LEGGE REGIONALE 25 giugno 1999, n. 12
NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114
Art. 4
Trasferimenti, reintestazioni e volturazioni
1. L'operatore titolare di autorizzazioni al commercio su aree
pubbliche deve aggiornare entro 180 giorni i titoli autorizzativi in
suo possesso nel caso trasferisca la residenza o la sede legale in
altro Comune.
2. L'autorizzazione e' reintestata a seguito di morte del titolare,
di cessione o di affidamento in gestione dell'attivita' commerciale
da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti di
cui all'art. 5 del DLgs n. 114 del 1998. La domanda di reintestazione
e' presentata, pena la decadenza, entro un anno dalla morte del
titolare, fatta salva la possibilita' di richiedere, per tale
periodo, la sospensione dell'attivita'.
3. Il trasferimento della gestione o della proprieta' dell'azienda,
per atto tra vivi o a causa di morte, comporta la possibilita' di
continuare l'attivita' senza alcuna interruzione ed il trasferimento
delle presenze effettuate con l'autorizzazione e la relativa
richiesta di voltura e' inviata:
a) al Sindaco del Comune sede di posteggio, per le aziende dotate di
autorizzazioni di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 28 del DLgs
114/98;
b) al Sindaco del Comune di residenza del subentrante, per le aziende
dotate di autorizzazioni di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art.
28 del DLgs 114/98;
c) al Comune dell'Emilia-Romagna che ha effettuato il rilascio
dell'autorizzazione all'itinerantato per i residenti fuori regione.
NOTE ALL'ART. 4
Comma 2
1) Il testo dell'art. 5 del DLgs n. 114 del 1998, citato alla nota 1)
all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 5 - Requisiti di accesso all'attivita'
1. Ai sensi del presente decreto l'attivita' commerciale puo' essere
esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici:
alimentare e non alimentare.
2. Non possono esercitare l'attivita' commerciale, salvo che abbiano
ottenuto la riabilitazione:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena
detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva,
accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di
cui ai Titoli II e VIII del Libro II del Codice penale, ovvero di
ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza
fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a
scopo di estorsione, rapina;
d) coloro che hanno riportato due o piu' condanne a pena detentiva o
a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio
dell'esercizio dell'attivita', accertate con sentenza passata in
giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513,
513-bis, 515, 516 e 517 del Codice penale, o per delitti di frode
nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi
speciali;
e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di
cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia
stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965,
n. 575 (15), ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza.
3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 e' effettuato
sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del Codice
di procedura penale, dall'articolo 10 della Legge 4 gennaio 1968, n.
15, dall'articolo 10-bis della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e
dall'articolo 18 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il divieto di esercizio dell'attivita' commerciale, ai sensi del
comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a
decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata o si sia in
altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione
condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della
sentenza.
5. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' di commercio
relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei
confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi
e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il
commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o
riconosciuto dalla Regione o dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo
quinquennio, l'attivita' di vendita all'ingrosso o al dettaglio di
prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno
due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti
l'attivita' nel settore alimentare, in qualita' di dipendente
qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi
di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado
dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata
dalla iscrizione all'INPS;
c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al Registro
esercenti il commercio di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426, per
uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c)
dell'articolo 12, comma 2, del DM 4 agosto 1988, n. 375.
6. In caso di societa' il possesso di uno dei requisiti di cui al
comma 5 e' richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad
altra persona specificamente preposta all'attivita' commerciale.
7. Le Regioni stabiliscono le modalita' di organizzazione, la durata
e le materie del corso professionale di cui al comma 5, lettera a),
garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con
soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria
le Camere di Commercio, le organizzazioni imprenditoriali del
commercio piu' rappresentative e gli enti da queste costituiti.
8. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire
l'apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla
sicurezza e all'informazione del consumatore. Prevede altresi'
materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione,
manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che
conservati.
9. Le Regioni stabiliscono le modalita' di organizzazione, la durata
e le materie, con particolare riferimento alle normative relative
all'ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei
consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare
il livello professionale o riqualificare gli operatori in attivita'.
Possono altresi' prevedere forme di incentivazione per la
partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese
del settore commerciale.
10. Le Regioni garantiscono l'inserimento delle azioni formative di
cui ai commi 7 e 9 nell'ambito dei propri programmi di formazione
professionale.
11. L'esercizio dell'attivita' di commercio all'ingrosso, ivi
compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed
ittici, e' subordinato al possesso dei requisiti del presente
articolo. L'Albo istituito dall'articolo 3 della Legge 25 marzo 1959,
n. 125, e' soppresso.".
Comma 3
2) Il testo della lett. a) del comma 1 dell'art. 28 del DLgs n. 114
del 1998, citato alla nota 1) all'art. 1, e' riportato alla nota 1)
all'art. 3.
3) Il testo della lett. b) del comma 1 dell'art. 28 del DLgs n. 114
del 1998, citato alla nota 1) all'art. 1, e' riportato alla nota 2)
all'art. 3.