REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1999, n. 36

SPERIMENTAZIONE DI UN SISTEMA PREMIANTE DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI

          Art. 4                                                                
Copertura finanziaria                                                           
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, ammontanti a                      
complessive Lire 20.000.000.000 nel biennio 1999-2000, di cui Lire              
10.000.000.000 a carico dell'esercizio 1999, la Regione fa fronte con           
i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui           
al Cap. 86500 "Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi                
regionali in corso di approvazione. Spese d'investimento di                     
sviluppo", alla voce n. 19, dell'elenco n. 5 allegato alla legge                
regionale di approvazione del Bilancio per l'esercizio finanziario              
1999, e mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte              
spesa del bilancio regionale che verra' dotato della necessaria                 
disponibilita' ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 28           
aprile 1999, n. 6.                                                              
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare           
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 9 dicembre 1999  VASCO ERRANI                                          
NOTA ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 11 della L.R. 28 aprile 1999, n. 6, concernente              
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno                  
finanziario 1999 e Bilancio pluriennale 1999/2001, e' il seguente:              
"Art. 11                                                                        
1. Al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione degli                  
interventi finanziati con mezzi propri della Regione, la Giunta                 
regionale e' autorizzata ad apportare, ove necessario, con proprio              
atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa,             
esclusivamente nel caso in cui siano approvate leggi settoriali di              
spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito               
specifico accantonamento nell'ambito dei fondi globali di cui                   
all'art. 14.                                                                    
2. Le variazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate nel                 
rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio e non                
possono essere deliberate dopo il 30 novembre dell'anno a cui il                
bilancio stesso si riferisce, a norma del comma 1 dell'art. 38 della            
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.".                             
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 1719 del 21 settembre 1999; oggetto consiliare n. 5846 (VI                   
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal           
Consiglio regionale nella seduta del 13 ottobre 1999:                           
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 340 in data 22 ottobre 1999;                                         
- assegnato alla IV Commissione consiliare permanente "Sicurezza                
sociale" in sede referente e in sede consultiva alla Commissione I              
"Bilancio e Programmazione".                                                    
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 15 del 21              
ottobre 1999, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula           
della consigliera Bastico;                                                      
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 3 novembre 1999,           
atto n. 192/99;                                                                 
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 1727/4.1.8/C.G. del           
30 novembre 1999.                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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