REGOLAMENTO REGIONALE 6 settembre 1999, n. 26
ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 19/1/1998, N. 3, DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO, GENETICO E SANITARIO, PER SPECIE INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 28 GIUGNO 1984, N. 36
Art. 5
Centri di conservazione
1. Per le specie per le quali e' istituita la certificazione
regionale, su richiesta degli interessati, vengono riconosciuti, con
atto del Direttore generale Agricoltura, i centri di conservazione
per i materiali di prebase o supere'lite.
2. I centri di conservazione istituiti a norma del comma 1 devono:
a) essere dotati di personale tecnico e strutture qualificate,
secondo quanto stabilito dalla struttura fitosanitaria regionale;
b) conformare la propria attivita' alle disposizioni contenute nei
relativi disciplinari di produzione.