LEGGE REGIONALE 13 agosto 1999, n. 22
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AL PROGRAMMA OPERATIVO INTEGRATO NEL QUADRO DELLA INIZIATIVA COMUNITARIA PESCA
Art. 2
Entita' dell'intervento regionale
e modalita' di erogazione
1. Il contributo di cui all'art. 1 e' concesso a titolo di
partecipazione agli oneri di cofinanziamento posti a carico della
Provincia di Ferrara, quale autorita' responsabile del
sottoprogramma, dal piano finanziario approvato dall'Unione Europea.
2. L'intervento finanziario regionale, da contenersi comunque
nell'importo massimo di Lire 1.100.000.000 (Euro 568.102,59), e'
fissato nella misura del 70% dei predetti oneri di cofinanziamento.
3. La Giunta regionale provvede alla concessione del contributo, nel
limite indicato dal comma 2, e sulla base del piano finanziario
approvato dai competenti organi della Unione Europea, definendo
contestualmente modalita' per la sua erogazione che tengano conto
dello stato di avanzamento del sottoprogramma.