LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14
NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL DLGS 31 MARZO 1998, N. 114
Art. 7
Conferenza provinciale dei servizi per la valutazione delle
idoneita' delle aree commercialidi rilievo sovracomunale
1. Ai fini della verifica dell'idoneita' delle aree destinate dai
Piani regolatori generali (PRG) vigenti o adottati all'insediamento
di medie e grandi strutture, prevista dal comma 3, dell'art. 6, la
Provincia convoca una conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14
della Legge 7 agosto 1990, n. 241, cui partecipano la Regione, la
Provincia medesima ed i Comuni interessati alle aree sovracomunali di
cui al comma 2.
2. Ai fini della preparazione della conferenza dei servizi, il Comune
valuta quali aree destinare alla localizzazione di medie e grandi
strutture di vendita, tra quelle per le quali il PRG vigente od
adottato, preveda l'insediamento di attivita' commerciali. Il Comune
provvede in conformita' ai criteri regionali di cui all'art. 4 ed
entro il termine di tre mesi dalla loro approvazione. Entro il
medesimo termine ed in conformita' ai criteri regionali la Provincia
provvede con apposita delibera alla individuazione degli ambiti
territoriali sovracomunali rilevanti ai fini della pianificazione
territoriale degli insediamenti commerciali secondo quanto disposto
dal comma 2 dell'art. 5.
3. In sede di conferenza dei servizi i partecipanti valutano
congiuntamente, sulla base degli indirizzi generali di cui all'art. 2
e dei criteri di cui all'art. 4, le opportunita' localizzative dei
Comuni e gli effetti cumulativi delle stesse. La conferenza dei
servizi, sentite le Associazioni maggiormente rappresentative del
commercio, sindacali e dei consumatori:
a) verifica la scelta dell'area da destinare a medie strutture di
rilevanza comunale;
b) individua gli ambiti idonei per la localizzazione di grandi
strutture di vendita e di medie strutture di rilevanza sovracomunale,
indicando le eventuali prescrizioni o condizioni di natura
urbanistica ed ambientale per la loro attuazione.
4. I lavori della conferenza dei servizi si concludono entro 180
giorni dalla data di approvazione dei criteri regionali di cui
all'art. 4. Nel definire il termine di conclusione dei lavori della
conferenza dei servizi, ai sensi del comma 2bis dell'art. 14 della
Legge n. 241 del 1990, le Amministrazioni partecipanti stabiliscono
una fase preliminare per lo svolgimento e la conclusione della
attivita' di cui alla lettera a) del comma 3.
5. Le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi
costituiscono adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti dalla
presente legge, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 del DLgs n. 114 del
1998.
6. In sede di predisposizione del PTCP la Provincia verifica ed
aggiorna le determinazioni in materia di programmazione e
pianificazione commerciale di cui al comma 3. Fino all'approvazione
del PTCP le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi
costituiscono parametro per l'accertamento di compatibilita' degli
strumenti di pianificazione comunale, ai sensi della lettera d) del
comma 1 dell'art. 2 della L.R. n. 6 del 1995.
NOTE ALL'ART. 7
Comma 2
1) Il testo dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241,
concernente Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e' il seguente:
"Art. 14
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari
interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'Amministrazione procedente indice di regola una conferenza di
servizi.
2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando
l'Amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti,
nullaosta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni
pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza
sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta
e gli assensi richiesti.
2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le
Amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui
e' possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso
del termine l'Amministrazione indicente procede ai sensi dei commi
3-bis e 4.
2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche
quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso,
comunque denominati di competenza di Amministrazioni pubbliche
diverse. In questo caso, la conferenza e' convocata, anche su
richiesta dell'interessato, dall'Amministrazione preposta alla tutela
dell'interesse pubblico prevalente.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale,
regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi
abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad
esprimere definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi
all'Amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro
venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento
della comunicazione delle determiazioni adottate, qualora queste
ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle
originariamente previste.
3-bis. Nel caso in cui una Amministrazione abbia espresso, anche nel
corso della conferenza, il proprio motivato dissenso,
l'Amministrazione procedente puo' assumere la determinazione di
conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l'Amministrazione
procedente o quella dissenziente sia una Amministrazione statale;
negli altri casi la comunicazione e' data al Presidente della Regione
ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
delibera del Consiglio medesimo, o il Presidente della Regione o i
Sindaci, previa delibera del Consiglio regionale Consigli comunali,
entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono
disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale
termine, in assenza di sospensione, la determinazione e' esecutiva.
In caso di sospensione la conferenza puo', entro trenta giorni,
pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni
del Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorso inutilmente tale
termine, la conferenza e' sciolta.
4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia
espresso da una Amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute dei cittadini, l'Amministrazione procedente puo'
richiedere, purche' non vi sia stata una precedente valutazione di
impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una
determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri.
4-bis. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per
l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti
amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati.
In tal caso, la conferenza e' indetta dalla Amministrazione o, previa
informale intesa, da una delle Amministrazioni che curano l'interesse
pubblico prevalente ovvero dall'Amministrazione competente a
concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli
altri connessi. L'indizione della conferenza puo essere richiesta da
qualsiasi altra Amministrazione coinvolta.".
Comma 4
2) Il testo del comma 2 bis dell'art. 14 della Legge n. 241 del 1990,
citata alla nota 1) all'art. 7, e' riportato alla stessa nota.
Comma 5
3) Il testo del comma 5 dell'art. 6 del DLgs n. 114 del 1998, citato
alla nota al titolo, e' riportato alla nota 1) all'art. 2.
Comma 6
4) Il testo della lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. n. 6
del 1995, citata alla nota 3) all'art. 5, e' riportato alla stessa
nota.