati.            
In tal caso, la conferenza e' indetta dalla Amministrazione o, previa           
informale intesa, da una delle Amministrazioni che curano l'interesse           
pubblico prevalente ovvero dall'Amministrazione competente a                    
concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli              
altri connessi. L'indizione della conferenza puo essere richiesta da            
qualsiasi altra Amministrazione coinvolta.".                                    
Comma 4                                                                         
2) Il testo del comma 2 bis dell'art. 14 della Legge n. 241 del 1990,           
citata alla nota 1) all'art. 7, e' riportato alla stessa nota.                  
Comma 5                                                                         
3) Il testo del comma 5 dell'art. 6 del DLgs n. 114 del 1998, citato            
alla nota al titolo, e' riportato alla nota 1) all'art. 2.                      
Comma 6                                                                         
4) Il testo della lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. n. 6            
del 1995, citata alla nota 3) all'art. 5, e' riportato alla stessa              
nota.                                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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