REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 6 settembre 1999, n. 26

ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 19/1/1998, N. 3, DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO, GENETICO E SANITARIO, PER SPECIE INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 28 GIUGNO 1984, N. 36

          Art. 5                                                                
Centri di conservazione                                                         
1. Per le specie per le quali e' istituita la certificazione                    
regionale, su richiesta degli interessati, vengono riconosciuti, con            
atto del Direttore generale Agricoltura, i centri di conservazione              
per i materiali di prebase o supere'lite.                                       
2. I centri di conservazione istituiti a norma del comma 1 devono:              
a) essere dotati di personale tecnico e strutture qualificate,                  
secondo quanto stabilito dalla struttura fitosanitaria regionale;               
b) conformare la propria attivita' alle disposizioni contenute nei              
relativi disciplinari di produzione.                                            

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina