REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1999, n. 8

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA NELLE SOCIETA' TERME DI SALSOMAGGIORE SPA E TERME DI CASTROCARO SPA

          Art. 7                                                                
Esame comunitario                                                               
1. Gli effetti dell'art. 5 della presente legge decorrono dal giorno            
successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione            
Emilia-Romagna dell'esito positivo dell'esame di compatibilita' da              
parte della Commissione dell'Unione Europea, ai sensi degli artt. 92            
e 93 del Trattato.                                                              
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 4 maggio 1999  VASCO ERRANI                                            
NOTA ALL'ART. 7                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo degli articoli 92 e 93 del Trattato della Commissione                  
dell'Unione Europea e' il seguente:                                             
"Art. 92                                                                        
1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono                        
incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano               
sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero           
mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune           
imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la                  
concorrenza.                                                                    
2. Sono compatibili con il mercato comune:                                      
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a             
condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate                
dall'origine dei prodotti,                                                      
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamita'              
naturali oppure da altri eventi eccezionali,                                    
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della                 
Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della             
Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli                   
svantaggi economici provocati da tale divisione.                                
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:                      
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni           
ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una               
grave forma di sottoccupazione,                                                 
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante           
progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un                
grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,                             
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o           
di talune regioni economiche, sempreche' non alterino le condizioni             
degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tuttavia, gli             
aiuti alle costruzioni navali esistenti alla data dell'1 gennaio                
1957, in quanto determinati soltanto dall'assenza di una protezione             
doganale, sono progressivamente ridotti alle stesse condizioni che si           
applicano per l'abolizione dei dazi doganali, fatte salve le                    
disposizioni del presente trattato relative alla politica commerciale           
comune nei confronti dei Paesi terzi,                                           
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del           
patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della              
concorrenza nella Comunita' in misura contraria all'interesse comune,           
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del                   
Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della             
Commissione.                                                                    
          Art. 93                                                               
1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente             
dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi            
ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal                
funzionamento del mercato comune.                                               
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di               
presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da              
uno Stato, o mediante fondi statali, non e' compatibile con il                  
mercato comune a norma dell'articolo 92, oppure che tale aiuto e'               
attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve                   
sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.                          
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il             
termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato           
puo' adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli                   
articoli 169 e 170.                                                             
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando                      
all'unanimita', puo' decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi           
da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il                  
mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 92 o ai               
regolamenti di cui all'articolo 94, quando circostanze eccezionali              
giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato,            
nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente                  
paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta            
al Consiglio avra' per effetto di sospendere tale procedura fino a              
quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.                         
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro tre mesi dalla            
data della richiesta, la Commissione delibera.                                  
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perche' presenti            
le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare                
aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato            
comune a norma dell'articolo 92, la Commissione inizia senza indugio            
la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro                 
interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate prima che           
tale procedura abbia condotto a una decisione finale.".                         
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 1288 del 27 luglio 1998; oggetto consiliare n. 4093 (VI                      
legislatura);                                                                   
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 260 in data 20 agosto 1998;                                          
- assegnato alla V Commissione consiliare permanente "Scuola, Cultura           
e Turismo" in sede referente e in sede consultiva alla Commissione IV           
"Sicurezza sociale".                                                            
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/II.7 del 9           
marzo 1998, con relazione scritta del consigliere Amoretti;                     
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 marzo 1999,             
atto n. 164/99;                                                                 
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 611/4.1.1./C.G. del           
26 aprile 1999.                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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