LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1999, n. 36
SPERIMENTAZIONE DI UN SISTEMA PREMIANTE DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI
Art. 4
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, ammontanti a
complessive Lire 20.000.000.000 nel biennio 1999-2000, di cui Lire
10.000.000.000 a carico dell'esercizio 1999, la Regione fa fronte con
i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui
al Cap. 86500 "Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi
regionali in corso di approvazione. Spese d'investimento di
sviluppo", alla voce n. 19, dell'elenco n. 5 allegato alla legge
regionale di approvazione del Bilancio per l'esercizio finanziario
1999, e mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte
spesa del bilancio regionale che verra' dotato della necessaria
disponibilita' ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 28
aprile 1999, n. 6.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 9 dicembre 1999 VASCO ERRANI
NOTA ALL'ART. 4
Comma 1
Il testo dell'art. 11 della L.R. 28 aprile 1999, n. 6, concernente
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno
finanziario 1999 e Bilancio pluriennale 1999/2001, e' il seguente:
"Art. 11
1. Al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione degli
interventi finanziati con mezzi propri della Regione, la Giunta
regionale e' autorizzata ad apportare, ove necessario, con proprio
atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa,
esclusivamente nel caso in cui siano approvate leggi settoriali di
spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito
specifico accantonamento nell'ambito dei fondi globali di cui
all'art. 14.
2. Le variazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate nel
rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio e non
possono essere deliberate dopo il 30 novembre dell'anno a cui il
bilancio stesso si riferisce, a norma del comma 1 dell'art. 38 della
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 1719 del 21 settembre 1999; oggetto consiliare n. 5846 (VI
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal
Consiglio regionale nella seduta del 13 ottobre 1999:
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 340 in data 22 ottobre 1999;
- assegnato alla IV Commissione consiliare permanente "Sicurezza
sociale" in sede referente e in sede consultiva alla Commissione I
"Bilancio e Programmazione".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 15 del 21
ottobre 1999, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula
della consigliera Bastico;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 3 novembre 1999,
atto n. 192/99;
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 1727/4.1.8/C.G. del
30 novembre 1999.