LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1999, n. 29
NORME PER L'ASSUNZIONE DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DELLE FUNZIONI ESERCITATE DAL CENTRO OPERATIVO ORTOFRUTTICOLO DI FERRARA, PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E PER L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
Art. 4
1. All'atto dell'acquisizione del personale di cui all'art. 1, la
Giunta regionale e' autorizzata ad incrementare la dotazione organica
delle proprie strutture, per i posti necessari.
2. Agli oneri di personale derivanti dall'applicazione della presente
legge si fa fronte con le allocazioni di spesa degli appositi
capitoli del bilancio di previsione a norma di quanto disposto
dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n.31.
NOTA ALL'ART. 4
Comma 2
Il testo dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 concernente
Norme per la disciplina della contabilita' della Regione
Emilia-Romagna, e' il seguente:
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.
In presenza di leggi del tipo indicato al precedente comma, le
relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti
gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla
assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere
posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".