REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14

NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL DLGS 31 MARZO 1998, N. 114

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
I N D I C E                                                                     
          Art.  1 - Finalita' e principi generali                               
          Art.  2 - Indirizzi generali per l'insediamento delle                 
attivita' commerciali                                                           
          Art.  3 - Metodo, soggetti e strumenti per la realizzazione           
degli indirizzi generali per la programmazione della rete                       
distributiva                                                                    
          Art.  4 - Criteri regionali di pianificazione territoriale            
e urbanistica riferiti al settore commerciale                                   
          Art.  5 - Pianificazione territoriale e urbanistica degli             
insediamenti commerciali                                                        
          Art.  6 - Adeguamento delle previsioni degli insediamenti             
commerciali contenute negli strumenti urbanistici vigenti. Norme                
transitorie                                                                     
          Art.  7 - Conferenza provinciale dei servizi per la                   
valutazione delle idoneita' delle aree commerciali di rilievo                   
sovracomunale                                                                   
          Art.  8 - Progetti di valorizzazione commerciale di aree              
urbane                                                                          
          Art.  9 - Promozione delle attivita' commerciali e dei                
servizi nelle zone montane e nei comuni minori                                  
          Art.  10 - Commercio nelle aree di valore storico,                    
archeologico, artistico o ambientale                                            
          Art.  11 - Procedimento di rilascio delle autorizzazioni              
per le grandi strutture di vendita. Concessione edilizia                        
          Art.  12 - Criteri di priorita'                                       
          Art.  13 - Autorizzazioni dovute                                      
          Art.  14 - Osservatorio regionale del commercio                       
          Art.  15 - Disposizioni procedurali ed organizzative                  
          Art.  16 - Comuni ad economia prevalentemente turistica e             
Citta' d'arte                                                                   
          Art.  17 - Misure per lo sviluppo del commercio elettronico           
          Art.  18 - Modifiche alla L.R. n. 41 del 1997                         
          Art.  19 - Norme di prima attuazione                                  
          Art.  20 - Dichiarazione d'urgenza                                    
          Art. 1                                                                
Finalita' e principi generali                                                   
1. La presente legge disciplina, ai sensi del DLgs 31 marzo 1998, n.            
114 e del Capo VIII del Titolo V della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, le            
funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali in materia            
di commercio in sede fissa.                                                     
2. La Regione Emilia-Romagna promuove la piu' adeguata presenza, la             
migliore distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo delle                   
attivita' commerciali sul territorio regionale. A tal fine, la                  
Regione si attiene alle seguenti finalita' e principi generali:                 
a) sviluppo e innovazione della rete distributiva, favorendo la                 
crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonche' la qualita'             
del lavoro e la formazione professionale degli operatori e dei                  
dipendenti;                                                                     
b) pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie distributive, le           
diverse forme d'impresa e le diverse forme di vendita, con                      
particolare attenzione al ruolo delle piccole e medie imprese e delle           
loro iniziative associate;                                                      
c) trasparenza e qualita' del mercato, libera concorrenza e liberta'            
d'impresa, libera circolazione delle merci, al fine di realizzare le            
migliori condizioni di prezzi, di efficienza ed efficacia della rete            
distributiva, nel rispetto dei principi contenuti nel Titolo I della            
Legge 10 ottobre 1990, n. 287;                                                  
d) tutela dei consumatori in riferimento alla corretta informazione e           
alla pubblicizzazione dei prezzi, dei prodotti, nonche' delle                   
possibilita' di approvvigionamento;                                             
e) valorizzazione della funzione commerciale per la qualita' sociale            
della citta' e del territorio.                                                  
3. Nel definire gli indirizzi generali per l'insediamento delle                 
attivita' commerciali, la Regione Emilia-Romagna promuove il metodo             
della concertazione con gli Enti locali e il principio di                       
sussidiarieta', in relazione alla effettiva rilevanza comunale,                 
intercomunale, provinciale o regionale, delle decisioni da assumere.            
4. La Regione Emilia-Romagna promuove, per lo svolgersi delle                   
determinazioni proprie e di quelle degli Enti locali, il metodo della           
consultazione e la concertazione con le Associazioni d'impresa, le              
Organizzazioni sindacali, le Associazioni dei consumatori.                      
5. La Regione, in collaborazione con i Comuni, le Province e le                 
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, promuove             
un sistema coordinato con gli Enti locali di conoscenza,                        
monitoraggio, valutazione dell'entita' e della qualita' della rete              
distributiva, degli insediamenti delle attivita' commerciali,                   
dell'occupazione nel settore.                                                   
NOTA AL TITOLO                                                                  
Il DLgs 31 marzo 1998, n. 114 concerne Riforma della disciplina                 
relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4,            
della Legge 15 marzo 1997, n. 59.                                               
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il DLgs 31 marzo 1998, n. 114 e' citato alla nota al Titolo.                 
2) Il Capo VIII del Titolo V - Sviluppo economico e attivita'                   
produttive - della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, concernente Riforme del           
sistema regionale e locale, riguarda "Commercio".                               
Comma 2                                                                         
3) Il Titolo I della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, concernente Norme           
per la tutela della concorrenza e del mercato, riguarda "Norme sulle            
intese, sull'abuso di posizione dominante e sulle operazioni di                 
concentrazione".                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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