REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14

NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL DLGS 31 MARZO 1998, N. 114

          Art. 6                                                                
Adeguamento delle previsioni   degli insediamenti                               
commercialicontenute negli strumenti urbanistici vigenti.Norme            
transitorie                                                                     
1. Ai fini dell'adeguamento a quanto disposto dall'art. 6 del DLgs n.           
114 del 1998, i Comuni, sulla base degli indirizzi di cui all'art. 2            
ed entro sei mesi dall'emanazione dei criteri di cui all'art. 4,                
valutano la conformita' dei propri strumenti urbanistici generali ed            
attuativi con particolare riferimento al dimensionamento della                  
funzione commerciale nelle diverse tipologie dimensionali e alla                
individuazione specifica di aree destinate alla localizzazione di               
grandi e medie strutture commerciali.                                           
2. I Comuni per la ridefinizione dei dimensionamenti delle aree                 
commerciali e per l'individuazione specifica delle nuove aree da                
destinare a medie e grandi strutture di vendita provvedono                      
attraverso:                                                                     
a) le modalita' ed i limiti previsti dall'art. 21 della L.R. 7                  
dicembre 1978, n. 47 e dall'art. 3 della L.R. n. 46 del 1988;                   
b) le procedure di variante di cui agli artt. 14 e 15 della L.R. n.             
47 del 1978;                                                                    
c) le procedure per gli accordi di programmi in variante di cui                 
all'art. 14 della L.R. n. 6 del 1995.                                           
3. Per l'individuazione delle aree da destinare all'insediamento di             
medie e grandi strutture di vendita nell'ambito delle previsioni                
degli strumenti urbanistici vigenti o adottati i Comuni provvedono              
all'adeguamento in sede di conferenza dei servizi, ai sensi dell'art.           
7.                                                                              
NOTE ALL'ART. 6                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 6 del DLgs n. 114 del 1998, citato alla nota al           
titolo, e' riportato alla nota 1) all'art. 2.                                   
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 21 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47,                     
concernente Tutela e uso del territorio, e' il seguente:                        
"Art. 21 - Formazione, approvazione ed efficacia del piano                      
particolareggiato di iniziativa pubblica                                        
Lo schema di massima e la relazione generale del piano                          
particolareggiato, prima dell'adozione da parte del Consiglio                   
comunale, possono essere inviati agli organi di decentramento del               
comune il cui territorio e' interessato dal piano perche' esprimano             
il proprio parere nel termine di 30 giorni dal ricevimento. Decorso             
tale termine, il Consiglio comunale procede comunque all'adozione del           
piano.                                                                          
Il piano adottato e' quindi depositato presso la Segreteria del                 
Comune per la durata di 30 giorni consecutivi. Il deposito e' reso              
noto al pubblico mediante avviso affisso all'Albo pretorio del Comune           
e pubblicato sulla stampa locale.                                               
Chiunque puo' prendere visione del piano in tutti i suoi elementi e             
presentare osservazioni entro il termine di 30 giorni successivi alla           
data del compiuto deposito.                                                     
I proprietari di immobili interessati dal piano possono presentare              
opposizione entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla            
data del compiuto deposito.                                                     
Il Consiglio comunale, sentito il parere della Commissione edilizia,            
decide sulle osservazioni e sulle opposizioni ed approva il piano               
entro e non oltre i 120 giorni dalla scadenza del termine di 30                 
giorni indicato nel precedente comma. Con la medesima delibera, che             
diviene esecutiva ai sensi della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e'              
indicato il termine per l'attuazione del piano non superiore ai 10              
anni. Dovranno essere indicati altresi' i termini entro i quali                 
debbono essere iniziate ed ultimate le espropriazioni.                          
La delibera comunale di approvazione deve essere pubblicata nell'Albo           
pretorio del Comune entro 30 giorni dalla data di comunicazione al              
Comune dell'esecutivita'. Entro il medesimo termine la delibera deve            
essere notificata a ciascuno dei proprietari degli immobili compresi            
nel piano. La delibera deve essere pubblicata anche nel Bollettino              
Ufficiale della Regione.                                                        
Giusta l'art. 34 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, ai piani                    
particolareggiati, gia' approvati alla data del 20 agosto 1978 e                
finalizzati al risanamento del patrimonio edilizio esistente, i                 
Comuni possono attribuire con deliberazione consiliare, il valore di            
piani di recupero.".                                                            
3) Il testo dell'art. 3 della L.R. n. 46 del 1988, citata alla nota             
1) all'art. 5, e' il seguente:                                                  
"Art. 3                                                                         
1. I Comuni sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale e, per              
conoscenza, alla Provincia o al Comitato circondariale di Rimini o              
all'Assemblea dei Comuni territorialmente competente - prima                    
dell'approvazione - copia degli strumenti urbanistici attuativi di              
cui ai punti 1), 2), 3) e 5) del secondo comma dell'articolo 18 della           
L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, adottati a              
norma dell'articolo 21 della medesima legge regionale, nonche' -                
contestualmente al relativo deposito - copia degli strumenti                    
urbanistici attuativi di cui al numero 4) del secondo comma                     
dell'articolo 18 della legge regionale predetta, predisposti dai                
proprietari o aventi titolo a norma dell'articolo 25 della stessa               
legge, qualora tutti i suindicati strumenti urbanistici attuativi:              
a) comportino varianti al piano regolatore generale, peraltro                   
limitate a: 1) rettifiche non sostanziali delle perimetrazioni delle            
zone e delle aree; 2) modifiche nella distribuzione delle                       
destinazioni d'uso, che non incidano sull'entita' delle stesse, ove             
questa sia prescritta; 3) riduzioni della dotazione di spazi pubblici           
o per attivita' collettive; 4) incrementi non superiori al 5% delle             
quantita' edificatorie;                                                         
b) interessino beni e luoghi sottoposti a vincolo paesaggistico ai              
sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497;                                      
c) riguardino zone omogenee A, ove queste non siano state sottoposte            
alla disciplina particolareggiata di cui all'art. 36 della L.R. 7               
dicembre 1978,  n.47 e successive modificazioni;                                
d) prevedano interventi interessanti una superficie superiore a                 
30.000 mq ovvero aventi consistenza edificatoria superiore a 30.000             
mc.                                                                             
2. La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla data del ricevimento,             
puo' formulare, anche su motivata proposta dell'ente territorialmente           
competente di cui al primo comma, proprie osservazioni, sulle quali i           
Comuni sono tenuti ad esprimersi con motivazioni puntuali,                      
circostanziate ed adeguate in sede di approvazione. Le osservazioni             
relative a strumenti urbanistici attuativi comportanti varianti al              
piano regolatore generale sono vincolanti.                                      
3. Sono altresi' trasmessi alla Regione per eventuali osservazioni i            
progetti di cui all'art. 6 della L.R. 9 marzo 1983, n. 11 che                   
costituiscono variante ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, al            
piano regolatore generale o al piano di fabbricazione vigente nel               
Comune interessato.                                                             
4. I Comuni sono comunque tenuti a trasmettere per conoscenza alla              
Giunta regionale e all'ente territorialmente interessato di cui al              
primo comma, copia di tutti gli strumenti urbanistici attuativi                 
approvati e delle relative varianti, entro sessanta giorni dalla data           
di esecutivita' della deliberazione di approvazione.                            
5. Parimenti deve essere trasmessa per conoscenza, dopo                         
l'approvazione, ai soggetti indicati dal primo comma, copia degli               
atti relativi a varianti al piano regolatore generale adottate ai               
sensi dei commi quarto e quinto dell'articolo 15 della L.R. 7                   
dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche, qualora rientrino nei              
casi di cui alle lettere a), b), c), d) del primo comma del presente            
articolo o comunque comportino modificazioni alla cartografia.                  
