REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1999, n. 12

NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
I N D I C E                                                                     
          Art.  1 - Oggetto e disciplina generale                               
          Art.  2 - Autorizzazioni per il commercio mediante                    
l'utilizzo di posteggi                                                          
          Art.  3 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante             
          Art.  4 - Trasferimenti, reintestazioni e volturazioni                
          Art.  5 - Revoca dell'autorizzazione e sanzioni                       
          Art.  6 - Mercati e fiere                                             
          Art.  7 - Aree pubbliche per l'esercizio del commercio                
          Art.  8 - Disposizioni transitorie e finali                           
          Art.  9 - Abrogazioni di leggi                                        
          Art.  10 - Dichiarazione d'urgenza                                    
          Art. 1                                                                
Oggetto e disciplina generale                                                   
1. La presente legge disciplina, ai sensi del Titolo X del DLgs 31              
marzo 1998, n. 114, l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel             
territorio regionale.                                                           
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,           
stabilisce, previa consultazione con i rappresentanti degli Enti                
locali, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del                
commercio:                                                                      
a) le comunicazioni che i Comuni sono tenuti a fornire alla Regione             
concernenti i mercati e le fiere;                                               
b) i criteri per l'assegnazione dei posteggi liberi di cui al comma 3           
dell'art. 2, nel rispetto della priorita' di cui all'ultimo alinea              
del comma 13 dell'art. 28 del DLgs n. 114 del 1998;                             
c) gli indirizzi in materia di orari di vendita, ai sensi del comma             
12 dell'art. 28 del DLgs n. 114 del 1998;                                       
d) i modi e i tempi per la presentazione delle domande per la                   
partecipazione alle fiere ai sensi del comma 9 dell'art. 6;                     
e) le modalita' ed i termini con cui i Comuni devono trasformare                
d'ufficio le autorizzazioni gia' rilasciate ai sensi della Legge 28             
marzo 1991, n. 112 o ai sensi della Legge 19 maggio 1976, n. 398                
nell'autorizzazione di cui alla presente legge ed i termini entro i             
quali l'operatore e' tenuto al ritiro del nuovo titolo al fine di               
poter operare sul posteggio;                                                    
f) le condizioni ed i termini ai quali i Comuni si devono attenere              
per imputare le presenze effettuate dagli operatori;                            
g) i criteri ai quali i Comuni si devono attenere per la formazione             
delle graduatorie dei mercati e delle fiere per gli operatori                   
concessionari di posteggio.                                                     
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il Titolo X del DLgs 31 marzo 1998, n. 114 concernente Riforme               
della disciplina relativa al settore del commercio, a norma                     
dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59, riguarda            
Commercio al dettaglio su aree pubbliche.                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo del comma 13 dell'art. 28 del DLgs n. 114 del 1998,                 
citato alla nota 1) al presente articolo, e' il seguente:                       
"Art. 28 - Esercizio dell'attivita'                                             
omissis                                                                         
13. Le Regioni, al fine di assicurare il servizio piu' idoneo a                 
soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio              
con le altre forme di distribuzione, stabiliscono, altresi' sulla               
base delle caratteristiche economiche del territorio secondo quanto             
previsto dall'articolo 6, comma 3, del presente decreto, della                  
densita' della rete distributiva e della popolazione residente e                
fluttuante, i criteri generali ai quali i Comuni si devono attenere             
per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da                   
destinare allo svolgimento dell'attivita', per l'istituzione, la                
soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono                       
quotidianamente o a cadenza diversa, nonche' per l'istituzione di               
mercati destinati a merceologie esclusive. Stabiliscono, altresi', le           
caratteristiche tipologiche delle fiere, nonche' le modalita' di                
partecipazione alle medesime prevedendo in ogni caso il criterio                
della priorita' nell'assegnazione dei posteggi fondato sul piu' alto            
numero di presenze effettive.                                                   
omissis".                                                                       
3) Il testo del comma 12 dell'art. 28 del DLgs n. 114 del 1998,                 
citato alla nota 1) al presente articolo, e' il seguente:                       
"Art. 28 - Esercizio dell'attivita'                                             
omissis                                                                         
12. Le Regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del                   
presente decreto emanano le norme relative alle modalita' di                    
esercizio del commercio di cui al presente articolo, i criteri e le             
procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione nei casi di cui           
all'articolo 29, nonche' la reintestazione dell'autorizzazione in               
caso di cessione dell'attivita' per atto tra vivi o in caso di morte            
e i criteri per l'assegnazione dei posteggi. Le Regioni determinano             
altresi' gli indirizzi in materia di orari ferma restando la                    
competenza in capo al Sindaco a fissare i medesimi.                             
omissis".                                                                       
4) La Legge 28 marzo 1991, n. 112 concerne Norme in materia di                  
commercio su aree pubbliche.                                                    
5) La Legge 19 maggio 1976, n. 398 concerne Disciplina del commercio            
ambulante.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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