LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14
NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL DLGS 31 MARZO 1998, N. 114
Art. 6
Adeguamento delle previsioni degli insediamenti
commercialicontenute negli strumenti urbanistici vigenti.Norme
transitorie
1. Ai fini dell'adeguamento a quanto disposto dall'art. 6 del DLgs n.
114 del 1998, i Comuni, sulla base degli indirizzi di cui all'art. 2
ed entro sei mesi dall'emanazione dei criteri di cui all'art. 4,
valutano la conformita' dei propri strumenti urbanistici generali ed
attuativi con particolare riferimento al dimensionamento della
funzione commerciale nelle diverse tipologie dimensionali e alla
individuazione specifica di aree destinate alla localizzazione di
grandi e medie strutture commerciali.
2. I Comuni per la ridefinizione dei dimensionamenti delle aree
commerciali e per l'individuazione specifica delle nuove aree da
destinare a medie e grandi strutture di vendita provvedono
attraverso:
a) le modalita' ed i limiti previsti dall'art. 21 della L.R. 7
dicembre 1978, n. 47 e dall'art. 3 della L.R. n. 46 del 1988;
b) le procedure di variante di cui agli artt. 14 e 15 della L.R. n.
47 del 1978;
c) le procedure per gli accordi di programmi in variante di cui
all'art. 14 della L.R. n. 6 del 1995.
3. Per l'individuazione delle aree da destinare all'insediamento di
medie e grandi strutture di vendita nell'ambito delle previsioni
degli strumenti urbanistici vigenti o adottati i Comuni provvedono
all'adeguamento in sede di conferenza dei servizi, ai sensi dell'art.
7.
NOTE ALL'ART. 6
Comma 1
1) Il testo dell'art. 6 del DLgs n. 114 del 1998, citato alla nota al
titolo, e' riportato alla nota 1) all'art. 2.
Comma 2
2) Il testo dell'art. 21 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47,
concernente Tutela e uso del territorio, e' il seguente:
"Art. 21 - Formazione, approvazione ed efficacia del piano
particolareggiato di iniziativa pubblica
Lo schema di massima e la relazione generale del piano
particolareggiato, prima dell'adozione da parte del Consiglio
comunale, possono essere inviati agli organi di decentramento del
comune il cui territorio e' interessato dal piano perche' esprimano
il proprio parere nel termine di 30 giorni dal ricevimento. Decorso
tale termine, il Consiglio comunale procede comunque all'adozione del
piano.
Il piano adottato e' quindi depositato presso la Segreteria del
Comune per la durata di 30 giorni consecutivi. Il deposito e' reso
noto al pubblico mediante avviso affisso all'Albo pretorio del Comune
e pubblicato sulla stampa locale.
Chiunque puo' prendere visione del piano in tutti i suoi elementi e
presentare osservazioni entro il termine di 30 giorni successivi alla
data del compiuto deposito.
I proprietari di immobili interessati dal piano possono presentare
opposizione entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla
data del compiuto deposito.
Il Consiglio comunale, sentito il parere della Commissione edilizia,
decide sulle osservazioni e sulle opposizioni ed approva il piano
entro e non oltre i 120 giorni dalla scadenza del termine di 30
giorni indicato nel precedente comma. Con la medesima delibera, che
diviene esecutiva ai sensi della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e'
indicato il termine per l'attuazione del piano non superiore ai 10
anni. Dovranno essere indicati altresi' i termini entro i quali
debbono essere iniziate ed ultimate le espropriazioni.
La delibera comunale di approvazione deve essere pubblicata nell'Albo
pretorio del Comune entro 30 giorni dalla data di comunicazione al
Comune dell'esecutivita'. Entro il medesimo termine la delibera deve
essere notificata a ciascuno dei proprietari degli immobili compresi
nel piano. La delibera deve essere pubblicata anche nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
Giusta l'art. 34 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, ai piani
particolareggiati, gia' approvati alla data del 20 agosto 1978 e
finalizzati al risanamento del patrimonio edilizio esistente, i
Comuni possono attribuire con deliberazione consiliare, il valore di
piani di recupero.".
3) Il testo dell'art. 3 della L.R. n. 46 del 1988, citata alla nota
1) all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 3
1. I Comuni sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale e, per
conoscenza, alla Provincia o al Comitato circondariale di Rimini o
all'Assemblea dei Comuni territorialmente competente - prima
dell'approvazione - copia degli strumenti urbanistici attuativi di
cui ai punti 1), 2), 3) e 5) del secondo comma dell'articolo 18 della
L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, adottati a
norma dell'articolo 21 della medesima legge regionale, nonche' -
contestualmente al relativo deposito - copia degli strumenti
urbanistici attuativi di cui al numero 4) del secondo comma
dell'articolo 18 della legge regionale predetta, predisposti dai
proprietari o aventi titolo a norma dell'articolo 25 della stessa
legge, qualora tutti i suindicati strumenti urbanistici attuativi:
a) comportino varianti al piano regolatore generale, peraltro
limitate a: 1) rettifiche non sostanziali delle perimetrazioni delle
zone e delle aree; 2) modifiche nella distribuzione delle
destinazioni d'uso, che non incidano sull'entita' delle stesse, ove
questa sia prescritta; 3) riduzioni della dotazione di spazi pubblici
o per attivita' collettive; 4) incrementi non superiori al 5% delle
quantita' edificatorie;
b) interessino beni e luoghi sottoposti a vincolo paesaggistico ai
sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497;
c) riguardino zone omogenee A, ove queste non siano state sottoposte
alla disciplina particolareggiata di cui all'art. 36 della L.R. 7
dicembre 1978, n.47 e successive modificazioni;
d) prevedano interventi interessanti una superficie superiore a
30.000 mq ovvero aventi consistenza edificatoria superiore a 30.000
mc.
2. La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla data del ricevimento,
puo' formulare, anche su motivata proposta dell'ente territorialmente
competente di cui al primo comma, proprie osservazioni, sulle quali i
Comuni sono tenuti ad esprimersi con motivazioni puntuali,
circostanziate ed adeguate in sede di approvazione. Le osservazioni
relative a strumenti urbanistici attuativi comportanti varianti al
piano regolatore generale sono vincolanti.
3. Sono altresi' trasmessi alla Regione per eventuali osservazioni i
progetti di cui all'art. 6 della L.R. 9 marzo 1983, n. 11 che
costituiscono variante ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, al
piano regolatore generale o al piano di fabbricazione vigente nel
Comune interessato.
4. I Comuni sono comunque tenuti a trasmettere per conoscenza alla
Giunta regionale e all'ente territorialmente interessato di cui al
primo comma, copia di tutti gli strumenti urbanistici attuativi
approvati e delle relative varianti, entro sessanta giorni dalla data
di esecutivita' della deliberazione di approvazione.
5. Parimenti deve essere trasmessa per conoscenza, dopo
l'approvazione, ai soggetti indicati dal primo comma, copia degli
atti relativi a varianti al piano regolatore generale adottate ai
sensi dei commi quarto e quinto dell'articolo 15 della L.R. 7
dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche, qualora rientrino nei
casi di cui alle lettere a), b), c), d) del primo comma del presente
articolo o comunque comportino modificazioni alla cartografia.
4) Il testo degli articoli 14 e 15 della L.R. n. 47 del 1978, citata
alla nota 2) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 14 - Approvazione del Piano regolatore generale
1. Il Piano regolatore generale (PRG), adottato dal Consiglio
comunale, e' immediatamente depositato nella Segreteria comunale per
la durata di trenta giorni, del deposito viene data tempestivamente
notizia al pubblico mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione e sulla stampa locale. Fino a trenta giorni dopo la
scadenza del periodo di deposito chiunque puo' presentare
osservazioni.
2. Contemporaneamente al deposito, il PRG viene trasmesso alla Giunta
provinciale, la quale, entro il temine perentorio di centoventi
giorni dal ricevimento, sulla base dell'istruttoria degli uffici e
sentito il parere del Comitato consultivo provinciale, di cui al
comma 10, puo' sollevare riserve relative a vizi di legittimita'
delle previsioni di piano ovvero alla necessita' di apportare
modifiche al piano per assicurare:
a) l'osservanza delle prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti
negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale
sovraordinati;
b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli
impianti di interesse statale, regionale a provinciale;
c) la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali,
ambientali ed archeologici nonche' delle zone di cui al successivo
art. 33;
d) l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 46 come
integrato;
e) il rispetto delle norme igienico-sanitarie che abbiano valenza
territoriale.
3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il PRG si
considera valutato positivamente dalla Giunta provinciale. Le riserve
non formulate nella presente fase non possono essere sollevate in
sede di approvazione del PRG.
4. Il termine di cui al comma 2 e' interrotto, entro il trentesimo
giorno e per una sola volta, dalla richiesta del Presidente della
Provincia, di integrazione del piano, nel caso in cui manchi taluno
degli elaborati costitutivi previsti dall'art. 48 della presente
legge o dalla normativa nazionale vigente.
