REGOLAMENTO REGIONALE 6 settembre 1999, n. 26
ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 19/1/1998, N. 3, DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO, GENETICO E SANITARIO, PER SPECIE INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 28 GIUGNO 1984, N. 36
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti
definizioni:
a) campo di piante madri: il luogo dove sono ubicate le piante da cui
si preleva il materiale di moltiplicazione certificato;
b) centro aziendale: l'unita' produttiva autonoma stabilmente
costituita presso la quale sono tenuti i registri ed i documenti
previsti;
c) centro di conservazione: il luogo dove avviene la conservazione
del materiale che accede alla certificazione (prebase o supere'lite).
Puo' essere articolato per specie o gruppi di specie;
d) centro di moltiplicazione: la struttura atta a produrre il
materiale di moltiplicazione certificato da utilizzare da parte dei
vivaisti per la produzione di materiale da certificare;
e) centro di premoltiplicazione: la struttura atta a produrre il
materiale di base da utilizzare da parte del centro di
moltiplicazione. Tale centro preleva il materiale da moltiplicare dal
centro di conservazione per ottenere le piante madri di base, con le
metodiche definite dai singoli disciplinari di produzione per specie
o gruppi di specie, di cui al successivo art. 4;
f) certificazione: la procedura disciplinata dal presente
regolamento, mediante la quale si ottiene materiale certificato;
g) costitutore: qualsiasi persona fisica o giuridica che ha creato
oppure scoperto e sviluppato una varieta';
h) documento di commercializzazione: il documento ufficiale che
accompagna i materiali oggetto del presente regolamento, in
conformita' della vigente normativa in materia di
commercializzazione;
i) etichetta: il documento ufficiale apposto dal fornitore, secondo
le modalita' previste nei relativi disciplinari di produzione, che
accompagna i materiali oggetto del presente regolamento e ne attesta
la rispondenza ai requisiti da esso fissati;
j) fornitore: qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita
professionalmente almeno una delle seguenti attivita' riguardanti i
materiali di moltiplicazione o le piante: riproduzione, produzione,
conservazione, condizionamento e commercializzazione;
k) laboratorio di micropropagazione: la struttura nella quale si
produce materiale di moltiplicazione o piante, partendo da materiale
di prebase o di base, adottando le tecniche previste negli appositi
disciplinari di produzione;
l) materiale: il materiale di moltiplicazione e le piante da esso
ottenute;
m) materiale certificato: il materiale proveniente dal materiale di
base da utilizzare per le produzioni commerciali da certificare
nonche' le piante derivate dal suo assemblaggio;
n) materiale di base o e'lite: il materiale ottenuto dal materiale
prebase o supere'lite presso il centro di premoltiplicazione ad uso
dei centri di moltiplicazione;
o) materiale di fonte primaria: il materiale di origine prodotto dal
costitutore e conservato dal medesimo o dagli aventi diritto;
p) materiale di moltiplicazione: i vegetali e le parti di vegetali,
comprese le sementi, destinati alla moltiplicazione e alla produzione
di piante;
q) materiale di prebase o supere'lite: il materiale derivato dalla
fonte primaria, conservato presso il centro di conservazione in
numero minimo di due esemplari e destinato alla produzione di
materiale di base. Deve possedere l'identita' delle varieta'
stabilite nelle schede varietali depositate presso il Registro
nazionale o comunitario delle varieta';
r) moltiplicazione: la fase in cui le piante madri di base ottenute
nella fase di premoltiplicazione producono gemme, marze, portinnesti,
semi e piante certificate;
s) premoltiplicazione: la fase che porta alla produzione delle piante
madri di base con le metodiche definite dai disciplinari per specie o
gruppi di specie;
t) virus controllato (virus tested): il materiale esente dai virus o
agenti virus simili come specificamente indicato nei singoli
disciplinari di produzione;
u) virus esente (virus free): il materiale risultato esente da tutti
i virus (o agenti virus simili) noti nella specie considerata,
secondo le metodologie previste nei relativi disciplinari di
produzione;
v) vivaio: il luogo dove avviene la produzione di piante (portinnesti
e piante finite), partendo da materiale certificato, che mantengono
tale requisito.