REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1999, n. 36

SPERIMENTAZIONE DI UN SISTEMA PREMIANTE DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI

          Art. 2                                                                
Criteri e modalita'                                                             
1. La Giunta regionale con proprio atto definisce i criteri di                  
valutazione e le modalita' di concessione dei finanziamenti per il              
biennio 1999-2000 con particolare riferimento a:                                
a) livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Azienda              
dalla Regione e dalla Conferenza sanitaria territoriale;                        
b) grado di integrazione tra le Aziende sanitarie con riferimento sia           
all'organizzazione dei servizi sanitari sia all'acquisizione e                  
gestione delle risorse;                                                         
c) risultati di bilancio conseguiti negli ultimi tre esercizi;                  
d) grado di ottimizzazione operativa conseguita nei diversi livelli             
di assistenza e nella appropriatezza degli interventi attuati.                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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