5. Il termine per le riserve riprende a decorrere per intero dalla
data di ricevimento della integrazione.
6. Entro centottanta giorni dalla scadenza del termine per le
riserve, il Consiglio comunale controdeduce alle osservazioni
presentate ed alle riserve eventualmente sollevate dalla Giunta
provinciale, proponendo l'introduzione delle modifiche necessarie.
7. La Giunta provinciale, esaminate le controdeduzioni e le proposte
di modifica del Piano formulate dal Consiglio comunale, decide sulle
osservazioni ed approva il PRG, introducendo le modifiche discendenti
dall'accoglimento delle osservazioni presentate e quelle ritenute
indispensabili a soddisfare le riserve di cui al comma 2, ove le
stesse non risultino superate.
8. La Giunta provinciale provvede all'approvazione del PRG e delle
relative varianti entro il termine perentorio di centoventi giorni
dalla data di ricevimento delle controdeduzioni di cui al comma 6. La
delibera di approvazione e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
9. Trascorso il termine previsto al comma 8, il PRG si considera
approvato con le modifiche proposte dal Consiglio comunale ai sensi
del comma 6, il Presidente della Provincia provvede a trasmettere gli
atti al Comune e a richiederne la pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione, entro i successivi dieci giorni.
10. Per la formulazione delle riserve di cui al comma 2, la Giunta
provinciale si avvale del parere di un Comitato consultivo
provinciale, composto dall'Assessore provinciale competente, o da un
suo delegato, con funzioni di presidente e da un numero di membri non
inferiore a quattro e non superiore a otto, almeno la meta' dei quali
esterni all'Amministrazione provinciale e scelti tra esperti in
discipline urbanistiche e giuridiche e in programmazione e
pianificazione territoriale. La composizione e le modalita' di
funzionamento del Comitato sono disciplinate con regolamento
provinciale, che disciplina altresi' gli ulteriori compiti consultivi
ad esso assegnati in materia di programmazione e pianificazione
territoriale ed urbanistica.
Art. 15 - Varianti al Piano regolatore generale
1. Il Piano regolatore generale (PRG) e' sottoposto a revisione
periodica ogni dieci anni.
2. Le varianti al PRG sono elaborate ed approvate secondo le
procedure di cui all'art. 14, come sostituito. In pendenza dell'iter
approvativo di una variante al PRG la delibera di adozione di
un'ulteriore variante indica specificamente i motivi d'urgenza che ne
rendono necessaria l'assunzione ed assicura il coordinamento e
l'integrazione tecnica dei due strumenti.
3. L'approvazione di varianti al PRG, ivi comprese quelle
disciplinale al comma 4, nonche' delle modifiche di cui al comma 7,
comporta l'obbligo per l'Amministrazione comunale di provvedere
all'aggiornamento degli elaborati del piano, di cui ai punti 2), 3) e
5) dell'art. 48, comma quarto, della presente legge, attraverso
l'adeguamento delle tavole alle modifiche approvate e l'elaborazione
del testo coordinato delle Norme tecniche di attuazione. La mancata
trasmissione di detti elaborati alla Provincia ed alla Regione
costituisce condizione impeditiva dell'attuazione delle previsioni
della variante.
4. Sono approvate dal Consiglio comunale, con le procedure di cui
all'art. 21, integrate da quanto disposto dal comma 5, le varianti al
PRG relative a:
a) la realizzazione di qualsiasi opera pubblica comunale, nonche' di
edifici scolastici, ospedalieri, universitari, carcerari, per le
poste e telecomunicazioni o altre opere pubbliche purche' previste in
programmi dello Stato, delle Regioni, delle Province o delle
Comunita' Montane ivi comprese le opere adottate ai sensi dell'art.
1, comma 5 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1, qualora nei Piani
regolatori non vi siano previsioni specifiche o le stesse non
risultino sufficienti;
b) la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica,
in attuazione dei provvedimenti legislativi nazionali o regionali;
c) la modifica delle previsioni del PRG vigente, a condizione che
dette varianti: 1) non prevedano, nell'arco di validita' del piano,
incrementi complessivi della nuova capacita' insediativa o incrementi
delle zone omogenee D maggiori del tre per cento per i Comuni con
abitanti teorici superiori ai 30.000 abitanti e del sei per cento per
i restanti comuni, e garantiscano nel contempo il rispetto delle
dotazioni di standards urbanistici previsti dalla legge regionale; 2)
non riguardino zone sottoposte a tutela, ai sensi dell'art. 33 della
presente legge; 3) non ineriscano alla disciplina particolareggiata
per la zona omogenea A, di cui all'art. 15, comma quinto della
presente legge, salvo che per la ridefinizione delle unita' minime di
intervento e la modifica delle destinazioni d'uso che non abbiano
incidenza sugli standards urbanistici di aree per servizi pubblici.
d) l'adeguamento del PRG agli standards urbanistici previsti dalla
legge regionale ovvero a specifiche disposizioni di legge, statali o
regionali, che abbiano valenza territoriale;
e) la modifica delle previsioni del PRG vigente necessaria per
l'adeguamento alle prescrizioni, che comportino vincoli di carattere
generale, contenute negli strumenti regionali o provinciali di
programmazione e pianificazione territoriale.
5. Le varianti di cui al comma 4 sono trasmesse, contemporaneamente
al deposito, alla Giunta provinciale, la quale, entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla data del ricevimento, formula,
nei casi indicati dai commi 2 e 4 dell'art. 14, come sostituito,
osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di
approvazione, ad adeguarsi, ovvero ad esprimersi con motivazioni
puntuali e circostanziate. Trascorso il termine di sessanta giorni la
variante si considera valutata positivamente dalla Giunta
provinciale.
6. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle
varianti di cui al comma 4, lettera a), comporta la dichiarazione di
pubblica utilita' delle opere e l'urgenza ed indifferibilita' dei
lavori.
7. Sono approvate dal Consiglio comunale, con le procedure di cui
all'art. 21 della presente legge le rettifiche di errori materiali
presenti nella cartografia di base e nella rappresentazione dello
stato di fatto nonche' le modifiche alle previsioni del PRG vigente
necessarie per l'adeguamento alle previsioni localizzate
immediatamente cogenti contenute negli strumenti regionali o
provinciali di programmazione o pianificazione territoriali.".
5) Il testo dell'art. 14 della L.R. n. 6 del 1995, citata alla nota
3) all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 14 - Accordi di programma in variante agli strumenti
urbanistici
1. Le disposizioni dettate dall'art. 27 della Legge 142/90, in merito
al procedimento di formazione ed approvazione ed all'efficacia degli
accordi di programma che comportino la variazione di uno o piu'
strumenti di pianificazione urbanistica, sono specificate ed
integrate da quanto previsto dai seguenti commi.
2. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il
Sindaco che intenda promuovere un accordo di programma che comporti
variazione di strumenti urbanistici provvede a convocare la
conferenza prevista dal comma 3 dell'art. 27 della Legge 142/90.
3. Qualora in sede della conferenza preliminare, prevista dal comma
2, sia verificata la possibilita' di un consenso unanime delle
Amministrazioni interessate, il progetto di accordo di programma,
corredato da adeguata rappresentazione grafica atta ad individuare
gli ambiti territoriali interessati dalle relative previsioni, e'
depositato per trenta giorni presso la Segreteria dei Comuni
interessati dalla variante. Dell'avvenuto deposito e' dato avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione, e sulla stampa locale. Fino a
trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, chiunque puo'
presentare osservazioni.
4. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la
presentazione delle osservazioni, di cui al comma 3, il Presidente
della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca
tutte le Amministrazioni interessate per la conclusione dell'accordo.
Le Amministrazioni interessate esprimono le loro determinazioni,
tenendo conto anche delle osservazioni presentate.
5. La delibera del Consiglio comunale di ratifica dell'adesione del
Sindaco all'accordo approvato con decreto del Presidente della
Regione, prevista dall'art. 27, comma 5 della Legge 142/90, produce
gli effetti dell'approvazione della variazione degli strumenti
urbanistici. A seguito del trasferimento alle Province delle
competenze in materia di approvazione degli strumenti urbanistici
comunali, a norma del precedente art. 6, i medesimi effetti sono
prodotti anche dalla delibera del Consiglio comunale di ratifica
dell'adesione del Sindaco agli accordi di programma approvati con
decreto del Presidente della Provincia.
6. La delibera del Consiglio comunale di cui al comma 5 comporta la
dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e l'urgenza ed
indifferibilita' dei lavori.
7. Il Consiglio comunale puo' attribuire alla deliberazione di cui al
comma 5 il valore di concessione edilizia, per tutti o parte degli
interventi previsti dall'accordo, a condizione che sussistano tutti i
requisiti delle opere e sia stato raccolto il consenso di tutte le
Amministrazioni cui e' subordinato il rilascio della concessione
edilizia.".