LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1999, n. 29
NORME PER L'ASSUNZIONE DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DELLE FUNZIONI ESERCITATE DAL CENTRO OPERATIVO ORTOFRUTTICOLO DI FERRARA, PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E PER L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
Art. 5
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto ed
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A)
CCNL settore agricolo CCNL Regioni-Autonomie locali
Dirigente Dirigente
I categoria D3 (ex VIII qualifica funzionale)
II categoria D1 (ex VII qualifica funzionale)
III categoria C1 (ex VI qualifica funzionale)
IV categoria B3 (ex V qualifica funzionale)
V categoria B1 (ex IV qualifica funzionale)
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 28 ottobre 1999 VASCO ERRANI
NOTE ALL'ART. 5
Comma 1
1) Il testo dell'art. 127 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 127
Ogni legge approvata dal Consiglio regionale e' comunicata al
Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo,
deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
La legge e' promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto
ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua
pubblicazione. Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini
indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata
dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o
contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni,
la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per
l'apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta
dei suoi componenti, il Governo della Repubblica puo', nei quindici
giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimita'
davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto
di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide
di chi sia la competenza.".
2) Il testo dell'art. 31 dello Statuto regionale e' il seguente:
"Art. 31
1. Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della
Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore
il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le
leggi stesse stabiliscano un termine maggiore.
2. Il termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una
legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia
dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo
consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 1424 del 30 luglio 1999; oggetto consiliare n. 5568 (VI
legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 328 in data 9 agosto 1999;
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attivita'
produttive" in sede referente e in sede consultiva alla Commissione
Bilancio e Programmazione.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 11/II.4
dell'8 settembre 1999, con preannuncio di richiesta di relazione
orale in aula del consigliere Balboni;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22 settembre
1999, atto n. 184/99;
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 1507/4.1.24/C.G.
del 21 ottobre 1999.