REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1999, n. 12

NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114

          Art. 5                                                                
Revoca dell'autorizzazione e sanzioni                                           
1. Il regolamento comunale di cui al comma 15 dell'art. 28 del DLgs             
n. 114 del 1998 deve prevedere l'obbligo di esibire l'autorizzazione            
di cui agli articoli 2 e 3 ad ogni richiesta degli organi di                    
vigilanza.                                                                      
2. L'autorizzazione e' revocata nel caso in cui l'operatore:                    
a) non risulti piu' in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del             
DLgs n. 114 del 1998;                                                           
b) non inizi l'attivita' entro sei mesi dalla data dell'avvenuto                
rilascio, salva la facolta' per il Comune di concedere una proroga,             
non superiore a sei mesi, per comprovata necessita' dell'interessato;           
c) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori           
complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare nei mercati             
annuali e ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato nei                
mercati di piu' breve durata, fatti salvi i periodi di assenza per              
malattia, gravidanza e servizio militare.                                       
3. Qualora il Comune debba procedere alla revoca del posteggio per              
motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato               
senza oneri per l'Amministrazione un nuovo posteggio individuato,               
tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente                
nello stesso mercato o fiera e, in subordine, in altra area                     
individuata dal Comune.                                                         
4. Il Comune deve prevedere, ai sensi del comma 15 dell'art. 28 del             
DLgs n. 114 del 1998, che a decorrere dall'entrata in vigore della              
presente legge la mancata presenza per tre anni consecutivi in un               
mercato o in una fiera comporti l'azzeramento delle presenze                    
effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza           
o servizio militare.                                                            
NOTE ALL'ART. 5                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 15 dell'art. 28 del DLgs n. 114 del 1998,                 
citato alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:                                 
"Art. 28 - Esercizio dell'attivita'                                             
omissis                                                                         
15. Il Comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione              
stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare                       
all'esercizio dell'attivita', nonche' le modalita' di assegnazione              
dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle              
aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro              
prodotti. Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai                
consumatori i Comuni possono determinare le tipologie merceologiche             
dei posteggi nei mercati e nelle fiere.                                         
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 5 del DLgs n. 114 del 1998, citato alla nota 1)           
all'art. 1, e' riportato alla nota 1) all'art. 4.                               
Comma 4                                                                         
3) Il testo del comma 15 dell'art. 28 del DLgs n. 114 del 1998,                 
citato alla nota 1) all'art. 1, e' riportato alla nota 1) al presente           
articolo.                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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