REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 6 settembre 1999, n. 26

ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 19/1/1998, N. 3, DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO, GENETICO E SANITARIO, PER SPECIE INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 28 GIUGNO 1984, N. 36

          Art. 7                                                                
Centri di moltiplicazione                                                       
1. I centri di moltiplicazione, su richiesta degli interessati, sono            
riconosciuti con atto del Responsabile della struttura fitosanitaria            
regionale, previo accertamento dei requisiti del presente articolo.             
2. I centri di moltiplicazione devono:                                          
a) essere dotati di personale tecnico e strutture qualificate,                  
secondo quanto stabilito dalla struttura fitosanitaria regionale;               
b) conformare la propria attivita' alle disposizioni contenute nei              
relativi disciplinari di produzione.                                            
3. I centri di moltiplicazione devono rifornirsi di materiale di base           
o e'lite presso i centri di premoltiplicazione.                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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