REGOLAMENTO REGIONALE 6 settembre 1999, n. 26
ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 19/1/1998, N. 3, DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO, GENETICO E SANITARIO, PER SPECIE INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 28 GIUGNO 1984, N. 36
Art. 7
Centri di moltiplicazione
1. I centri di moltiplicazione, su richiesta degli interessati, sono
riconosciuti con atto del Responsabile della struttura fitosanitaria
regionale, previo accertamento dei requisiti del presente articolo.
2. I centri di moltiplicazione devono:
a) essere dotati di personale tecnico e strutture qualificate,
secondo quanto stabilito dalla struttura fitosanitaria regionale;
b) conformare la propria attivita' alle disposizioni contenute nei
relativi disciplinari di produzione.
3. I centri di moltiplicazione devono rifornirsi di materiale di base
o e'lite presso i centri di premoltiplicazione.