REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 6 settembre 1999, n. 26

ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 19/1/1998, N. 3, DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO, GENETICO E SANITARIO, PER SPECIE INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 28 GIUGNO 1984, N. 36

          Art. 2                                                                
Definizioni                                                                     
1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti                   
definizioni:                                                                    
a) campo di piante madri: il luogo dove sono ubicate le piante da cui           
si preleva il materiale di moltiplicazione certificato;                         
b) centro aziendale: l'unita' produttiva autonoma stabilmente                   
costituita presso la quale sono tenuti i registri ed i documenti                
previsti;                                                                       
c) centro di conservazione: il luogo dove avviene la conservazione              
del materiale che accede alla certificazione (prebase o supere'lite).           
Puo' essere articolato per specie o gruppi di specie;                           
d) centro di moltiplicazione: la struttura atta a produrre il                   
materiale di moltiplicazione certificato da utilizzare da parte dei             
vivaisti per la produzione di materiale da certificare;                         
e) centro di premoltiplicazione: la struttura atta a produrre il                
materiale di base da utilizzare da parte del centro di                          
moltiplicazione. Tale centro preleva il materiale da moltiplicare dal           
centro di conservazione per ottenere le piante madri di base, con le            
metodiche definite dai singoli disciplinari di produzione per specie            
o gruppi di specie, di cui al successivo art. 4;                                
f) certificazione: la procedura disciplinata dal presente                       
regolamento, mediante la quale si ottiene materiale certificato;                
g) costitutore: qualsiasi persona fisica o giuridica che ha creato              
oppure scoperto e sviluppato una varieta';                                      
h) documento di commercializzazione: il documento ufficiale che                 
accompagna i materiali oggetto del presente regolamento, in                     
conformita' della vigente normativa in materia di                               
commercializzazione;                                                            
i) etichetta: il documento ufficiale apposto dal fornitore, secondo             
le modalita' previste nei relativi disciplinari di produzione, che              
accompagna i materiali oggetto del presente regolamento e ne attesta            
la rispondenza ai requisiti da esso fissati;                                    
j) fornitore: qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita                 
professionalmente almeno una delle seguenti attivita' riguardanti i             
materiali di moltiplicazione o le piante: riproduzione, produzione,             
conservazione, condizionamento e commercializzazione;                           
k) laboratorio di micropropagazione: la struttura nella quale si                
produce materiale di moltiplicazione o piante, partendo da materiale            
di prebase o di base, adottando le tecniche previste negli appositi             
disciplinari di produzione;                                                     
l) materiale: il materiale di moltiplicazione e le piante da esso               
ottenute;                                                                       
m) materiale certificato: il materiale proveniente dal materiale di             
base da utilizzare per le produzioni commerciali da certificare                 
nonche' le piante derivate dal suo assemblaggio;                                
n) materiale di base o e'lite: il materiale ottenuto dal materiale              
prebase o supere'lite presso il centro di premoltiplicazione ad uso             
dei centri di moltiplicazione;                                                  
o) materiale di fonte primaria: il materiale di origine prodotto dal            
costitutore e conservato dal medesimo o dagli aventi diritto;                   
p) materiale di moltiplicazione: i vegetali e le parti di vegetali,             
comprese le sementi, destinati alla moltiplicazione e alla produzione           
di piante;                                                                      
q) materiale di prebase o supere'lite: il materiale derivato dalla              
fonte primaria, conservato presso il centro di conservazione in                 
numero minimo di due esemplari e destinato alla produzione di                   
materiale di base. Deve possedere l'identita' delle varieta'                    
stabilite nelle schede varietali depositate presso il Registro                  
nazionale o comunitario delle varieta';                                         
r) moltiplicazione: la fase in cui le piante madri di base ottenute             
nella fase di premoltiplicazione producono gemme, marze, portinnesti,           
semi e piante certificate;                                                      
s) premoltiplicazione: la fase che porta alla produzione delle piante           
madri di base con le metodiche definite dai disciplinari per specie o           
gruppi di specie;                                                               
t) virus controllato (virus tested): il materiale esente dai virus o            
agenti virus simili come specificamente indicato nei singoli                    
disciplinari di produzione;                                                     
u) virus esente (virus free): il materiale risultato esente da tutti            
i virus (o agenti virus simili) noti nella specie considerata,                  
secondo le metodologie previste nei relativi disciplinari di                    
produzione;                                                                     
v) vivaio: il luogo dove avviene la produzione di piante (portinnesti           
e piante finite), partendo da materiale certificato, che mantengono             
tale requisito.                                                                 

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina