LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1999, n. 36
SPERIMENTAZIONE DI UN SISTEMA PREMIANTE DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI
Art. 2
Criteri e modalita'
1. La Giunta regionale con proprio atto definisce i criteri di
valutazione e le modalita' di concessione dei finanziamenti per il
biennio 1999-2000 con particolare riferimento a:
a) livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Azienda
dalla Regione e dalla Conferenza sanitaria territoriale;
b) grado di integrazione tra le Aziende sanitarie con riferimento sia
all'organizzazione dei servizi sanitari sia all'acquisizione e
gestione delle risorse;
c) risultati di bilancio conseguiti negli ultimi tre esercizi;
d) grado di ottimizzazione operativa conseguita nei diversi livelli
di assistenza e nella appropriatezza degli interventi attuati.