4) Il testo degli articoli 14 e 15 della L.R. n. 47 del 1978, citata            
alla nota 2) al presente articolo, e' il seguente:                              
"Art. 14 - Approvazione del Piano regolatore generale                           
1. Il Piano regolatore generale (PRG), adottato dal Consiglio                   
comunale, e' immediatamente depositato nella Segreteria comunale per            
la durata di trenta giorni, del deposito viene data tempestivamente             
notizia al pubblico mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione e sulla stampa locale. Fino a trenta giorni dopo la               
scadenza del periodo di deposito chiunque puo' presentare                       
osservazioni.                                                                   
2. Contemporaneamente al deposito, il PRG viene trasmesso alla Giunta           
provinciale, la quale, entro il temine perentorio di centoventi                 
giorni dal ricevimento, sulla base dell'istruttoria degli uffici e              
sentito il parere del Comitato consultivo provinciale, di cui al                
comma 10, puo' sollevare riserve relative a vizi di legittimita'                
delle previsioni di piano ovvero alla necessita' di apportare                   
modifiche al piano per assicurare:                                              
a) l'osservanza delle prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti             
negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale                 
sovraordinati;                                                                  
b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli                   
impianti di interesse statale, regionale a provinciale;                         
c) la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali,                
ambientali ed archeologici nonche' delle zone di cui al successivo              
art. 33;                                                                        
d) l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 46 come            
integrato;                                                                      
e) il rispetto delle norme igienico-sanitarie che abbiano valenza               
territoriale.                                                                   
3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il PRG si                
considera valutato positivamente dalla Giunta provinciale. Le riserve           
non formulate nella presente fase non possono essere sollevate in               
sede di approvazione del PRG.                                                   
4. Il termine di cui al comma 2 e' interrotto, entro il trentesimo              
giorno e per una sola volta, dalla richiesta del Presidente della               
Provincia, di integrazione del piano, nel caso in cui manchi taluno             
degli elaborati costitutivi previsti dall'art. 48 della presente                
legge o dalla normativa nazionale vigente.                                      
5. Il termine per le riserve riprende a decorrere per intero dalla              
data di ricevimento della integrazione.                                         
6. Entro centottanta giorni dalla scadenza del termine per le                   
riserve, il Consiglio comunale controdeduce alle osservazioni                   
presentate ed alle riserve eventualmente sollevate dalla Giunta                 
provinciale, proponendo l'introduzione delle modifiche necessarie.              
7. La Giunta provinciale, esaminate le controdeduzioni e le proposte            
di modifica del Piano formulate dal Consiglio comunale, decide sulle            
osservazioni ed approva il PRG, introducendo le modifiche discendenti           
dall'accoglimento delle osservazioni presentate e quelle ritenute               
indispensabili a soddisfare le riserve di cui al comma 2, ove le                
stesse non risultino superate.                                                  
8. La Giunta provinciale provvede all'approvazione del PRG e delle              
relative varianti entro il termine perentorio di centoventi giorni              
dalla data di ricevimento delle controdeduzioni di cui al comma 6. La           
delibera di approvazione e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della           
Regione.                                                                        
9. Trascorso il termine previsto al comma 8, il PRG si considera                
approvato con le modifiche proposte dal Consiglio comunale ai sensi             
del comma 6, il Presidente della Provincia provvede a trasmettere gli           
atti al Comune e a richiederne la pubblicazione nel Bollettino                  
Ufficiale della Regione, entro i successivi dieci giorni.                       
10. Per la formulazione delle riserve di cui al comma 2, la Giunta              
provinciale si avvale del parere di un Comitato consultivo                      
provinciale, composto dall'Assessore provinciale competente, o da un            
suo delegato, con funzioni di presidente e da un numero di membri non           
inferiore a quattro e non superiore a otto, almeno la meta' dei quali           
esterni all'Amministrazione provinciale e scelti tra esperti in                 
discipline urbanistiche e giuridiche e in programmazione e                      
pianificazione territoriale. La composizione e le modalita' di                  
funzionamento del Comitato sono disciplinate con regolamento                    
provinciale, che disciplina altresi' gli ulteriori compiti consultivi           
ad esso assegnati in materia di programmazione e pianificazione                 
territoriale ed urbanistica.                                                    
          Art. 15 - Varianti al Piano regolatore generale                       
1. Il Piano regolatore generale (PRG) e' sottoposto a revisione                 
periodica ogni dieci anni.                                                      
2. Le varianti al PRG sono elaborate ed approvate secondo le                    
procedure di cui all'art. 14, come sostituito. In pendenza dell'iter            
approvativo di una variante al PRG la delibera di adozione di                   
un'ulteriore variante indica specificamente i motivi d'urgenza che ne           
rendono necessaria l'assunzione ed assicura il coordinamento e                  
l'integrazione tecnica dei due strumenti.                                       
3. L'approvazione di varianti al PRG, ivi comprese quelle                       
disciplinale al comma 4, nonche' delle modifiche di cui al comma 7,             
comporta l'obbligo per l'Amministrazione comunale di provvedere                 
all'aggiornamento degli elaborati del piano, di cui ai punti 2), 3) e           
5) dell'art. 48, comma quarto, della presente legge, attraverso                 
l'adeguamento delle tavole alle modifiche approvate e l'elaborazione            
del testo coordinato delle Norme tecniche di attuazione. La mancata             
trasmissione di detti elaborati alla Provincia ed alla Regione                  
costituisce condizione impeditiva dell'attuazione delle previsioni              
della variante.                                                                 
4. Sono approvate dal Consiglio comunale, con le procedure di cui               
all'art. 21, integrate da quanto disposto dal comma 5, le varianti al           
PRG relative a:                                                                 
a) la realizzazione di qualsiasi opera pubblica comunale, nonche' di            
edifici scolastici, ospedalieri, universitari, carcerari, per le                
poste e telecomunicazioni o altre opere pubbliche purche' previste in           
programmi dello Stato, delle Regioni, delle Province o delle                    
Comunita' Montane ivi comprese le opere adottate ai sensi dell'art.             
1, comma 5 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1, qualora nei Piani                  
regolatori non vi siano previsioni specifiche o le stesse non                   
risultino sufficienti;                                                          
b) la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica,             
in attuazione dei provvedimenti legislativi nazionali o regionali;              
c) la modifica delle previsioni del PRG vigente, a condizione che               
dette varianti: 1) non prevedano, nell'arco di validita' del piano,             
incrementi complessivi della nuova capacita' insediativa o incrementi           
delle zone omogenee D maggiori del tre per cento per i Comuni con               
abitanti teorici superiori ai 30.000 abitanti e del sei per cento per           
i restanti comuni, e garantiscano nel contempo il rispetto delle                
dotazioni di standards urbanistici previsti dalla legge regionale; 2)           
non riguardino zone sottoposte a tutela, ai sensi dell'art. 33 della            
presente legge; 3) non ineriscano alla disciplina particolareggiata             
per la zona omogenea A, di cui all'art. 15, comma quinto della                  
presente legge, salvo che per la ridefinizione delle unita' minime di           
intervento e la modifica delle destinazioni d'uso che non abbiano               
incidenza sugli standards urbanistici di aree per servizi pubblici.             
d) l'adeguamento del PRG agli standards urbanistici previsti dalla              
legge regionale ovvero a specifiche disposizioni di legge, statali o            
regionali, che abbiano valenza territoriale;                                    
e) la modifica delle previsioni del PRG vigente necessaria per                  
l'adeguamento alle prescrizioni, che comportino vincoli di carattere            
generale, contenute negli strumenti regionali o provinciali di                  
programmazione e pianificazione territoriale.                                   
5. Le varianti di cui al comma 4 sono trasmesse, contemporaneamente             
al deposito, alla Giunta provinciale, la quale, entro il termine                
perentorio di sessanta giorni dalla data del ricevimento, formula,              
nei casi indicati dai commi 2 e 4 dell'art. 14, come sostituito,                
osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di                        
approvazione, ad adeguarsi, ovvero ad esprimersi con motivazioni                
puntuali e circostanziate. Trascorso il termine di sessanta giorni la           
variante si considera valutata positivamente dalla Giunta                       
provinciale.                                                                    
6. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle                
varianti di cui al comma 4, lettera a), comporta la dichiarazione di            
pubblica utilita' delle opere e l'urgenza ed indifferibilita' dei               
lavori.                                                                         
7. Sono approvate dal Consiglio comunale, con le procedure di cui               
all'art. 21 della presente legge le rettifiche di errori materiali              
presenti nella cartografia di base e nella rappresentazione dello               
stato di fatto nonche' le modifiche alle previsioni del PRG vigente             
necessarie per l'adeguamento alle previsioni localizzate                        
immediatamente cogenti contenute negli strumenti regionali o                    
provinciali di programmazione o pianificazione territoriali.".                  
5) Il testo dell'art. 14 della L.R. n. 6 del 1995, citata alla nota             
3) all'art. 5, e' il seguente:                                                  
"Art. 14 - Accordi di programma in variante agli strumenti                      
urbanistici                                                                     
1. Le disposizioni dettate dall'art. 27 della Legge 142/90, in merito           
al procedimento di formazione ed approvazione ed all'efficacia degli            
accordi di programma che comportino la variazione di uno o piu'                 
strumenti di pianificazione urbanistica, sono specificate ed                    
integrate da quanto previsto dai seguenti commi.                                
2. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il             
Sindaco che intenda promuovere un accordo di programma che comporti             
variazione di strumenti urbanistici provvede a convocare la                     
conferenza prevista dal comma 3 dell'art. 27 della Legge 142/90.                
3. Qualora in sede della conferenza preliminare, prevista dal comma             
2, sia verificata la possibilita' di un consenso unanime delle                  
Amministrazioni interessate, il progetto di accordo di programma,               
corredato da adeguata rappresentazione grafica atta ad individuare              
gli ambiti territoriali interessati dalle relative previsioni, e'               
depositato per trenta giorni presso la Segreteria dei Comuni                    
interessati dalla variante. Dell'avvenuto deposito e' dato avviso nel           
Bollettino Ufficiale della Regione, e sulla stampa locale. Fino a               
trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, chiunque puo'           
presentare osservazioni.                                                        
4. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la              
presentazione delle osservazioni, di cui al comma 3, il Presidente              
della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca              
tutte le Amministrazioni interessate per la conclusione dell'accordo.           
Le Amministrazioni interessate esprimono le loro determinazioni,                
tenendo conto anche delle osservazioni presentate.                              
5. La delibera del Consiglio comunale di ratifica dell'adesione del             
Sindaco all'accordo approvato con decreto del Presidente della                  
Regione, prevista dall'art. 27, comma 5 della Legge 142/90, produce             
gli effetti dell'approvazione della variazione degli strumenti                  
urbanistici. A seguito del trasferimento alle Province delle                    
competenze in materia di approvazione degli strumenti urbanistici               
comunali, a norma del precedente art. 6, i medesimi effetti sono                
prodotti anche dalla delibera del Consiglio comunale di ratifica                
dell'adesione del Sindaco agli accordi di programma approvati con               
decreto del Presidente della Provincia.                                         
6. La delibera del Consiglio comunale di cui al comma 5 comporta la             
dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e l'urgenza ed                   
indifferibilita' dei lavori.                                                    
7. Il Consiglio comunale puo' attribuire alla deliberazione di cui al           
comma 5 il valore di concessione edilizia, per tutti o parte degli              
interventi previsti dall'accordo, a condizione che sussistano tutti i           
requisiti delle opere e sia stato raccolto il consenso di tutte le              
Amministrazioni cui e' subordinato il rilascio della concessione                
edilizia.".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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