REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1999, n. 12

NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114

          Art. 7                                                                
Aree pubbliche per l'esercizio del commercio                                    
1. I Comuni definiscono le aree e il numero dei posteggi per                    
l'esercizio del commercio su aree pubbliche, sentite le associazioni            
degli operatori e dei consumatori piu' rappresentative a livello                
regionale, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, secondo            
i seguenti criteri:                                                             
a) idoneita' delle aree mercatali sotto il profilo della dotazione di           
servizi igienici e di impianti adeguati per l'allacciamento alla rete           
elettrica, idrica e fognaria;                                                   
b) localizzazione in aree che permettano un facile accesso ai                   
consumatori e idonee vie di fuga o di passaggio dei mezzi di                    
emergenza;                                                                      
c) impatto positivo sul tessuto economico e commerciale, tenuto conto           
della densita' della rete distributiva, della popolazione residente e           
fluttuante come volano di ulteriori attivita' e per combattere la               
desertificazione commerciale;                                                   
d) favorire le zone in via di espansione urbana, le zone turistiche e           
montane, le frazioni con meno di 3000 abitanti;                                 
e) salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico,                 
artistico e ambientale come previsto dal comma 16 dell'art. 28 del              
DLgs n. 114 del 1998, anche attraverso la definizione delle                     
merceologie e delle strutture di vendita ammesse;                               
f) salvaguardia e riqualificazione delle aree esistenti, attraverso             
il trasferimento in altre aree pubbliche o private dei posteggi che             
congestionano il traffico veicolare o che intralciano il passeggio              
dei pedoni;                                                                     
g) presenza di adeguate condizioni viarie e di parcheggio o di                  
trasporto pubblico;                                                             
h) superficie dei posteggi adeguata all'esercizio dell'attivita',               
anche in relazione alla localizzazione del posteggio.                           
NOTA ALL'ART. 7                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 16 dell'art. 28 del DLgs n. 114 del 1998, citato             
alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:                                        
"Art. 28 - Esercizio dell'attivita'                                             
omissis                                                                         
16. Nella deliberazione di cui al comma 15 vengono individuate                  
altresi' le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e               
ambientale nelle quali l'esercizio del commercio di cui al presente             
articolo e' vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini               
della salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti                
divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilita',             
di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico                  
interesse. Vengono altresi' deliberate le norme procedurali per la              
presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio, il termine,            
comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento,              
entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga            
comunicato il provvedimento di diniego, nonche' tutte le altre norme            
atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa           
e la partecipazione al procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto              
1990, n. 241, e successive modifiche.                                           
omissis".                                                                       

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina