REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1999, n. 22

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AL PROGRAMMA OPERATIVO INTEGRATO NEL QUADRO DELLA INIZIATIVA COMUNITARIA PESCA

          Art. 2                                                                
Entita' dell'intervento regionale                                               
e modalita' di erogazione                                                       
1. Il contributo di cui all'art. 1 e' concesso a titolo di                      
partecipazione agli oneri di cofinanziamento posti a carico della               
Provincia di Ferrara, quale autorita' responsabile del                          
sottoprogramma, dal piano finanziario approvato dall'Unione Europea.            
2. L'intervento finanziario regionale, da contenersi comunque                   
nell'importo massimo di Lire 1.100.000.000 (Euro 568.102,59), e'                
fissato nella misura del 70% dei predetti oneri di cofinanziamento.             
3. La Giunta regionale provvede alla concessione del contributo, nel            
limite indicato dal comma 2, e sulla base del piano finanziario                 
approvato dai competenti organi della Unione Europea, definendo                 
contestualmente modalita' per la sua erogazione che tengano conto               
dello stato di avanzamento del sottoprogramma.                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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