REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1999, n. 29

NORME PER L'ASSUNZIONE DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DELLE FUNZIONI ESERCITATE DAL CENTRO OPERATIVO ORTOFRUTTICOLO DI FERRARA, PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E PER L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

          Art. 5                                                                
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti           
dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto ed                
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel                 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO A)                                                                     
CCNL settore agricolo  CCNL Regioni-Autonomie locali                            
Dirigente  Dirigente                                                            
I categoria  D3 (ex VIII qualifica funzionale)                                  
II categoria  D1 (ex VII qualifica funzionale)                                  
III categoria  C1 (ex VI qualifica funzionale)                                  
IV categoria  B3 (ex V qualifica funzionale)                                    
V categoria  B1 (ex IV qualifica funzionale)                                    
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 28 ottobre 1999  VASCO ERRANI                                          
NOTE ALL'ART. 5                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 127 della Costituzione e' il seguente:                    
"Art. 127                                                                       
Ogni legge approvata dal Consiglio regionale e' comunicata al                   
Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo,             
deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.                 
La legge e' promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto             
ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua                       
pubblicazione. Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio                 
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la                        
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini             
indicati.                                                                       
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata             
dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o                    
contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni,            
la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per                        
l'apposizione del visto.                                                        
Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta           
dei suoi componenti, il Governo della Repubblica puo', nei quindici             
giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimita'             
davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto             
di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide            
di chi sia la competenza.".                                                     
2) Il testo dell'art. 31 dello Statuto regionale e' il seguente:                
"Art. 31                                                                        
1. Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della            
Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore            
il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le              
leggi stesse stabiliscano un termine maggiore.                                  
2. Il termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una                
legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia                     
dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo               
consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.".                    
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione           
n. 1424 del 30 luglio 1999; oggetto consiliare n. 5568 (VI                      
legislatura);                                                                   
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 328 in data 9 agosto 1999;                                           
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attivita'                
produttive" in sede referente e in sede consultiva alla Commissione             
Bilancio e Programmazione.                                                      
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 11/II.4                
dell'8 settembre 1999, con preannuncio di richiesta di relazione                
orale in aula del consigliere Balboni;                                          
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22 settembre               
1999, atto n. 184/99;                                                           
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 1507/4.1.24/C.G.              
del 21 ottobre 1999.                                                            

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina